Tale fattispecie criminosa è stata disciplinata dal Legislatore già a partire dal 1930, allorquando venne prevista nel codice penale italiano che, all’art. 702 (rubricato “Omessa custodia di armi”), così stabiliva: “È punito con l’ammenda fino a lire duecentomila chiunque, anche se provveduto della licenza di porto d’armi:
-
consegna o lascia portare un’arma a persona di età minore dei quattordici anni, o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa;
-
trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele necessarie a impedire che alcuna delle persone indicate nel numero precedente giunga a impossessarsene agevolmente;
-
porta un fucile carico in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone”.
- Leggi tutto, clicca QUI