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Art. 10-ter.
(Ruolo e compiti delle assemblee sindacali nazionali)
1. Alle assemblee sindacali nazionali sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore.
2. Le assemblee sindacali nazionali si riuniscono in locali posti permanentemente a disposizione presso gli Stati Maggiori o i Comandi generali delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare e possono esprimere pareri e proposte nelle materie di competenza, con decisioni assunte a maggioranza dei membri.
3. Le assemblee sindacali nazionali di Forza armata o di corpo di polizia a ordinamento militare possono riunirsi congiuntamente in assemblea nelle sedi ritenute utili, per formulare pareri e proposte e avanzare richieste sulle materie di competenza che formano oggetto di norme legislative o regolamentari.
4. Le assemblee sindacali nazionali possono altresì essere ascoltate, anche congiuntamente, dalle Commissioni parlamentari delle Camere, nell’ambito delle proprie competenze e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.
10. 02. Pagani, De Menech, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Losacco, Lotti, Rosato.
ART. 11.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 1;
b) al comma 3 sostituire le parole da: I decreti del Presidente della Repubblica fino a: dalle seguenti delegazioni con le seguenti: Per il personale non dirigente delle Forze armate e di polizia a ordinamento militare si applicano le procedure previste per le Forze di polizia a ordinamento civile dagli articoli 2, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A tal fine, le delegazioni previste dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, comprendono.
Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera b), sostituire le parole da: da una delegazione sindacale fino a: ciascuna organizzazione sindacale con le seguenti: le assemblee sindacali nazionali di cui all’articolo 10-bis della presente legge;
c) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Per la definizione dell’accordo sindacale riguardante il personale delle Forze armate, le trattative previste dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si svolgono in riunioni cui partecipano le assemblee sindacali nazionali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri delle tre assemblee.
3-ter. Per la definizione dell’accordo sindacale riguardante il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, le trattative previste dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si svolgono in riunioni cui partecipano le assemblee sindacali nazionali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione di un’ipotesi unica di accordo sindacale, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri delle due assemblee;
d) al comma 4 dopo la lettera i) aggiungere la seguente: i-bis) le aspettative e i permessi sindacali nonché il numero massimo di distacchi sindacali autorizzabili;
e) sostituire il comma 5 con il seguente: In caso di sottoscrizione dell’accordo contrattuale di cui al comma 3, ciascuna Forza armata e corpo di polizia
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ad ordinamento militare attiva, a livello centrale, la contrattazione integrativa mediante accordi nazionali quadro con le assemblee sindacali nazionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione integrativa si svolge in relazione alle seguenti materie:
a) criteri relativi alla formazione e all’aggiornamento professionale;
b) criteri generali per l’applicazione del riposo compensativo;
c) criteri generali per la programmazione dei turni di reperibilità;
d) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale;
e) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Per il personale dirigente delle Forze armate e corpi di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni dell’articolo 46, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. A tale fine, la delegazione di parte pubblica prevista dall’articolo 46 comma 3 del medesimo decreto legislativo è composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e la delegazione sindacale, cui è riconosciuta una quota proporzionale di aspettative e permessi per motivi sindacali, è composta da personale dirigente designato dalle rispettive assemblee sindacali nazionali appartenenti alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’articolo 13 della presente legge.
5-ter. Per il personale dirigente delle Forze armate e corpi di polizia a ordinamento militare le materie oggetto delle procedure negoziali di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, riguardano:
a) il trattamento accessorio;
b) le misure per incentivare l’efficienza del servizio;
c) le licenze;
d) l’aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
e) i permessi brevi per esigenze personali;
f) le aspettative e i permessi sindacali nonché il numero massimo di distacchi sindacali autorizzati;
g) il trattamento di missione e di trasferimento;
h) i criteri di massima per la formazione e l’aggiornamento professionale;
i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.
5-quater. Per il personale delle Forze armate e corpi di polizia a ordinamento militare si applica l’articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. È vietata qualsiasi forma di contrattazione decentrata.
11. 1. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall’Osso, Perego di Cremnago, Ripani.
All’articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 1;
b) al comma 3 sostituire le parole da: I decreti del Presidente della Repubblica fino a: dalle seguenti delegazioni con le seguenti: Per il personale non dirigente delle Forze armate e di polizia a ordinamento militare si applicano le procedure previste per le Forze di polizia a ordinamento civile dagli articoli 2, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A tal fine, le delegazioni previste dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, comprendono.
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Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera b) sostituire le parole da: da una delegazione sindacale a: ciascuna organizzazione sindacale con le seguenti: le assemblee sindacali nazionali di cui all’articolo 10-bis della presente legge;
c) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Per la definizione dell’accordo sindacale riguardante il personale delle Forze armate, le trattative previste dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si svolgono in riunioni cui partecipano le assemblee sindacali nazionali dell’Esercito italiano, della Marina militare, del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera e dell’Aeronautica militare, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri delle quattro assemblee.
3-ter. Per la definizione dell’accordo sindacale riguardante il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, le trattative previste dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si svolgono in riunioni cui partecipano le assemblee sindacali nazionali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione di un’ipotesi unica di accordo sindacale, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri delle due assemblee;
d) al comma 4 dopo la lettera i) aggiungere la seguente: i-bis) le aspettative e i permessi sindacali nonché il numero massimo di distacchi sindacali autorizzabili;
e) sostituire il comma 5 con il seguente: In caso di sottoscrizione dell’accordo contrattuale di cui al comma 3, ciascuna Forza armata e corpo di polizia ad ordinamento militare attiva, a livello centrale, la contrattazione integrativa mediante accordi nazionali quadro con le assemblee sindacali nazionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione integrativa si svolge in relazione alle seguenti materie:
a) criteri relativi alla formazione e all’aggiornamento professionale;
b) criteri generali per l’applicazione del riposo compensativo;
c) criteri generali per la programmazione dei turni di reperibilità;
d) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale;
f) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Per il personale dirigente delle Forze armate e corpi di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni dell’articolo 46, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. A tale fine, la delegazione di parte pubblica prevista dall’articolo 46 comma 3 del medesimo decreto legislativo è composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e la delegazione sindacale, cui è riconosciuta una quota proporzionale di aspettative e permessi per motivi sindacali, è composta da personale dirigente designato dalle rispettive assemblee sindacali nazionali appartenenti alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’articolo 13 della presente legge.
5-ter. Per il personale dirigente delle Forze armate e corpi di polizia a ordinamento militare le materie oggetto delle procedure negoziali di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, riguardano:
a) il trattamento accessorio;
b) le misure per incentivare l’efficienza del servizio;
c) le licenze;
d) l’aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
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e) i permessi brevi per esigenze personali;
f) le aspettative e i permessi sindacali nonché il numero massimo di distacchi sindacali autorizzabili;
g) il trattamento di missione e di trasferimento;
h) i criteri di massima per la formazione e l’aggiornamento professionale;
i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.
5-quater. Per il personale delle Forze armate e corpi di polizia a ordinamento militare si applica l’articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. È vietata qualsiasi forma di contrattazione decentrata.
11. 2. Lotti, Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Rosato.
Al comma 3 sostituire le parole: accordo sindacale stipulato con le seguenti: accordi sindacali stipulati.
11. 3. Traversi.
Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: da una delegazione sindacale composta con le seguenti: da delegazioni sindacali composte.
11. 4. Chiazzese.
Al comma 4, sopprimere le lettere a), b), d), e), f), g), h), i).
Conseguentemente, aggiungere le seguenti:
a) per le Forze armate le materie di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
b) per le forze di polizia ad ordinamento militare le materie di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195.
11. 5. Del Monaco.
Al comma 4, dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:
l) i criteri per l’articolazione dell’orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
m) i criteri di massima per la formazione e l’aggiornamento professionale;
n) le misure per incentivare l’efficienza del servizio.
11. 6. Frusone.
Al comma 5, dopo le parole: di cui agli articoli aggiungere la seguente: 3.
11. 7. Aresta.
ART. 12.
Al comma 1:
sopprimere le parole: del Ministero dell’interno e le parole: e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
sostituire le parole: alle organizzazioni sindacali con le seguenti: alle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari rappresentative ai sensi dell’articolo 13;
dopo le parole: del Corpo aggiungere le seguenti: di polizia ad ordinamento militare;
alla fine del primo periodo aggiungere in fine il seguente: Tale obbligo di comunicazione è assolto anche attraverso la pubblicazione di tali dati sui portali istituzionali.
12. 1. Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sopprimere le parole: del Ministero dell’interno, e sostituire le parole: alle organizzazioni sindacali con le
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seguenti: alle associazioni professionali a caratteri sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell’articolo 13;
b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stati maggiori della difesa e di Forza armata e i comandi generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza istituiscono unità organizzative centrali preposte alla gestione dei rapporti sindacali e individuano unità organizzative locali, a livello non inferiore a quello regionale o paritetico, preposte alla gestione dei rapporti limitatamente alle materie di cui all’articolo 5 della presente legge, ove riferibili a questioni di carattere locale o comunque contestualizzato al territorio di riferimento.
*12. 2. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall’Osso, Perego di Cremnago, Ripani.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sopprimere le parole: del Ministero dell’interno, e sostituire le parole: alle organizzazioni sindacali con le seguenti: alle associazioni professionali a caratteri sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell’articolo 13;
b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stati maggiori della difesa e di Forza armata e i comandi generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza istituiscono unità organizzative centrali preposte alla gestione dei rapporti sindacali e individuano unità organizzative locali, a livello non inferiore a quello regionale o paritetico, preposte alla gestione dei rapporti limitatamente alle materie di cui all’articolo 5 della presente legge, ove riferibili a questioni di carattere locale o comunque contestualizzato al territorio di riferimento.
*12. 3. Carè, Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Rosato.
ART. 13.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: Corpo di polizia ad ordinamento militare aggiungere le seguenti: e al tre per cento della forza effettiva di ogni categoria;
b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Nel caso di associazioni a carattere interforze, al fine di determinare il livello di rappresentatività per ciascuna amministrazione si considera il dato degli iscritti appartenenti a quest’ultima ridotto al tre per cento della forza effettiva di ciascuna Forza armata e di polizia e ad almeno il 2 per cento della forza effettiva complessiva di ciascuna categoria della Forza armata o di polizia rappresentata;
c) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Ai fini dello svolgimento dell’attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari considerate rappresentative sono riconosciuti permessi sindacali e aspettativa sindacale non retribuita, nella misura stabilita dalla contrattazione di comparto.
3-ter. Con la contrattazione di comparto è fissato il contingente massimo di distacchi autorizzabili per Forza armata e corpo di polizia a ordinamento militare, nonché il numero massimo annuo di permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni considerate rappresentative.
3-quater. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte. Ogni distacco sindacale ha una durata massima di tre anni, non può essere frazionato e deve essere intervallato da almeno tre anni di servizio effettivo.
13. 1. Pagani, De Menech, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Losacco, Lotti, Rosato.
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Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: Corpo di polizia ad ordinamento militare aggiungere le seguenti: e al tre per cento della forza effettiva di ogni categoria;
b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Nel caso di associazioni a carattere interforze, al fine di determinare il livello di rappresentatività per ciascuna amministrazione si considera il dato degli iscritti appartenenti a quest’ultima;
c) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Ai fini dello svolgimento dell’attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari considerate rappresentative sono riconosciuti permessi sindacali e aspettativa sindacale non retribuita, nella misura stabilita dalla contrattazione di comparto.
3-ter. Con la contrattazione di comparto è fissato il contingente massimo di distacchi autorizzabili per Forza armata e corpo di polizia a ordinamento militare, nonché il numero massimo annuo di permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni considerate rappresentative.
3-quater. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte. Ogni distacco sindacale ha una durata massima di tre anni, non può essere frazionato e deve essere intervallato da almeno tre anni di servizio effettivo.
13. 2. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall’Osso, Perego di Cremnago, Ripani.
Al comma 1, dopo le parole: Corpo di polizia ad ordinamento militare aggiungere le seguenti: e al tre per cento della forza effettiva di ogni categoria.
13. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
ART. 14.
Sopprimerlo.
*14. 1. Enrico Borghi, Pagani, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Rosato.
Sopprimerlo.
*14. 2. Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
14. 3. Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
Al comma 1:
sostituire le parole: con le modalità previste dal presente articolo con le seguenti: dagli statuti di cui all’articolo 2 comma 2;
sopprimere i commi 2 e 3.
14. 4. Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Toccalini, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
Al comma 1 sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dai regolamenti di cui all’articolo 17.
Sopprimere i commi 2 e 3.
14. 5. Galantino.
Al comma 1:
sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dai regolamenti di cui all’articolo 17;
sopprimere i commi 2 e 3.
14. 6. Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
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ART. 15.
Al comma 1 sostituire la parola: elettive con la seguente: sindacali.
15. 1. Gubitosa.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: l’esercizio delle loro funzioni aggiungere le seguenti: fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere anche fuori dal servizio a salvaguardia del prestigio istituzionale;
b) alla lettera b) sostituire le parole: su loro espressa richiesta con le seguenti: previa intesa dell’associazione professionale a carattere sindacale tra militari di appartenenza, dopo le parole: salvi i casi di aggiungere le seguenti: incompatibilità ambientale, di sopprimere le parole: connessi alla mobilitazione delle Forze armate;
c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) non possono essere impiegati in territorio estero;
d) alla lettera d), sostituire le parole: dandone avviso con le seguenti: concordandone le modalità e la parola: ai è sostituita dalle parola: con i.
15. 2. Frailis, Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: l’esercizio delle loro funzioni aggiungere le seguenti: fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere anche fuori dal servizio a salvaguardia del prestigio istituzionale;
b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) non possono essere impiegati in territorio estero;
c) alla lettera c) aggiungere in fine:, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere anche fuori dal servizio a salvaguardia del prestigio istituzionale;
d) alla lettera d), sostituire le parole: dandone avviso con le seguenti: concordandone le modalità e sostituire la parola: ai con le parole: con i.
15. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
Dopo l’articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Distacchi sindacali)
1. Per ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare è previsto un limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza.
2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. La ripartizione è effettuata il rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
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3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica – ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L’assenso del Ministero per la funzione pubblica – finalizzato esclusivamente all’accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 – è considerato acquisito qualora il Ministero per la funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell’ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.
5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
15. 01. Deidda, Ferro.
Dopo l’articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Permessi sindacali)
1. Per l’espletamento del loro mandato, i militari che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell’articolo che precede, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.
2. Il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare è determinato con decreto ai sensi dell’articolo 17 comma 3 lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero della Difesa, entro 120 dall’entrata in vigore della presente legge. In riferimento a quanto indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio.
3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvedono, nell’ambito di ciascuna Forza armata o di polizia ad ordinamento militare, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza la quota pari al 10 per cento è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale
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alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell’Amministrazione.
5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L’Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.
6. L’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell’ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. D predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale.
7. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forza di polizia ad ordinamento militare, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.
8. I permessi sindacali di cui al presente articolo- sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
15. 02. Deidda, Ferro.
Dopo l’articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)
1. I militari che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.
2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica- – ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L’assenso del Ministero competente – finalizzato esclusivamente all’accertamento dei requisiti soggettivi – è considerato acquisito qualora lo stesso non provveda entro trenta giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
3. I soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 20 possono usufruire – con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 20 – di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali
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statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 20.
15. 03. Deidda, Ferro.
Dopo l’articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Riserva di giurisdizione)
1. In deroga all’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le controversie in materia sindacale del comparto militare sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e si applica il rito ordinario di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
2. Esclusivamente per la repressione della condotta antisindacale la giurisdizione è del giudice ordinario ed è competente il giudice del lavoro di primo grado del luogo in cui è posto in essere il comportamento denunciato.
15. 04. Deidda, Ferro.
ART. 16
Sopprimere il comma 1.
*16. 1. Losacco, Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Lotti, Rosato.
Sopprimere il comma 1.
*16. 2. Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
Al comma 2 sostituire la parola: elettive con la seguente: sindacali.
16. 3. Iorio.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis.
(Rapporti con gli organi di stampa)
1. Ai dirigenti dei sindacati militari nazionali di cui alla presente legge è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di competenza del sindacato e oggetto di contrattazione collettiva.
2. L’articolo 751 lettera a) n. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 è sostituito dal seguente: «invio o rilascio alla stampa o a organi di informazione, di comunicazioni o dichiarazioni a nome di un organo di rappresentanza militare. È fatta eccezione per i dirigenti dei sindacati militari nazionali».
16. 4. Deidda, Ferro.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Ai dirigenti dei sindacati militari nazionali di cui alla presente legge è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di competenza dell’associazione professionale a carattere sindacale e oggetto di contrattazione nazionale di settore.
16. 5. Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base e delle accademie militari è inserita la materia «elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare».
16. 6. Iovino.
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Dopo l’articolo 16 aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Giurisdizione sulle controversie)
1. Le controversie relative a comportamenti antisindacali nell’ambito disciplinato dalla presente legge, possono essere introdotte con ricorso proposto da un’associazione professionale di carattere sindacale tra militari o individualmente da ciascun appartenente alle Forze armate e di polizia a ordinamento militare.
2. Le controversie relative alle procedure di contrattazione nazionale di settore, disciplinate dalla presente legge, possono essere introdotte con ricorso proposto dall’amministrazione competente o da un’associazione professionale di carattere sindacale tra militari.
3. Le controversie di cui ai commi 1 e 2, in deroga all’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si applica il rito ordinario previsto dal codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
16. 01. Ferrari, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Fantuz, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
ART. 17.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Entro il medesimo termine il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per disciplinare l’esercizio delle relazioni sindacali per il personale impiegato in teatro di operazioni o, comunque, al di fuori del territorio nazionale, per conciliare la tutela dei diritti sindacali di quel personale con le esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza correlate alle specifiche operazioni, nonché a effettuare modifiche alle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ai fini del suo coordinamento e disposizioni introdotte dalla presente legge.
17. 1. Lotti, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Rosato.
Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: sentite le associazioni professionali a carattere sindacale riconosciute ai sensi dell’articolo 13.
17. 2. Rossini.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.
b) sostituire il comma 3 con il seguente:
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica amministrazione stabilisce con proprio decreto il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ogni Forza armata o di polizia a ordinamento militare da attribuire alle associazioni sindacali militari rappresentative a livello nazionale. Essi restano validi fino all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del primo accordo sindacale recante la disciplina del contenuto
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del rapporto di impiego delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
c) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Entro trenta giorni successivi all’entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale riconosciute, stabilisce con proprio decreto la ripartizione dei distacchi e dei permessi fra le associazioni sindacali militari per l’anno in corso, in rapporto alla percentuale di rappresentatività calcolata secondo i criteri previsti dall’articolo 13 della presente legge. Dall’anno successivo e fino all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3, il Ministro per la pubblica amministrazione provvede entro il primo trimestre di ogni anno alla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali sulla base della rappresentatività calcolata secondo i criteri previsti dall’articolo 13.
3-ter. All’assegnazione dei distacchi si provvede nell’ambito delle dotazioni disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3-quater. All’assegnazione dei permessi sindacali si provvede mediante le risorse del fondo per la contrattazione collettiva nazionale, come quantificate ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici dei dipendenti statali in regime di diritto pubblico per il triennio 2019-2021, di cui all’articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
17. 3. Carè, Pagani, Enrico Borghi, Frailis, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.
17. 4. Pettazzi, Zicchieri, Fantuz, Belotti, Ferrari, Toccalini, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
ART. 18.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole da: restano in carica esclusivamente fino a: alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: proseguono l’attività di competenza fino alla costituzione delle assemblee sindacali nazionali previste dall’articolo 10-bis. A decorrere dalla medesima data, i consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano dalla propria funzione e dall’incarico.
b) sopprimere il comma 3.
18. 1. Frailis, Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.
Al comma 3, sostituire le parole: alla prima elezione dei rappresentanti delle associazioni sindacali tra i militari con le seguenti: ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
18. 2. Zicchieri, Fantuz, Pettazzi, Belotti, Ferrari, Toccalini, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
Sopprimere il comma 4.
18. 3. Fantuz, Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Belotti, Toccalini, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
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Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari, che abbiano già conseguito l’assenso del Ministro competente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno novanta giorni di tempo per adeguarsi ai contenuti ed alle prescrizioni della medesima legge. Decorso tale termine il Ministro competente effettua, sulle predette associazioni, i controlli previsti all’articolo 3.
18. 4. Pettazzi, Zicchieri, Fantuz, Ferrari, Belotti, Toccalini, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
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ALLEGATO 2
Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (Nuovo testo base C. 875 Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani).
EMENDAMENTO APPROVATO
ART. 12.
Al comma 1, sopprimere le parole: del Ministero dell’interno e le parole: e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
sostituire le parole: alle organizzazioni sindacali con le seguenti: alle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari rappresentative ai sensi dell’articolo 13;
dopo le parole: del Corpo aggiungere le seguenti: di polizia ad ordinamento militare;
alla fine del primo periodo aggiungere in fine il seguente: Tale obbligo di comunicazione è assolto anche attraverso la pubblicazione di tali dati sui portali istituzionali.
12. 1. Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.
(Approvato) >