Il poliziotto che ha partecipato alla cattura di due pericolosi latitanti, vede sfumare la promozione e si rivolge al Tar. Di seguito la sentenza.
Il ricorrente, Sostituto Commissario coordinatore della Polizia di Stato presso il Servizio Centrale Operativo-Direzione Centrale Anticrimine di Roma, ha impugnato l’encomio solenne conferitogli nel 2018, in luogo della promozione per merito straordinario ad una qualifica superiore, per un’azione espressione di dedizione al dovere con sprezzo del pericolo.
L’agente espone di essere stato impegnato nel 2016 in una complessa operazione di polizia tesa alla cattura di due pericolosi super-latitanti dell’’ndrangheta nei pressi di Maropati (RC) e che, in seguito al brillante risultato ottenuto anche grazie alla decisività del suo intervento in occasione del loro arresto, il Questore di Reggio Calabria attivava il procedimento volto ad ottenere il beneficio della promozione per merito straordinario di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 335/82.
Deduce, in particolare, che in data nel 2016 il Questore proponeva al Ministero dell’Interno anche il suo nominativo per questa speciale ed eccezionale “ricompensa” nell’elenco di quegli agenti che avevano partecipato all’irruzione e alla cattura dei due malviventi, salvo in un secondo momento escluderlo a seguito della nota ministeriale del 2018 che invitava lo stesso Questore a riformulare la proposta secondo criteri ispirati a maggior selettività, dato l’elevato numero degli operatori segnalati per la promozione.
Recependo l’invito del Ministero dell’interno, il Questore di Reggio Calabria proponeva allora con una nota di “retrocedere” il ricorrente nell’elenco di coloro ritenuti meritevoli di encomio solenne, giustificando la revisione del giudizio precedente con le promozioni recentemente ottenute dall’interessato sempre per meriti straordinari.
Con il provvedimento impugnato il Ministero, condividendo la nuova valutazione del Questore, decretava a favore del ricorrente, ritenendolo più adeguato ai fatti considerati, il riconoscimento dell’encomio solenne con la seguente motivazione:
“Evidenziando elevate capacità professionali, acume investigativo e non comune determinazione operativa coordinava una complessa operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di due latitanti, ricercati per associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsione.
Contro il suddetto atto il poliziotto ha sollevato il seguente motivo di ricorso:
“Violazione e/o falsa applicazione dell’art.73 del D.P.R. 335/1982-Eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà e difetto di motivazione illogicità e irragionevolezza manifesta”.
L’amministrazione avrebbe fatto cattivo uso del potere di tributare al dipendente un riconoscimento come quello dell’encomio solenne, in luogo della promozione per meriti straordinari, incorrendo in una palese disparità di trattamento.
Non si sarebbe tenuto conto del grave pericolo di vita corso dal ricorrente e della decisività del suo intervento in fase di indagine e nella fase finale dell’irruzione all’interno del covo dei latitanti, alla pari di altri colleghi promossi alla qualifica superiore per meriti straordinari ex art. 73 del d.P.R. n. 335/1982, avendo partecipato con identico ruolo alla stessa operazione di polizia
La condotta tenuta dal poliziotto presenterebbe, poi, tutte le caratteristiche richieste dalla norma sopra citata, ben potendosi ravvisare l’eccezionale capacità del ricorrente nell’occorso, il grave pericolo di vita, e il prestigio che l’amministrazione avrebbe conseguito per la prova di coraggio esibita.
La circostanza che il numero dei soggetti segnalati per la ricompensa straordinaria fosse elevato e/o che l’interessato ne avesse in passato già beneficiato, non farebbe che evidenziare l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione finale.
Si è costituito il Ministero dell’Interno con atto di mera forma nel 2019 , seguita da più ampia memoria difensiva nel 2020, eccependo l’incompetenza territoriale del T.A.R. adito per essere la sede di lavoro del ricorrente quella del Servizio Centrale Operativo-Direzione Centrale Anticrimine di Roma con conseguente competenza inderogabile del T.A.R. Lazio ai sensi dell’art. 13 comma 2 c.p.a.
Nel merito, la difesa erariale concludeva per l’infondatezza del ricorso introduttivo.
All’udienza del 18 novembre 2020, tenutasi ex art. 25 del D.L. 28.10.2020 n. 137 senza discussione orale, la causa, in assenza di ulteriore attività difensiva delle parti, è stata introitata per la decisione.
L’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’amministrazione resistente ai sensi dell’art. 13 comma 2 c.p.a. è fondata e va accolta.
Dallo stessa relazione di notifica del decreto ministeriale impugnato (v.doc.1 parte ricorrente), oltre che dallo stesso provvedimento, risulta che il ricorrente sia tuttora impiegato nella spiegata qualità di Sostituto Commissario coordinatore presso il Servizio Centrale Operativo-Direzione Centrale Anticrimine di Roma.
L’art. 13, comma 2, c.p.a, prevede che “per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio”.
La nozione di “sede di servizio” “deve essere correttamente intesa alla luce della ratio della disciplina, di favore per il dipendente, in termini di più agevole accessibilità alla tutela giurisdizionale, il che comporta che deve coerentemente aversi riguardo alla sede presso la quale viene effettivamente svolto il servizio dal dipendente al momento dell’emanazione dell’atto” (cfr. di recente, T.A.R. Reggio Calabria ord. 10 settembre 2020 n. 535; id. 21 febbraio 2019 n. 132).
Va solo sottolineato che, pur essendo stata sollevata oltre il termine previsto per la costituzione in giudizio ex art. 15 comma 3 c.p.a., l’incompetenza per territorio del Tribunale adìto, che è inderogabile, in assenza di domanda cautelare, può essere rilevata d’ufficio e decisa con una pronuncia di rito anche dietro sollecitazione delle parti, come è accaduto nella fattispecie.
Si deve concludere, pertanto, che, in base all’art. 15, comma 1 c.p.a., non è possibile provvedere sul ricorso, ma va piuttosto dichiarata l’incompetenza di questo Tribunale, indicandosi come territorialmente competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sede di Roma;
Le spese del giudizio possono compensarsi, attesa la soluzione in rito della controversia.