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Arma dei carabinieri: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 12° corso triennale di 24 allievi marescialli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 12° corso triennale di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri, riservato ai possessori dell’attestato di bilinguismo.

Indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventiquatttro allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri riservato, ai sensi dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, da ammettere alla frequenza del 12° corso triennale (2022-2025).

I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 12° corso triennale (2022-2025) di seicentosettantuno allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri, indetto con decreto dirigenziale n. 62895 dell’11 febbraio 2022.

Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la facolta’ di revocare o annullare il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l’ammissione dei vincitori alla frequenza del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne’ prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.

In tal caso, l’Amministrazione della difesa provvedera’ a dare formale comunicazione mediante avviso che verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potesta’ di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara’ dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

La Direzione generale si riserva altresi’ la facolta’, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse.

In tal caso, sara’ dato avviso nei siti internet «www.difesa.it» e «www.carabinieri.it», definendone le modalita’. Il citato avviso avra’ valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.Per ulteriori informazioni, clicca QUI

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