https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/LAZIO/SENTENZA/257/2020

Art. 54. Il ricalcolo spetta solo agli arruolati che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni

La Corte dei Conti , Sezioni Riunite, ha espresso il proprio giudizio sull’annosa questione del ricalcolo dei contributi pensionistici. La sentenza n.1 del 2021 pone fine alle speranze di decine di migliaia di militari che confidavano in una pronuncia favorevole sul proprio futuro contributivo.

Di seguito la decisione che concede il diritto al ricalcolo, solo ed esclusivamente a quei militari che al 31 dicembre 1995 avevano maturato un’anzianità contributiva ricompresa tra i 15 ed i 18 anni.

La Corte dei conti, Sezioni riunite, in sede giurisdizionale e in sede di questione di massima, danno soluzione ai quesiti posti con le epigrafate ordinanze di deferimento del Presidente della Corte dei conti n. 12 del 12 ottobre 2020 e della Sezione prima giurisdizionale di appello nn. 26 e 27 del 14 ottobre 2020, enunciando i seguenti principi di diritto:

La “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

Conseguentemente:
L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995,vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”. Qui puoi visualizzare e/o scaricare la sentenza


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