https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/PIEMONTE/SENTENZA/2/2020

Art. 54 – Di quanto aumenta la pensione con l’aliquota del 2,445%, stabilita dalla sentenza 12/2021 della Corte dei Conti.

In un recente articolo, datato 26 agosto, avevamo preannunciato il prossimo deposito della Sentenza  della Sezioni Riunite della Corte dei Conti, per l’udienza tenuta lo scorso 21 luglio (preleva QUI)

Il 9 settembre, finalmente è stata depositata la Sentenza n. 12/2021, con la quale è stata stabilita l’aliquota da applicare nel calcolo della quota di pensione “retributiva” per il personale militare con meno di 15 anni di servizio utile al 31.12.1995.

Questo l’estratto dell’Ordinanza:

““La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anniva calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.”

In sostanza è stato ripreso quanto deciso con la nota precedente Sentenza  n. 1/2021,  sempre emessa dalle Sezioni Riunite, per il personale militare transitato in pensione con il sistema c.d. “misto” e con un’anzianità utile maggiore a 15 anni al 31.12.1995 e minore di 18 anni

La sentenza aveva lasciato adito a molti spazi interpretativi per coloro che al 31.12.1995 non avevano ancora maturato i 15 anni di servizio.

Per fortuna, almeno questa volta, non sembrano essere prevalse le esigenze di bilancio prospettate dall’Inps con la propria Relazione Tecnica, con la quale erano stati prospettati oneri per circa 257,30 milioni di euro.

Ma di quanto aumenta il rateo mensile della pensione in seguito alla decisione delle Sezioni Riunite?

Il sistema del calcolo della pensione per i militari

Il sistema di calcolo della pensione varia a seconda dell’anzianità contributiva maturata al 31.12.1995.

Nel caso specifico del personale militare che alla data del 31.12.1995 aveva maturato un’anzianità contributiva utile inferiore a 18 anni (compresi i contributi figurativi, da riscatto e ricongiunzione), si applica il c.d. sistema misto o “pro quota” (cd. misto pro rata 1.01.1996).

In tale ambito la pensione è determinata dalla somma di più quote calcolate con metodi diversi (art. 1, comma 12, legge n. 335/1995).

In pratica è data dalla sommatoria di:

  • ‘quota A’, calcolata sulla base imponibile con riferimento all’ultima retribuzione maturata in servizio con esclusione delle competenze accessorie incrementata figurativamente del 18% in base all’anzianità utile maturata al 31.12.1992;
  • ‘quota B’, costituita dalla media delle retribuzioni percepite nel corso del periodo di riferimento, comprendendo anche gli emolumenti accessori;
  • “quota C”, calcolata con il sistema contributivo dal 1.01.1996 fino alla data di cessazione dal servizio.

In base all’anzianità utile maturata, si individua l’aliquota di rendimento, ovverosia la percentuale di pensionabilità,  da moltiplicare per la base pensionabile e determinare il trattamento pensionistico in ‘quota A’e “quota B” limitatamente al periodo triennale dal 01.01.1993 al 31.12.1995.

Nel calcolare l’anzianità contributiva maturata al 31.12.1995, al fine di ottenere il servizio utile prestato vanno valorizzati tutti i periodi effettivi, figurativi (massimo 5 anni), riscattati e ricongiunti.

Qui si può prelevare la nuova tabella delle aliquote applicabili al 2,445% – Aliquote di rendimento espresse in anni e mesi (preleva QUI), che va a sostituire quella precedente al 2,333 %.

Stima dell’importo netto mensile, approssimativo che si andrebbe a percepire

In pratica il  sistema di calcolo “misto” determina un aumento direttamente proporzionale al servizio utile vantato al 31.12.1995.

L’aumento  va da pochi euro a poco più di 30 euro al mese.

Il calcolo, come detto approssimativo, deriva dalla differenza delle nuove aliquote di rendimento del 2,445% rispetto a quelle precedenti previste del 2,333%.

Di seguito una tabella che riporta un calcolo, si ripete del tutto approssimativo, dell’aumento netto mensile, calcolato mediante l’applicazione dell’aliquota irpef al 38%.

Tabella dimostrativa degli aumenti mensili pensionabili, approssimativi, derivanti dall’applicazione dell’aliquota del 2,44% anziché del 2,33%

Anni utili Base imp. pensionabile €. 35.000 Base imp. pensionabile €. 40.000
Lordo mensile Netto mensile Lordo mensile Netto mensile
1 3,27 2,03 3,73 2,31
2 6,53 4,05 7,47 4,63
3 9,80 6,08 11,20 6,94
4 13,07 8,10 14,93 9,26
5 16,33 10,13 18,67 11,57
6 19,60 12,15 22,40 13,89
7 22,87 14,18 26,13 16,20
8 26,13 16,20 29,87 18,52
9 29,40 18,23 33,60 20,83
10 32,67 20,25 37,33 23,15
11 35,93 22,28 41,07 25,46
12 39,20 24,30 44,80 27,78
13 42,47 26,33 48,53 30,09
14 45,73 28,35 52,27 32,41
14+11mesi 48,73 30,21 55,69 34,53

Come si vede dal prospetto sinottico la differenza tra luna base imponibile pensionabile di €. 35.000,00 e di €. 40.000,00 è minima.

         Fabio Perrotta

(Segretario Generale Aggiunto)

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