Un maresciallo dell’ Aeronautica ha tentato di farsi riconoscere i benefici combattentistici, ma i giudici hanno denunciato l’inesistenza, nell’ambito delle vigenti disposizioni, di una normativa che preveda espressamente il riconoscimento dei benefici previsti per le campagne di guerra in favore del personale in servizio per conto dell’ONU.
Di seguito la sentenza integrale
Il ricorrente è Primo Maresciallo della Aeronautica in servizio presso OMISSIS, e premette di essere stato comandato a prestare servizio nell’ambito della OMISSIS.
Il 21.03.2014 ha presentato una istanza per ottenere il riconoscimento, per detto periodo e servizio, dei benefici combattentistici per servizio prestato all’estero in campagna di guerra, ex legge n. 1746/62 e d.lgs. n. 66 del 15.03.2010, art. 1858, e ha ottenuto il diniego del Ministero della Difesa, motivato sull’impossibilità di estendere tali benefici alle cd. campagne ONU.
Avverso tale diniego l’interessato ha notificato il presente ricorso, chiedendo l’accertamento del diritto alla supervalutazione del servizio prestato all’estero sopra indicato, richiamando giurisprudenza favorevole di questa Corte, con riliquidazione della pensione e corresponsione degli arretrati con accessori di legge.
Il Ministero della Difesa si è costituto chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza e depositando alla odierna udienza del 19.01.2017 la sentenza della C.C. n.240/2016, a riprova della tesi difensiva, pure sostenuta dall’Inps con memoria di costituzione e alla odierna udienza, alla quale le due amministrazioni resistenti hanno concluso per il rigetto.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
I precedenti favorevoli richiamati dal ricorrente non introducono argomenti convincenti, validi a superare le decisive argomentazioni contrarie sostenute dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, sia in sede di appello (cfr., tra le altre, Sez. I Giurisdizionale Centrale 9 novembre 2015, n. 552, e la recente n. 230/2016, che conferma Sez. Lazio, n.388/2014), che nell’ambito di questa stessa Sezione (tra le altre, cfr. Sezione Giurisdizionale Lazio, n. 154/2016). Tali argomentazioni, che questo giudice condivide, sono basate sulla impossibilità di equiparare il servizio prestato per conto dell’ ONU al “servizio di guerra”, tenuto conto che la L. n. 1746 del 1962 – la quale ha esteso i benefici previsti per i combattenti al personale che, per conto dell’ ONU, abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento – non può trovare applicazione in quanto la legge n.390/1950, concernente il computo delle campagne di guerra, individua tassativamente i soggetti aventi diritto ed in particolare fissa il periodo temporale (11 giugno 1940 – 8 maggio 1945) entro il quale debbono essere realizzate le condizioni previste dalla legge stessa.
La L. 824/1971, nell’estendere con l’articolo 5 agli ufficiali, sottufficiali e militari le disposizioni della L. 336/1970 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della Legge 24 maggio 1970 n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), al 20 comma ha poi espressamente escluso dall’applicazione il personale di cui alla L. 1746/62, affermando, conseguentemente, che le situazioni non possono affatto considerarsi paritetiche. Continua
Analoga giurisprudenza, del resto, si è formata in seno al Consiglio di Stato, che (IV Sez. 21 ottobre 2014 n. 5172) si è pronunziato sul diritto al riconoscimento delle “campagne di guerra” ai fini della determinazione del trattamento economico di Ufficiali in servizio, riformando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso, ed affermando che il richiamo della L. 24 aprile 1950 n. 390, il quale prevede la supervalutazione delle “campagne di guerra”, “è del tutto improprio, trattandosi di normativa il cui ambito di operatività era limitato espressamente alle sole campagne di guerra del periodo 1940-1945, e che non conteneva alcuna disposizione che ne estendesse l’applicabilità ad eventuali campagne di guerra successive”.
In conclusione, a fronte dell’inesistenza nell’ambito delle vigenti disposizioni di alcuna normativa che preveda espressamente il riconoscimento dei benefici previsti per le campagne di guerra in favore del personale in servizio per conto dell’ONU – riconoscimento necessario, in quanto detto servizio consiste in missioni “di pace” e quindi non rientra nelle fattispecie di impiego che danno titolo all’attribuzione delle “campagne di guerra”, – correttamente il Ministero non ha iscritto nei documenti caratteristici del Militare il predetto periodo per conto dell’ONU, per assenza dello “stato di guerra” formalmente dichiarato per il periodo stesso.
Tale interpretazione è confortata dalla recente sentenza costituzionale n.240/2016 depositata dalle difese.
Il ricorso è pertanto infondato, e va respinto.
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