https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20251024/snpen@s10@a2025@n34810@tS.clean.pdfhttps://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20251001/snpen@s10@a2025@n32519@tS.clean.pdf

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione militare nei confronti di un appartenente alla Guardia di Finanza riconosciuto colpevole del reato di collusione ai danni dell’amministrazione militare.

La pena comporta anche la rimozione dal grado e l’applicazione delle altre sanzioni accessorie previste dalla legge.

Un’indagine partita da un diverso procedimento penale

La vicenda giudiziaria ha avuto origine da un procedimento ordinario avviato nel 2017 per un’ipotesi di sfruttamento della prostituzione, successivamente archiviato.
Durante le indagini furono disposte intercettazioni telefoniche, dalle quali emerse che un immobile utilizzato per fini illeciti era stato concesso in comodato gratuito alla moglie dell’imputato, allora in servizio presso un comando territoriale.

Archiviato il procedimento ordinario, gli atti furono trasmessi alla Procura Militare, che ritenne configurabile un reato di collusione per la gestione e la concessione dell’immobile, avviando l’azione penale nei confronti del militare.

Condanna confermata in appello

In primo grado, il Tribunale Militare aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato, basando la decisione anche su una conversazione intercettata nel novembre 2017.
La Corte Militare d’Appello, nel novembre 2024, aveva confermato la condanna, ritenendo le intercettazioni utilizzabili in quanto relative a fatti connessi al procedimento originario.

La difesa aveva eccepito l’inutilizzabilità delle captazioni – poiché disposte in un diverso fascicolo e prima dell’entrata in vigore delle nuove norme del 2020 – e aveva sostenuto la regolarità del contratto stipulato con il proprietario dell’immobile, presentato come accordo di rent to buy e non come comodato simulato.

La decisione della Cassazione 

La  Cassazione, con la sentenza 32519/2025, ha ritenuto infondato il ricorso, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite “Cavallo” e “Pisaniello” in materia di intercettazioni.
Secondo i giudici, le conversazioni registrate nel 2017 erano legittimamente utilizzabili poiché riferite a un procedimento connesso ex art. 12 c.p.p. e iscritto prima del 31 agosto 2020, data di entrata in vigore della nuova disciplina.

La Corte ha inoltre sottolineato che la disponibilità dell’immobile, ottenuta tramite contratto di comodato fittizio, era funzionale a un disegno criminoso unitario, connesso alle attività poi oggetto d’indagine.
Il successivo contratto di rent to buy, firmato l’anno seguente, non incide sulla valutazione complessiva dei fatti né sulla prova della condotta collusiva.

Reato confermato e condanna definitiva

Secondo la sentenza, la collusione si è concretizzata sia nella stipula del contratto simulato – volto a eludere obblighi fiscali – sia nella partecipazione alla gestione non dichiarata di un’attività di locazione.
La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso del militare, rendendo definitiva la condanna oltre a disporre il pagamento delle spese processuali.

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