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No alla riliquidazione del trattamento di fine servizio per il militare richiamato in servizio senza assegno. Lo precisa l’Istituto di previdenza con il messaggio numero 341 del 24 Gennaio 2018 in cui l’Inps si adegua al parere del Ministero del Lavoro e del Ministero della Difesa. La questione riguarda la possibilità per il militare in congedo di valorizzare ai fini della buonuscita l’eventuale periodo di richiamo in servizio disposto a domanda o d’ufficio ai sensi dell’articolo 986 del Dlgs 66/2010 (nuovo codice dell’ordinamento militare).
L’Inps in un primo tempo aveva indicato, con il messaggio numero 6292 del 12/10/2015 la possibilità di procedere alla riliquidazione del trattamento di buonuscita. In particolare, si era ritenuto che anche il servizio prestato dal personale militare richiamato in servizio senza oneri (o senza assegno), fosse da ritenersi utile ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, sempre che fosse stato accertato il versamento del contributo “Opera di Previdenza” da parte dell’Amministrazione di appartenenza sia per la quota a carico dell’Amministrazione medesima (pari al 7,10%) sia per la quota a carico dell’amministrato (pari al 2,50%). Leggi tutto, clicca QUI