Aree a contenimento rafforzato: ecco la direttiva applicativa del Ministero dell’ Interno

Il  Ministro dell’ interno Luciana Lamorgese ha adottato la direttiva ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”.

La direttiva prevede:

La convocazione immediata, anche da remoto, dei Comandi provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, per l’assunzione delle necessarie misure di coordinamento.

Indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno dei territori ” a contenimento rafforzato:



Gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioi di necessità o per motivi di salute da atestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono  risultate positive al virus.

I controlli sul  rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti.

Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali .

Per quanto concerne il  trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del  personale delle ferrovie dello  Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”. Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni.

Negli aeroporti delle aree dei territori ” a contenimento rafforzato”, i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito.



Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso.

 Analoghi controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di  crociera ce non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi provenienza.

La veridicità dell’ autodichiarazione potrà essere verificata anche successivi con controlli

La sanzione per chi viola le limiitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale ( inosservanza di un provvedimento di un’ autorità_pena prevista arresto fino a tre mesi  o l’ammenda fino a 206  euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del codice penale ( delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica

Viene richiamata l’attribuzione del prefetto al monitoraggio dell’attuazione delle misure previste in capo alle varie amministrazioni. Per quanto concerne le prescrizioni finalizzate a uniformare gli interventi per contrastare l’epidemia sul resto del territorio nazionale.





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