Il Consiglio di Stato chiarisce definitivamente che il trasferimento d’autorità è tale ogni volta che è disposto per soddisfare prioritariamente le esigenze organizzative dell’amministrazione, anche quando al personale venga richiesto di indicare una preferenza sulla sede di destinazione.
Il Ministero della Difesa ha impugnato una decisione del Tribunale amministrativo regionale della Toscana che aveva riconosciuto a un militare dell’Aeronautica il diritto a percepire la indennità di trasferimento prevista dalla legge, in relazione allo spostamento dalla sede di Porto Santo Stefano a quella di Grosseto, avvenuto a seguito della soppressione del reparto di appartenenza nel 2016.
Il militare aveva prestato servizio presso il 64° Deposito territoriale ed era stato successivamente assegnato al 4° Stormo, sostenendo che il trasferimento fosse stato disposto d’autorità, per esigenze esclusivamente organizzative dell’amministrazione, e che la nuova sede si trovasse in un comune non limitrofo, condizione che rendeva pienamente applicabile l’indennità.
Dopo aver presentato diverse istanze rimaste senza risposta, aveva quindi chiesto l’accertamento del proprio diritto economico e la conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme dovute.
Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, chiarendo che la natura del trasferimento dipende dalla scelta organizzativa dell’amministrazione, e non dalla eventuale indicazione di sedi di gradimento, ritenuta irrilevante ai fini della spettanza dell’indennità, che resta dovuta quando il trasferimento è funzionale alla realizzazione dell’interesse pubblico.
L’amministrazione aveva sostenuto in appello che il trasferimento fosse avvenuto nell’ambito di una procedura interna definita come “senza oneri”, basata su interviste preventive e dichiarazioni di accettazione, interpretate come rinuncia preventiva all’indennità, anche in nome di un risparmio di risorse pubbliche.
Secondo tale tesi, la scelta della sede gradita avrebbe trasformato il trasferimento in un’ipotesi non indennizzabile. Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha respinto integralmente l’appello, ribadendo un principio consolidato: il trasferimento d’autorità è tale ogni volta che è disposto per soddisfare prioritariamente le esigenze organizzative dell’amministrazione, anche quando al personale venga richiesto di indicare una preferenza sulla sede di destinazione.
La chiusura del reparto di Porto Santo Stefano è stata qualificata come parte di un più ampio processo di riordino dello strumento militare nazionale, circostanza che rende il trasferimento inevitabile e non volontario.
I giudici hanno inoltre chiarito che direttive interne o procedure amministrative non possono derogare a una previsione di legge, né introdurre un tertium genus di trasferimento “d’autorità ma senza indennità”, figura giuridica che non trova fondamento normativo. È stato escluso che le dichiarazioni sottoscritte dal militare, inserite in moduli predisposti dall’amministrazione e compilate prima della soppressione del reparto, possano valere come rinuncia o remissione del credito, poiché il diritto all’indennità non era ancora sorto al momento della firma.
La giurisprudenza ha ribadito che la rinuncia a un diritto economico è possibile solo quando il credito sia già maturato ed entrato nel patrimonio del lavoratore, circostanza che nel caso in esame non si è verificata.
È stato inoltre confermato che per sede limitrofa devono intendersi esclusivamente quelle collocate in comuni confinanti, mentre nel caso specifico la distanza tra le sedi di servizio supera ampiamente i quaranta chilometri, rendendo pienamente applicabile l’indennità prevista dalla legge.
Alla luce di tali elementi, il trasferimento è stato definitivamente qualificato come d’autorità, con conseguente riconoscimento del diritto all’indennità mensile, pari a trenta diarie per il primo anno e ridotta del 30% per il secondo anno.
L’appello è stato quindi respinto e la sentenza di primo grado confermata, con condanna del Ministero al pagamento delle spese di giudizio. La decisione rafforza un orientamento ormai stabile a tutela dei diritti economici del personale militare, chiarendo che le esigenze di riorganizzazione non possono tradursi in un sacrificio illegittimo delle garanzie previste dalla legge.
La sentenza 00339/2025 riguarda uno dei ricorsi “pilota”, ma il principio affermato dal Consiglio di Stato si applica all’intero gruppo dei 24 militari dell’Aeronautica trasferiti dal 64° Deposito territoriale di Porto Santo Stefano al 4° Stormo di Grosseto a seguito della soppressione del reparto nel 2016.