Numerosi nostri iscritti hanno chiesto chiarimenti alla nostra Associazione Sindacale riguardo le disposizioni contenute nella circolare di Persomil n. 9494 del 13/01/2022, riferite all’attribuzione della qualifica di 1° Luogotenente.
- il personale di cui all’art. 2251-quater, comma 2, lettera c-quater (LGT con decorrenza 1 gennaio – 31 dicembe 2020), riveste già la qualifica di 1° Luogotenente dal 1/1/2021;
- in ogni caso, stante a quanto stabilito della circolare della DGPM, non rientrerebbe per assurdo neanche tale personale in quanto sarebbe prevista l’anzianità nel grado di LGT a decorrere dal 2/1/2020, mentre il suddetto personale, come già detto, ha decorrenza 1/1/2020.
Inoltre l’aliquota 31/12/2021 dovrebbe includere in avanzamento per la qualifica a 1° Lgt, non quello individuato dalla circolare ma i Luogotenenti con anzianità di grado compresa tra 01/01/2020 e 31/12/2020 (personale di cui all’art. 2251-quater, comma 2, lettera c-quinquies – ossia ex PM con anzianità di grado compresa tra 1/1/2013 e 31/12/2013, promossi con correttivi al riordino al grado di LGT con decorrenza 2/1/2020 di cui all’art. 2251-ter, comma 3-ter, lettera b).
Ma l’art 2251-quater, comma 2-bis recita: “Per le qualifiche da attribribuire dal 2019 al 2027, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 1323, comma 1, i luogotenenti con anzianità di grado 1° gennaio a cui attribuire la qualifica di primo luogotenente sono inclusi in una aliquota formata al 31 dicembre dell’anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilito al comma 2.
Tale articolo potrebbe essere origine della confusione nell’individuazione del personale in avanzamento, in quanto ad eccezione degli ex Primi Marescialli di cui al comma 3-ter, lettera a) – (PM 1/1/2012-31/12/2012) che hanno anzianità con decorrenza 1/1/2020 e che sono già stati promossi 1° LGT dal 1/1/2021 – tutti i restanti Luogotenenti promossi in applicazione dei correttivi al riordino, ai sensi dell’art. 2251-ter, comma 3-septies, hanno decorrenza nel nuovo grado a partire dal 2 al 6 gennaio 2020:
- 2/1/2020: ex primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera b) – (PM 1/1/2013-31/12/2013) “da inserire in aliquota di valutazione 31/12/2021;
- 3/1/2020: ex primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera c) – (PM 1/1/2014-31/12/2014) “da inserire in aliquota di valutazione 31/12/2022;
- 4/1/2020: ex primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera d) – (PM 1/1/2015 – 31/12/2015) “da inserire in aliquota di valutazione 31/12/2023;
- 5/1/2020: ex primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera e) – (PM 1/1/2016 – 31/12/2016) “da inserire in aliquota di valutazione 31/12/2024;
- 6/1/2020: ex primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera f) – (PM 1/1/2017 – 31/12/2017 – precedentemente M1 giudicati idonei e promossi con aliquota di valutazione 31/12/2016 – “da inserire in aliquota di valutazione al 31/12/2025.
Quindi nessun Luogotenente possiederebbe la decorrenza di grado al 1° Gennaio 2020, fatto salvo, torniamo a ripetere, gli ex PM 2012 (già promossi 1° LGT il 1/1/2021), facendo così saltare il conferimento della qualifica apicale con decorrenza 1/1/2022. Ciò farebbe venir meno il principio, stabilito nell’ultimo correttivo al riordino, per le promozione a 1° LGT che dovrebbero aver luogo dal 2021 al 2026 con cadenza annuale, consentendo di mantenere la stessa differenza di anzianità, rispetto a quelle avute nel grado di Primo Maresciallo, dal 2013 al 2017, del personale interessato.
Naturalmente lo scrivente sindacato, nell’auspicare un intervento correttivo da parte degli organi preposti, rimane a disposizione dei propri iscritti per la tutela dei loro diritti e per l’assistenza su eventuali azioni da intraprendere.