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Amministrazione non risponde ad istanza Maresciallo – Il Tar la condanna

Se l’amministrazione non risponde ad una istanza presentata da un dipendente, incorre nella violazione di un proprio adempimento , contravvenendo ad un preciso obbligo . Nel caso di specie, la vittima è un Maresciallo dell’ Aeronautica Militare, che in seguito a causa di servizio, ha chiesto il risarcimento del danno subito tramite diverse istanze, ma non ha mai ricevuto risposta. Il Tar ha condannato l’Amministrazione Militare al pagamento delle spese processuali obbligandola a  concludere  il procedimento avviato su istanza del ricorrente con provvedimento espresso entro 30  giorni. Di seguito la sentenza:

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3233 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Tafuro in Roma, via Orazio, 3;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Per la declaratoria

– dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza avanzata in data 24 giugno 2015, per il risarcimento del danno subito a causa dell’insorgenza di affezione patologica e infermità riconosciuta dipendente da servizio;

– dell’obbligo a provvedere all’istanza prodotta.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

L’odierno ricorrente, Maresciallo 1^ Cl. in comando presso il 6° Reparto Manutenzione Elicotteri di Pratica di Mare, formulava alla propria Amministrazione istanza di risarcimento danni, patrimoniali e non, anche sotto il profilo biologico, asseritamente subiti a seguito della patologia, riconosciutagli dipendente da causa di servizio.

Detta richiesta, avanzata in data 24 giugno 2015, riceveva iniziali risposte interlocutorie (cfr. missive datate 8 luglio 2015, 17 agosto 2015 e 18 settembre 2015) e, in data 25 febbraio 2016, veniva riscontrata con nota della Direzione Generale del Personale Militare I Reparto Reclutamento e Disciplina.

Non ritenendo, tuttavia, tale missiva definitiva, quanto piuttosto elusiva e fuorviante nella parte in cui l’Amministrazione avrebbe mal interpretato il danno biologico con quello da ritardo, il ricorrente inoltrava una nuova nota con cui forniva ulteriori precisazioni e chiarimenti e sollecitava l’Amministrazione ad assumere un’espressa determinazione sul punto (cfr. lettere del 2 maggio 2016 e 31 ottobre 2016).

In assenza di riscontro, il militare ha infine adito questo TAR, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., per ottenere una conclusione espressa al procedimento avviato su istanza.

L’Amministrazione della Difesa si è costituita con mero atto formale.

Alla camera di consiglio del 27 settembre 2017, la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è fondato e meritevole di positivo apprezzamento alla stregua delle considerazioni che seguono.

Come sopra visto, la parte chiede l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero della Difesa, in ordine al procedimento avviato su istanza, per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della patologia insorta per causa di servizio, avendo ricevuto finora – secondo la tesi difensiva – unicamente note interlocutorie e non definitive: la stessa missiva del febbraio 2016, oltre a confondere la richiesta di risarcimento del danno biologico, con quella per danno da ritardo (già proposta innanzi al Tar Piemonte e da questo respinta), non recherebbe alcuna indicazione di determinazione definitiva, con l’espressione dei termini per impugnare e l’Autorità preposta, non presentando affatto quelle caratteristiche minime di idoneità per poter comprendere la chiara e definitiva volontà dell’Amministrazione.

Osserva il Collegio che il ricorso avverso il silenzio, previsto dall’art. 117 c.p.a., è diretto ad accertare la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione a provvedere su un’istanza del privato, volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, rispetto al quale l’Amministrazione sia rimasta inerte, configurandosi un silenzio-inadempimento tutte le volte in cui l’Amministrazione contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere, derivante da una norma di legge, di regolamento o da un atto amministrativo, ovvero dai principi informatori dell’azione amministrativa, quando in particolari fattispecie ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2468/2012; Sez. V, n. 4235/2016).

Scopo di tale ricorso è invero ottenere un provvedimento esplicito, che elimini lo stato di inerzia e assicuri al privato una decisione, che investa la fondatezza o meno della sua pretesa, non potendo a tal fine ritenersi satisfattivi atti endoprocedimentali meramente preparatori.

In altri termini, come è stato più volte affermato (ex multis, questa Sezione, sent. n. 700/2017), la situazione di inerzia permane, non solo se l’Amministrazione non conclude il procedimento (quale ne sia il contenuto) nel termine di riferimento, ma anche se adotta un atto infra-procedimentale o, peggio, soprassessorio; tanto, nel decisivo presupposto che una tale attività non dà vita ad un autentico provvedimento ultimativo del procedimento che l’Amministrazione ha l’obbligo di concludere, ma ad un rinvio sine die.

Applicando quanto premesso al caso in esame, non può dubitarsi del fatto che il ricorrente vanti, nella specie, un interesse differenziato e qualificato al bene della vita preteso, a fronte del quale corrisponde l’obbligo della p.a. di pronunciarsi.

Obbligo che, allo stato, non può tuttavia dirsi del tutto eseguito, atteso che con l’ultima nota del 25 febbraio 2016 – rappresentando chiaramente le precedenti, meri atti istruttori, di trasmissione della pratica tra organi per le relative valutazioni di competenza – l’Amministrazione non ha invero risposto integralmente e specularmente a quanto richiesto dal ricorrente con l’istanza iniziale, tesa ad ottenere il risarcimento di tutti i danni asseritamente provocati allo stato di salute psico-fisica del Maresciallo, conseguenti alle problematiche vissute in ambito lavorativo, senza alcun riferimento alla diversa voce del danno da ritardo (la cui richiesta è già stata respinta in sede giudiziale, con sentenza n. 904/2013 del Tar Piemonte e passata in giudicato).

A ciò si aggiungono le ulteriori missive inoltrate dall’interessato ad integrazione di quanto fino ad allora esposto e dirette da ultimo a diffidare il Ministero all’adozione di un provvedimento definitivo, che sono rimaste ancora prive di riscontro.

Pertanto, il ricorso va accolto con riguardo alla pretesa di parte ad ottenere una risposta definitiva sulla domanda risarcitoria relativa al danno biologico – senza alcun vincolo conformativo per l’Amministrazione relativamente al merito della pretesa sostanziale azionata – la quale dovrà, per l’effetto, esprimersi e concludere il procedimento avviato su istanza del ricorrente, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente decisione, con l’avvertimento che, in caso di ulteriore inerzia, si provvederà, su istanza, alla nomina di un Commissario ad acta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di concludere il procedimento avviato su istanza del ricorrente con provvedimento espresso entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente decisione.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori per legge e rimborso CU.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, D.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte.

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