La nuova circolare entra nel dettaglio del QUADRO NORMATIVO
Le fonti relative all’argomento – si apprende – sono molteplici e in continua evoluzione.
– Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 ss.mm.ii riguardante l’attuazione dell’art. 5 della L. dell’8.08.2019 n. 86, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, ha profondamente rivisitato la materia.
– Il D.Lgs. 5 ottobre 2022 n. 163 ha modificato molti articoli del citato D.Lgs. n. 36/2021. La nuova normativa è entrata in vigore il 1° luglio 2023.
Sostanzialmente il D.Lgs. n. 163/2022 contiene misure di semplificazione e di contenimento degli oneri (contributivi e fiscali), per le prestazioni professionali, al fine di rendere l’impatto della riforma del 2021 più sostenibile per le associazioni e le società dilettantistiche. Le disposizioni recano modifiche al regime contributivo e fiscale dei lavoratori sportivi e chiariscono la distinzione tra l’area del professionismo (che ha sostanzialmente fini di lucro) e l’area del dilettantismo, in particolare attraverso l’introduzione di una specifica disciplina del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo. Tra queste, l’art. 24 – modificando l’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2021 – ha previsto che fino a 15.000 euro non sono soggetti ad alcuna forma di imposizione fiscale né i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, né i compensi degli atleti di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico. Ove i compensi annui superino la soglia di 15.000 euro, è soggetta a tassazione la sola parte eccedente.
– Il 26 Luglio 2023 è stato poi approvato, Il D.Lgs. 26 luglio 2023, n. 120 (cd “correttivo bis”) ha, da ultimo, introdotto ulteriori novità al già citato D.Lgs. n. 36/2021.
2. DEFINIZIONE DI “LAVORATORE SPORTIVO”
L’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2001 ss.mm.ii definisce lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara, e ogni altro tesserato che svolge, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, verso un corrispettivo, le mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva (con esclusione delle attività di carattere amministrativo-gestionale).
Tutte le figure di lavoratori e collaboratori che non rientrano nella suddetta elencazione e che non svolgono mansioni individuate dagli organismi affilianti, ovvero che, pur rientrandovi, non sono tesserati, devono essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro (non sportivo). In particolare, ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.
Il D.Lgs n. 36/2021 ss.mm.ii ha innalzato da 18 a 24 ore la soglia oraria settimanale relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Di conseguenza, nel mondo del lavoro dilettantistico fino a 24 ore settimanali non scatta nessuna presunzione di lavoro subordinato.
3. DEFINIZIONE DI “VOLONTARIO SPORTIVO”
L’art. 29 del D.Lgs. n. 36/2021, ss.mm.ii definisce il volontario sportivo come colui che in favore di società e associazioni sportive, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva (anche paraolimpici, CONI, CIP, società Sport e salute S.p.a.), mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.
Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. Dette prestazioni non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. I rimborsi non formano reddito per il lavoratore.
4. LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
L’art. 25, c. 6, del D.Lgs. n. 36/2021, come successivamente modificato, conferma che i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare la propria attività di volontari nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Ad essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all’articolo 29 cit.
Diversamente, con riguardo all’attività soggetta a compenso, la normativa stabilisce che l’attività sportiva da parte dei pubblici dipendenti può essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, e in tal caso si applicherà il regime tributario e previdenziale previsto dalla normativa richiamata. In ogni caso, possono ricevere premi e borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono le proprie prestazioni sportive.
Pertanto, i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, se operano in qualità di “volontari”, come da definizione di cui al precedente punto 3, potranno continuare ad operare nello sport previa semplice comunicazione all’amministrazione di appartenenza, e quindi dell’Ente di servizio.
Qualora, invece, venga loro corrisposto un compenso, nella misura non superiore a 15.000 euro, dovranno essere in possesso di specifica autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza, e quindi dell’Ente di servizio. A tale proposito, si evidenzia che la disposizione ha introdotto, in relazione all’autorizzazione, il regime del silenzio assenso: il comma 6 dell’art 25 del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce infatti che, qualora l’attività dei soggetti lavoratori sportivi preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione 3 dell’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La richiesta si considera accordata in ogni caso se entro 30 giorni la PA non procede con autorizzazione o rigetto della domanda.
Nel caso in cui, invece, l’attività sportiva prestata dal pubblico dipendente costituisca oggetto di lavoro subordinato o rapporto di lavoro autonomo con apertura di partita I.V.A., e/o con compensi superiori a 15.000 euro, la suddetta attività non potrà essere autorizzata perché incompatibile con il rapporto di lavoro a tempo pieno presso la P.A. (art. 60 D.P.R. n. 3/1957), fatta salva la possibilità di avanzare istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nella misura pari a inferiore al 50% dell’attività lavorativa a tempo pieno.
Con riferimento al rapporto di lavoro applicabile nello sport dilettantistico, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 81/2015, la presunzione del lavoro subordinato per le prestazioni di lavoro continuative ed eterodirette (le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente) è esclusa. In particolare, il D.Lgs. n. 36/2021, così come successivamente modificato, ha mantenuto tale eccezione e pertanto, con riferimento alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI., alle prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, non si applica la disciplina del lavoro subordinato.
Si rinvia, per quanto non specificato nella circolare, al testo completo della normativa, che ad ogni buon fine si annette.