ATTIVITA’ EXTRA PROFESSIONALE DEI BIOLOGI MILITARI

AMUS, SIM – MM, ASPMI, SAM in una lettera congiunta indirizzata al Ministro della Difesa e agli Stati Maggiori di Forza Armata, chiedono il riconoscimento dell’esercizio della libera professione per i biologi militari.

Attualmente – scrivono i sindacati – i biologi militari non figurano tra le categorie professionali cui è concessa deroga alle incompatibilità previste dall’art. 894 del COM per l’esercizio della libera professione.

Si ritiene, tuttavia, che le recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali, in particolare la Sentenza n. 98/2023 della Corte Costituzionale che ha esteso tale possibilità agli psicologi militari, offrano una base solida per annoverare in questa deroga anche i biologi militari. A tal proposito, si ritiene opportuno contribuire al chiarimento della questione con le argomentazioni che seguono ed allo scopo di non ingenerare una oggettiva disparità di trattamento in senso al personale militare. Riferimenti normativi e analogie tra le professioni sanitarie.

La Sentenza n. 98/2023 ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 210 del COM nella parte in cui non prevedeva gli psicologi militari tra le categorie autorizzate a svolgere attività liberoprofessionali, richiamandosi al principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.

Tale riconoscimento si fonda sul fatto che la professione di psicologo, al pari di quella del medico, è annoverata tra le professioni sanitarie ai sensi della Legge n. 3/2018. La professione del biologo, invece, è disciplinata dalla Legge n. 396/1967, che stabilisce gli ambiti professionali di competenza e dal D.P.R. n. 328/2001, che regola i requisiti per l’accesso alla professione e le modalità per il suo esercizio.

In aggiunta, analogamente a quanto previsto per la figura dello psicologo, la professione di biologo è riconosciuta anche come professione sanitaria, ai sensi della Legge n. 3/2018. Inoltre, l’art. 3 del D.P.C.M. 27 marzo 2000 include i biologi, insieme a medici, odontoiatri, psicologi e veterinari, tra le professionalità della dirigenza sanitaria cui si applicano le disposizioni relative alla libera professione.

Pertanto, non vi è alcuna ragione giuridica o logica per non annoverare i biologi militari nelle categorie professionali che possono beneficiare della deroga prevista dall’art. 210 del COM.. Alla luce di quanto sopra esposto, chiediamo che sia avviata una revisione delle disposizioni relative all’art. 210 del COM, al fine di includere i biologi militari tra le categorie professionali autorizzate a svolgere attività libero-professionali.

Tale misura consentirebbe di valorizzare appieno il contributo dei biologi alla tutela della salute pubblica e di garantire un trattamento equo rispetto alle altre professioni sanitarie in ambito militare. Infine, si ritiene utile un richiamo teso a rivalutare l’alveo complessivo delle professioni e delle mansioni da poter svolgere al di fuori del servizio, anche nei confronti di tutto il personale in possesso di elevate competenze tecnico-professionali, prevedendo eventualmente un tavolo di confronto condiviso con le APCSM, per addivenire a soluzioni di fattivo vantaggio sia per il personale militare rappresenta che per l’intero Dicastero Difesa.

I SEGRETARI GENERALI AMUS, SIM – MM, ASPMI, SAM

 

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