I relatori del DDL spiegano che la celiachia e le altre intolleranze alimentari sono inserite tra le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, elencate all’articolo 582, comma 1, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
Il citato comma 1 prevede infatti come causa di inidoneità alla lettera e), numero 2): « l’anafilassi, le reazioni allergiche/pseudoallergiche, le intolleranze a farmaci ed alimenti, con manifestazioni cliniche severe, anche in fase asintomatica, diagnosticate tramite valutazioni cliniche e procedure laboratoristiche appropriate, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea ».
La direttiva tecnica approvata con decreto del Ministero della difesa del 4 giugno 2014, ad ulteriore specifica del suddetto punto, precisa che sono incluse nelle intolleranze sopramenzionate « … le intolleranze ad alimenti di abituale consumo, utilizzo e diffusione ».
Per giudicare l’idoneità al servizio militare di un soggetto, a ciascuna sua caratteristica somaticofunzionale viene attributo un coefficiente di validità decrescente con valore da 1 a 4. Alle « allergie ed intolleranze ad alimenti senza implicazioni di rilevanza clinico-funzionale della cute, dell’apparato respiratorio e cardiovascolare » in cui la direttiva fa rientrare la celiachia viene attribuito un coefficiente AV EI 3 (acronimo indicante l’apparato ematoloigco-immunitario) che potrebbe comportare un’inidoneità all’arruolamento volontario.
Una direttiva , emanata dall’Ispettorato della Sanità Militare dello Stato Maggiore Difesa il lontano 9 aprile 2015, permette ai militari di rimanere in servizio anche se affetti da patologie alimentari di modesta entità:
per il personale in servizio, la diagnosi di intolleranza al glutine non comporta alcun provvedimento medico-legale, salvo i casi in cui le manifestazioni sintomatologie siano talmente rilevanti da pregiudicare la idoneità al servizio, trascorso il periodo di temporanea inidoneità
Alla luce di tale direttiva, quindi, salvo i casi di insorgenza di sintomi gravi volti a compromettere le funzionalità dell’individuo, per i soggetti già appartenenti alle Forze armate che abbiano ricevuto la diagnosi di celiachia solo in seguito all’arruolamento viene riconosciuta l’idoneità al servizio. Nonostante le indicazioni contenute nella direttiva, coloro che intendono accedere alla carriera militare nelle Forze armate attraverso i concorsi di selezione restano, invece, esclusi se già risultano celiaci o portatori di altre intolleranze alimentari al momento del reclutamento.
Di seguito l’art. 1 del DDL S. 894
Art. 1. (Disposizioni in materia di accesso alla carriera militare per persone affette da intolleranze alimentari)
1. Con regolamento da adottare su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le modificazioni necessarie al fine di rimuovere ogni preclusione all’accesso alla carriera militare per le persone affette da celiachia o da altre intolleranze alimentari incluse nell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’articolo 582, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono altresì adottate allo scopo di favorire il rispetto dei princìpi di equità, di giustizia e di non discriminazione nei concorsi pubblici per l’arruolamento nelle Forze armate.
Il DISEGNO DI LEGGE è d’iniziativa dei senatori MURELLI , PUCCIARELLI , BERGESIO , BIZZOTTO , DREOSTO , GERMANÀ , MINASI , PAGANELLA , PIROVANO , STEFANI e TOSATO