Carabiniere spogliarellista L’Arma lo punisce – Il Tar : provvedimento adeguatamente motivato

Inutile il ricorso al Tar di un carabiniere scelto punito dall’ Arma perché che si cimentava occasionalmente nell’ hobby dello spogliarello




Nel lontano 2016 ,un carabiniere scelto presso il comando Interregionale Carabinieri -OMISSIS-venne punito dall’ Amministrazione con la sanzione disciplinare della consegna di sette giorni.

Nelle motivazioni si leggeva:

“per aver tenuto in più occasioni, e in particolare all’interno di esercizio pubblico sottoposto a possibili controlli di polizia i cui titolari erano a conoscenza del Suo stato di carabiniere, un contegno caratterizzato da assoluta minore serietà e decoro. Tale comportamento oltre a condizionare l’esercizio delle funzioni di militare dell’Arma, ha leso – in pubblico – gravemente il prestigio dell’Istituzione”.

Il procedimento fu avviato grazie ad un esposto nel quale si accusava il militare di aver svolto, in più occasioni, l’attività di spogliarellista in alcuni locali del Veneto, pubblicizzandosi anche sui social network . Nell’esposto venne accluso anche materiale fotografico.



L’Arma instaurò un procedimento disciplinare che si concluse con l’irrogazione di ben 7 giorni di consegna, comminati per aver violato gli art. 1346, 1350, 1352 del D.Lgs. n. 66/2010, Codice dell’ordinamento militare, e gli art. 717 e 732 del d.P.R. n. 90/2010, Testo Unico delle norme regolamentari in materia di ordinamento militare.

Il carabiniere presentò ricorso gerarchico, ma venne respinto, allora si rivolse al Tar. Nella sentenza dello scorso 15 febbraio 2019, il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con la sentenza 00200/2019 ha rigettato il ricorso, condannando il militare anche al pagamento delle spese processuali per un importo  pari a euro 2.000;00. Nella sentenza , i giudici hanno ritenuto adeguatamente motivata l’irrogazione della consegna per sette giorni. Di seguito le motivazioni :

tali provvedimenti risultano adeguatamente motivati, secondo quanto prescritto dall’art. 1398, comma 6 del D.Lgs. n. 66/2010 che recita “La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l’infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto”.

La sanzione irrogata della consegna per sette giorni non risulta palesemente sproporzionata o inadeguata alla condotta del ricorrente.

Difatti, la consegna, consistente nella “privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi” non rappresenta la sanzione di corpo più grave, essendo astrattamente applicabile la ben più grave consegna di rigore.

Ciò dimostra, quindi, che vi è stata una graduazione nella scelta della sanzione da applicare.

Peraltro, sotto questo profilo occorre ricordare che la valutazione sulla rilevanza disciplinare della condotta e sulla gravità di essa, così come la scelta della specifica sanzione da applicare, costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa, e possono pertanto essere sindacate dal giudice solo ove sia ravvisabile una palese illogicità, il travisamento dei fatti o un’ingiustizia manifesta (cfr. in ultimo Cons. Stato, sez. IV, 20.09.2018, n. 5473). Circostanze che non ricorrono nel caso di specie.

Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il dispositivo, tenendo anche conto della manifesta infondatezza del ricorso.

 

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