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Cassazione: inammissibile il ricorso di un militare condannato per truffa militare e accesso abusivo a sistema informatico

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un militare, già condannato dalla Corte d’Appello di Firenze per una serie di reati, tra cui truffa militare aggravata e accesso abusivo a un sistema informatico.

La vicenda trae origine da una sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare di Firenze all’esito di un giudizio abbreviato, successivamente parzialmente riformata dalla Corte d’Appello. L’imputato, che ricopriva l’incarico di comandante di stazione, aveva contestato la ricostruzione dei fatti e la valutazione effettuata dai giudici di merito.

Tra i principali motivi del ricorso vi era la tesi secondo cui la particolare posizione ricoperta, con responsabilità sul controllo del territorio e sull’organizzazione del servizio, avrebbe dovuto escludere la configurabilità della truffa militare. La difesa aveva inoltre sostenuto che il tempo eventualmente sottratto al servizio sarebbe stato recuperato attraverso attività lavorativa svolta fuori dall’orario ordinario.

Una tesi che la Suprema Corte ha però respinto. Secondo i giudici, anche l’eventuale recupero del lavoro omesso attraverso attività svolta fuori dall’orario di servizio non esclude la configurabilità del reato di truffa.

Un altro punto riguardava l’accesso alla banca dati informatica ETNA. La difesa aveva sostenuto che l’utilizzo fosse riconducibile a un favore effettuato nei confronti di un cittadino, nell’ambito dei compiti istituzionali del militare. La Cassazione ha invece ritenuto determinante la consapevolezza dell’imputato di accedere al sistema per ragioni estranee ai propri compiti d’ufficio, elemento ritenuto sufficiente a integrare anche sotto il profilo soggettivo il reato di accesso abusivo a sistema informatico.

La Suprema Corte ha inoltre respinto le contestazioni relative alla pena, alle circostanze attenuanti generiche e al riconoscimento della continuazione tra i diversi reati.

In particolare, i giudici hanno ritenuto adeguatamente motivata la decisione della Corte d’Appello, che aveva evidenziato l’assenza di un unico disegno criminoso tra le ripetute assenze ingiustificate dal servizio, prevalentemente finalizzate alla cura di interessi personali, e gli altri illeciti, che sarebbero stati invece commessi nell’ambito di uno scambio di favori con amici e conoscenti.

Secondo la Cassazione, inoltre, il ripetuto abuso della qualifica di pubblico ufficiale rappresenta un elemento di particolare gravità, incompatibile sia con il riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente sia con una determinazione della pena prossima al minimo previsto dalla legge.

La Corte ha quindi ritenuto che le doglianze proposte dalla difesa fossero, in parte, non deducibili in sede di legittimità e, per il resto, manifestamente infondate. La Cassazione non può infatti procedere a una nuova ricostruzione dei fatti o sostituire la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito quando quest’ultima risulti adeguatamente motivata e priva di vizi logici o giuridici.

Con l’ordinanza pronunciata all’udienza del 22 aprile 2026, la Suprema Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso.

Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

La decisione ribadisce così un principio particolarmente significativo in ambito militare: l’eventuale recupero successivo del tempo di lavoro non prestato non cancella automaticamente le conseguenze penali derivanti dall’assenza ingiustificata quando questa sia stata utilizzata per ottenere un indebito vantaggio. Allo stesso modo, l’accesso a banche dati dell’amministrazione per finalità estranee ai compiti d’ufficio può assumere rilevanza penale anche quando venga presentato come un semplice favore personale.

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