Art. 54. La Corte dei Conti liquida i ricorsi in favore dei militari riferendosi ai contenziosi precedenti .

L’ indirizzo intrapreso dalla Corte dei Conti è ormai chiaro e ad ogni udienza boccia palesemente la resistenza dell’Inps. Lo scorso 9 gennaio è stato un Primo Maresciallo della Marina Militare ad ottenere giustizia.

Al militare è stata riconosciuta la corretta interpretazione dell’art. 54, comma primo del D.P.R. n. 1092/1973, ovvero un calcolo dei contributi  nella misura del 44% anziché del 35%. Il giudice è stato perentorio e la sentenza , diversamente da tutte le altre, non si dilunga nell’ analisi delle norme, ma riprende le sentenze precedenti che avevano visto soccombere costantemente l’Inps.

Di seguito la sentenza integrale.



Il ricorrente, Primo Maresciallo della Marina Militare, è titolare, a decorrere dal 10 luglio 2018 (iscrizione n. 17632672), di trattamento pensionistico liquidato con il c.d. sistema misto retributivo-contributivo.

Con il ricorso in esame egli lamenta la mancata applicazione dell’aliquota di rendimento relativa alla quota retributiva della pensione relativa al periodo di servizio svolto sino al 31 dicembre 1995 prevista, nella misura del 44%, dall’art. 54, comma primo del D.P.R. n. 1092/1973 per chi, come il ricorrente, è cessato con più di quindici anni di servizio.

L’INPS si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza di discussione le parti hanno richiamato le conclusioni in atti e la causa è stata decisa come da dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Non essendovi controversia in fatto, per la decisione del ricorso può farsi riferimento, ai sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione del c.g.c., al precedente in materia costituito da Corte dei conti, sez. I app. n. 422/2018 (seguito, tra le altre, da sez. II app. nn. 308, 310, 370/2019 e da sez. III app. n. 228/2019), nonché diverse pronunce di questa Sezione (tra tutte, n. 27/2019) che vanno di diverso avviso rispetto a parte (minoritaria) della giurisprudenza di primo grado, tra cui quella più risalente di questa Sezione, sulla questione di diritto della interpretazione dell’art. 54, comma primo del D.P.R. n. 1092/1973.



2. Tale orientamento interpretativo, che supera quello sinora seguito da parte della giurisprudenza e cui, provenendo dal giudice di secondo grado, questo Giudice intende prestare adesione, ha ritenuto che la norma in questione vada applicata, ricorrendone le condizioni previste, anche ai militari che siano cessati dal servizio con una anzianità superiore a venti anni, non essendo tale limite preclusivo della sua applicazione.

3. La domanda di cui al ricorso può pertanto essere accolta con la dichiarazione del diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione, per la parte relativa ai periodi di servizio sino al 31 dicembre 1995, computati secondo il sistema retributivo ai sensi dell’art. 1, comma 12 della L. n. 335/1995, dell’aliquota di cui all’art. 54, comma primo del D.P.R. n. 1092/1973.

4. Dalla riliquidazione consegue il diritto agli arretrati.

5. Su tali arretrati vanno applicati gli interessi corrispettivi nella misura legale, calcolati dalla decorrenza di ciascun rateo di pensione sino al pagamento effettivo.

6. Compete poi la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3 c.g.c., da calcolarsi, secondo quanto specificato dalle SS.RR. (n. 10/2002/QM), quale parziale possibile integrazione degli interessi al saggio legale, ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi.

7. Le spese possono essere compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione, per la parte relativa ai periodi di servizio sino al 31 dicembre 1995, dell’aliquota di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, oltre arretrati maggiorati di accessori come per legge.

Compensa le spese.


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