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Negli ultimi mesi il tema dei richiami in ausiliaria è tornato al centro dell’attenzione online, spesso accompagnato da interpretazioni errate o allarmistiche. In realtà si tratta di una procedura amministrativa già prevista dal Codice dell’Ordinamento Militare, utilizzata per consentire alle Pubbliche Amministrazioni di impiegare temporaneamente personale militare collocato in ausiliaria. La gestione del sistema è affidata a PERSOMIL, la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, che coordina le richieste provenienti da enti pubblici e amministrazioni statali.

Cos’è l’ausiliaria

L’ausiliaria è una particolare posizione di congedo prevista per il personale militare che ha terminato il servizio attivo ma mantiene una disponibilità al possibile richiamo. Durante questo periodo, il trattamento economico resta collegato agli incrementi e ai rinnovi contrattuali del personale in servizio attraverso una specifica indennità di ausiliaria.NSM   è  ANCHE  SU   WHATSAPP  E  SU  TELEGRAM

Requisiti sanitari e decadenza per infermità

Un prerequisito essenziale per l’accesso a questa posizione è l’idoneità psicofisica incondizionata al servizio militare. Il personale giudicato non idoneo al momento del congedo non può accedere all’ausiliaria.

Inoltre, l’articolo 995 (comma 4) del Codice dell’Ordinamento Militare stabilisce che, qualora il militare contragga un’infermità o si ammali gravemente durante i cinque anni di permanenza, l’ausiliaria cessa anticipatamente. Previ accertamenti delle autorità sanitarie militari, l’interessato viene archiviato e fatto transitare nella categoria della riserva, con la conseguente perdita della specifica indennità economica e il mantenimento della sola pensione ordinaria.

I riferimenti normativi sul divieto di lavoro e l’obbligo di dichiarazione durante il periodo di Ausiliaria.

  1. Il divieto assoluto per imprese contrattualizzate (Art. 994 COM): Il Codice dell’Ordinamento Militare stabilisce che il militare in ausiliaria non può assumere impieghi o cariche (retribuite e non) presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l’Amministrazione della Difesa. La violazione comporta il transito immediato nella riserva e la perdita dell’indennità.

  2. Il regime di incompatibilità e cumulo (D.Lgs. 165/1997 e Norme sulle Pensioni): L’istituto dell’ausiliaria nasce storicamente come un prolungamento del rapporto d’impiego in una veste di “disponibilità”. Di conseguenza, l’indennità di ausiliaria non è cumulabile con redditi derivanti da attività lavorative dipendenti o autonome che ne compromettano la disponibilità o che violino l’esclusività del servizio pubblico.

  3. L’obbligo della dichiarazione annuale (Circolari di PERSOMIL e PREVIMIL): Ogni anno (solitamente entro l’autunno), gli organi liquidatori della Difesa e il MEF richiedono al personale in ausiliaria la trasmissione di una dichiarazione annuale di non occupazione / assenza di cause di incompatibilità. Questo adempimento amministrativo serve a confermare il diritto a continuare a percepire l’assegno di ausiliaria.

Come avviene il richiamo dall’Ausiliaria

Il personale viene inserito in appositi ruoli pubblicati annualmente nella Gazzetta Ufficiale e può essere impiegato presso:

  • Amministrazione della Difesa;

  • ministeri;

  • enti territoriali;

  • altre Pubbliche Amministrazioni.

La permanenza in ausiliaria può durare fino a cinque anni o comunque entro i limiti anagrafici previsti dalla normativa.

Disponibilità al richiamo

Uno degli elementi fondamentali dell’ausiliaria è la disponibilità all’impiego. Il Codice dell’Ordinamento Militare prevede infatti che, al momento del collocamento in ausiliaria, il personale manifesti formalmente la propria disponibilità a essere eventualmente impiegato presso amministrazioni pubbliche.

Le amministrazioni interessate possono richiedere personale per incarichi compatibili con ruolo e grado rivestiti, normalmente nell’ambito del comune o della provincia di residenza del militare.

Secondo l’articolo 993 del Codice dell’Ordinamento Militare:

  • il Ministero della Difesa predispone elenchi dei posti disponibili;

  • il personale viene contattato in ordine decrescente di età;

  • il richiamo riguarda i militari che accettano l’impiego.

Questo conferma che, nei richiami ordinari verso le Pubbliche Amministrazioni, esiste comunque una fase di accettazione da parte dell’interessato.

Il “richiamo senza assegni”

Tra le procedure illustrate da PERSOMIL compare anche il cosiddetto richiamo “senza assegni”. In questo caso il personale richiamato continua a percepire il trattamento economico legato all’ausiliaria senza ricevere un nuovo stipendio ordinario completo da parte dell’amministrazione utilizzatrice.

La normativa distingue quindi:

  • richiami ordinari;

  • richiami “senza assegni”;

  • eventuali richiami straordinari per esigenze della Difesa.

Cosa succede se il militare rifiuta

Uno degli aspetti più discussi riguarda le conseguenze del rifiuto del richiamo. L’articolo 995 del Codice dell’Ordinamento Militare stabilisce che il personale in ausiliaria transita anticipatamente nella categoria della riserva:

  • se rifiuta per due volte l’impiego assegnato;

  • oppure se revoca per due volte l’accettazione dell’impiego.

Non è quindi previsto il passaggio immediato alla riserva dopo un singolo rifiuto. Il transito alla riserva comporta inoltre la cessazione del trattamento economico specifico dell’ausiliaria, lasciando al personale il solo trattamento pensionistico ordinario. La normativa specifica anche che eventuali modifiche della sede o della tipologia di impiego possono avvenire solo previo assenso dell’interessato.

Come avviene il richiamo

La procedura segue un iter amministrativo preciso:

  1. la Pubblica Amministrazione richiede personale;

  2. il Ministero della Difesa predispone gli elenchi dei posti disponibili;

  3. vengono individuati i militari compatibili con l’incarico;

  4. il personale viene interpellato;

  5. il richiamo viene formalizzato tramite decreto ministeriale.

Gli eventuali richiami non interrompono il periodo di ausiliaria già in corso.

Un sistema già previsto dalla legge

La normativa sui richiami in ausiliaria non rappresenta una misura straordinaria introdotta recentemente, ma un meccanismo già presente nel Codice dell’Ordinamento Militare del 2010.

L’obiettivo è mantenere disponibile un bacino di personale con esperienza:

  • amministrativa;

  • logistica;

  • tecnica;

  • organizzativa;

  • operativa.

Competenze che le Pubbliche Amministrazioni possono utilizzare temporaneamente senza nuove assunzioni strutturali.

Fonti ufficiali e documentazione

  • Ministero della Difesa – PERSOMIL Richiami in ausiliaria a favore delle Pubbliche Amministrazioni

  • Codice dell’Ordinamento Militare – Normattiva Articolo 993 – Richiami in servizio

  • Codice dell’Ordinamento Militare – Articolo 995 Cessazione dell’ausiliaria

  • Codice dell’Ordinamento Militare – Articolo 992 Collocamento in ausiliaria

  • Codice dell’Ordinamento Militare – Articolo 993 Richiami in servizio

  • Testo integrale Codice Ordinamento Militare – Esercito Italiano Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66

Nota

L’articolo riporta esclusivamente contenuti derivanti dalla normativa vigente e dalla documentazione istituzionale del Ministero della Difesa. Non riguarda:

  • mobilitazioni generali;

  • leva obbligatoria;

  • scenari bellici;

  • richiamo automatico alle armi della popolazione civile.

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