Nota della Redazione: Il presente articolo analizza un caso di cronaca giudiziaria già reso noto dagli organi di stampa nazionali, soffermandosi sulle implicazioni giuridiche e professionali emerse nel procedimento definito dal Tribunale Militare di Roma. Le ricostruzioni dei fatti si basano su quanto riportato dalla stampa e sugli elementi emersi nel dibattimento.
Si è concluso recentemente, dopo un iter procedimentale durato circa due anni, un caso esaminato dal Tribunale Militare di Roma che ha visto coinvolti una Maggiore medico e un Maresciallo infermiere dell’Aeronautica Militare. La vicenda, conclusasi con l’assoluzione di entrambi gli imputati, è stata oggetto di attenzione sia dalla stampa generalista, come la Repubblica, sia da testate specializzate di settore come Infermieristicamente.it, offrendo lo spunto per una riflessione sul rapporto tra il Codice dell’Ordinamento Militare (COM) e l’evoluzione della normativa sanitaria civile italiana.NSM è ANCHE SU WHATSAPP E SU TELEGRAM
La Cronaca negli Atti
I fatti, secondo quanto riportato da la Repubblica, risalgono al maggio 2024 e si sarebbero svolti all’interno dell’infermeria di una base militare dell’Aeronautica. Un aviere si era presentato con una zecca conficcata nella gamba. Da quanto emerso nel dibattimento, ne sarebbe nata una discussione tra il Maresciallo infermiere di turno, che avrebbe rimosso il parassita senza autorizzazione, e la Maggiore medico, sua superiore gerarchica, che aveva disposto di attendere la visita medica prima di qualsiasi intervento. Il contrasto tecnico si sarebbe quindi inserito nella dimensione della gerarchia militare. Secondo la ricostruzione processuale, la Maggiore avrebbe ribadito la catena decisionale con una frase poi divenuta centrale nel procedimento: “Il paziente va visitato quando lo dico io… Sono io il medico. Tu sei un c…o di infermiere. Punto.”
Il Procedimento e la Consulenza Linguistica
A seguito dell’episodio, sono state formulate accuse incrociate: la Maggiore per ingiuria a inferiore (art. 196 c.p.m.p.), il Maresciallo per insubordinazione e disobbedienza aggravata (artt. 189 e 173 c.p.m.p.), quest’ultimo anche in relazione ad alcune affermazioni critiche rivolte al superiore gerarchico in presenza di altri colleghi durante il momento di tensione. Le versioni fornite dai due protagonisti sono risultate divergenti, riflettendo da un lato il richiamo alla catena di comando, dall’altro l’urgenza percepita dell’intervento assistenziale.
Nel corso del procedimento, la difesa della Maggiore ha prodotto anche una consulenza linguistica, affidata al professor Fabio Caon dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, volta a inquadrare la funzione comunicativa dell’espressione utilizzata. Secondo tale lettura, il linguaggio adottato, pur oggettivamente volgare, si inserirebbe in un quadro di tensione operativa, con funzione rafforzativa di un atto direttivo interno alla gerarchia.
Dalla ricostruzione emersa, il Tribunale Militare di Roma avrebbe attribuito rilievo alla situazione operativa concreta nella qualificazione del fatto, escludendo la rilevanza penale della condotta sotto il profilo dell’ingiuria. Ne è derivata l’assoluzione della Maggiore medico e, separatamente, anche del Maresciallo, ritenuto coinvolto in una dinamica di reparto complessa ma non penalmente rilevante.
Un Breve Approfondimento Clinico: I Rischi di una Zecca
La tensione operativa si inseriva in un quadro clinico non privo di criticità. La puntura di una zecca può infatti comportare rischi infettivi, soprattutto se la rimozione non avviene correttamente. Il rischio di trasmissione di agenti patogeni può aumentare con il tempo di permanenza del parassita e con modalità di rimozione inappropriate, che potrebbero favorire il rilascio di microrganismi nel circolo sanguigno. Tra questi, la Borrelia burgdorferi, associata alla malattia di Lyme, e agenti responsabili di rickettsiosi. In questo senso, le raccomandazioni cliniche indicano generalmente la necessità di una rimozione tempestiva e appropriata, secondo buone pratiche assistenziali.
Al di là dei profili giuridici, la vicenda può essere letta anche come un esempio delle criticità che emergono quando regole cliniche e dinamiche gerarchiche si sovrappongono in situazioni operative complesse. In una situazione di questo tipo, il coordinamento tra competenze professionali e responsabilità di comando rappresenta un elemento essenziale per la gestione efficace del caso clinico. La mancanza di una sintesi operativa basata sul buon senso può invece trasformare un episodio assistenziale in un conflitto formale.
Il Nodo Strutturale: Autonomia vs Gerarchia
Il procedimento si è concluso senza condanne, ma evidenzia un tema strutturale: il rapporto tra autonomia professionale sanitaria e gerarchia militare. Nel sistema civile, la professione infermieristica ha progressivamente acquisito autonomia, anche alla luce del D.M. 739/1994, della Legge 42/1999, della Legge 251/2000 e della Legge 24/2017, che ne delineano responsabilità e ambiti operativi.
In tale contesto, interventi assistenziali di primo livello — come la gestione di situazioni urgenti secondo protocolli e buone pratiche — possono rientrare nelle competenze infermieristiche, nei limiti dell’organizzazione sanitaria e delle procedure vigenti. Nel contesto militare, tuttavia, a tali competenze si sovrappone la struttura gerarchica di comando. È proprio in questa sovrapposizione che emergono possibili margini di frizione tra autonomia professionale e disciplina militare: due modelli che condividono basi cliniche comuni, ma che possono tradursi in assetti operativi differenti.
Alla luce di quanto emerso, appare evidente l’esigenza di una maggiore chiarezza normativa in merito all’integrazione tra competenze sanitarie e disciplina militare. La sovrapposizione tra autonomia professionale e catena gerarchica, infatti, può generare margini di incertezza operativa proprio nelle situazioni che richiedono decisioni tempestive.
In particolare, appare rilevante chiarire in quali limiti l’infermiere militare possa esercitare le proprie competenze assistenziali in autonomia in presenza di condizioni urgenti, e quale sia l’estensione del potere direttivo del medico in ambito militare rispetto agli interventi di primo livello. La stessa decisione del Tribunale Militare, pur concludendosi con l’assoluzione di entrambe le parti, sembra riflettere la complessità di un quadro normativo e operativo non sempre perfettamente allineato. Una definizione più puntuale di tali profili contribuirebbe a ridurre il rischio di conflitti operativi, garantendo al contempo sia il rispetto della disciplina militare sia la tutela efficace della salute del paziente.