Alloggi ASI Aeronautica: In vigore il nuovo decreto

Il Decreto del Capo di SMA dello scorso 30 maggio 2023, che entra in vigore oggi, 10 giugno 2023, contiene le nuove disposizioni in materia di deroga particolare alla durata della concessione dell’alloggio di servizio connesso con l’incarico (ASI) 

Art. 1 (Oggetto della deroga particolare)

1. Il personale militare concessionario in titolo di alloggio ASI, trasferito d’autorità presso altra sede di servizio ubicata in una diversa Circoscrizione Alloggiativa, potrà chiedere il temporaneo mantenimento della concessione alloggiativa, qualora venga a trovarsi in una delle sotto riportate condizioni:

a) trasferito d’autorità presso altra sede di servizio.

Il militare dovrà attenersi alle seguenti modalità: ’

  • presentare domanda di alloggio ASI nella nuova sede di servizio entro 60 giorni dalla data di avvenuto trasferimento (l’istanza potrà essere prodotta a partire dalla data della notifica dell’ordine di impiego da cui risulti l’incarico assegnato o di essere a  disposizione dell’autorità sovraordinata per la successiva assunzione di un incarico per  cui è prevista la titolarità ASI); 
  • presentare domanda di temporaneo mantenimento della concessione dell’alloggio ASI alla Circoscrizione Alloggiativa di provenienza entro 60 giorni dalla data di avvenuto trasferimento (l’istanza potrà essere prodotta a partire dalla data della notifica dell’ordine di impiego da cui risulti l’incarico assegnato); 
  • rilasciare l’alloggio in concessione presso la Circoscrizione Alloggiativa di provenienza nel caso in cui l’AD, nella Circoscrizione Alloggiativa della nuova sede di servizio, soddisfi l’esigenza abitativa dell’interessato. 

La deroga, su istanza di parte, potrà essere concessa per un arco temporale non superiore a 12 mesi, eventualmente prorogabile, con le stesse modalità, per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi, purché:

  •  non sia disponibile alloggio di servizio destinato all’incarico nella Circoscrizione Alloggiativa della nuova sede di servizio;
  • presso la Circoscrizione Alloggiativa di provenienza non Vi siano domande di alloggio ASI inevase che possano essere soddisfatte con l’unità abitativa oggetto della deroga;
  • permanga per l’interessato la condizione di titolarità ASI nella nuova sede di servizio;

b) trasferito a tempo determinato (ad es. istanza d.lgs. 267/2000, posizioni NATO Italia) ovvero inviato in posizioni di comando presso i dicasteri della PA.

11 militare dovrà attenersi alle seguenti modalità:

  • – presentare domanda di alloggio ASI nella nuova sede di servizio, avendone il titolo, entro 60 giorni dalla data di avvenuto trasferimento (l’istanza potrà essere prodotta a partire dalla data della notifica dell’ordine di impiego da cui risulti l’incarico assegnato); 
  • presentare domanda di temporaneo mantenimento della concessione dell’alloggio ASI alla Circoscrizione Alloggiativa di provenienza entro 60 giorni dalla data di avvenuto trasferimento (l’istanza potrà essere prodotta a partire dalla data della notifica dell’ordine di impiego da cui risulti l’incarico assegnato); 
  • rilasciare l’alloggio in concessione presso la Circoscrizione Alloggiativa di provenienza nel caso in cui l’AD, nella Circoscrizione Alloggiativa della sede di temporaneo impiego, soddisfi l’esigenza abitativa dell’interessato.

La deroga, su istanza di parte, potrà essere concessa per un arco temporale non superiore a 12 mesi, eventualmente prorogabile, con le stesse modalità, per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi, purché:

  •  sia già definito, con apposito atto amministrativo, il periodo di impiego presso la nuova sede di servizio; 
  • non sia disponibile alloggio di servizio destinato all’incarico nella Circoscrizione Alloggiativa della nuova sede di temporaneo servizio;
  • presso la Circoscrizione Alloggiativa di provenienza non vi siano domande di alloggio ‘ ASI inevase che possano essere soddisfatte con l’unità abitativa oggetto della deroga;
  • permanga per l’interessato la condizione di titolarità ASI nella nuova sede dl temporaneo \ servizio;

c) trasferito al di fuori della normale programmazione per assolvere incarichi di  particolare rilevanza istituzionale/operativa.

Il militare dovrà attenersi alle seguenti modalità:

  • – presentare domanda di alloggio ASI nella nuova sede di servizio entro 60 giorni dalla data di avvenuto trasferimento (l’istanza potrà essere prodotta a partire dalla data della notifica dell’ordine di impiego da cui risulti l’incarico assegnato);
  • presentare domanda di temporaneo mantenimento della concessione dell’alloggio ASI alla Circoscrizione Alloggiativa di provenienza entro 60 giorni dalla data di trasferimento (l’istanza potrà essere prodotta a partire dalla data della notifica dell’ordine di impiego da cui risulti l’incarico assegnato);
  • rilasciare l’alloggio in concessione presso la Circoscrizione Alloggiativa di provenienza nel caso in cui l’AD, nella Circoscrizione Alloggiativa della nuova sede di servizio, soddisfi l’esigenza abitativa dell’interessato.

La deroga, su istanza di parte, potrà essere concessa per un arco temporale non superiore a 12 mesi, anche in presenza di domande di alloggio inevase nella Circoscrizione Alloggiativa di provenienza, purché:

  •  il provvedimento di movimentazione venga decretato al di fuori del normale ciclo d’impiego per soddisfare peculiari e improvvise esigenze di comando/servizio connesse all’operatività o a modifiche ordinative di FA;
  • non sia disponibile alloggio di servizio destinato all’incarico nella Circoscrizione Alloggiativa della nuova sede di servizio; 
  • permanga per l’interessato la condizione di titolarità ASI nella nuova sede di servizio.

La deroga, sempre su istanza di parte, potrà essere concessa per un ulteriore periodo di 12 mesi, purché:

  • non sia disponibile alloggio di servizio destinato all’incarico nella Circoscrizione Alloggiativa della nuova sede di servizio; 
  • presso la Circoscrizione Alloggiativa di provenienza non vi siano domande di alloggio ASI inevase che possano essere soddisfatte con l’unità abitativa oggetto della deroga; 
  • permanga per l’interessato la condizione di titolarità ASI nella nuova sede di servizio.

2. Il personale militare concessionario in titolo di alloggio ASI, comandato in missione sul territorio nazionale, ancorché a carattere internazionale o per esigenze istituzionali, ovvero in missione all’estero (non ricompresa tra quelle previste dall’art. 320 del TUOM, dagli artt. 1808 e 1809 del COM, nonché della legge 27 luglio 1962, n. 1114), il cui lasso temporale determinato dall’ordine di servizio comporti la perdita del titolo, è autorizzato, senza dover presentare apposita richiesta allo SMA, al mantenimento dell’unità abitativa per l’intera durata della missione, anche se nella Circoscrizione Alloggiativa siano presenti domande ASI inevase.

Art. 2 (Modalità di concessione)

1. Il personale che si trova nelle condizioni previste dall’art. 1, comma 1 del presente decreto, che intenda chiedere la concessione della deroga, dovrà inoltrare allo SMA apposita istanza entro 90 giorni dalla data di avvenuto trasferimento. Tale domanda dovrà essere presentata alla Circoscrizione Alloggiativa di provenienza che provvederà ad inviarla, per il tramite del competente Ente Gestore, allo SMA, corredata della seguente documentazione:

a. per la fattispecie di cui alla lettera a): 

  • riscontro negativo all’istanza di alloggio ASI della Circoscrizione Alloggiativa di destinazione (di SMA per l’area di Roma)
  •  dichiarazione della Circoscrizione Alloggiativa di provenienza attestante l’assenza di domande di alloggio inevase che possano essere soddisfatte con l’abitazione oggetto della deroga; 
  • autorizzazione a risiedere in una località diversa da quella di servizio, rilasciata dal Comandante di Corpo dell’Ente in cui il militare risulta in FED, ai sensi dell’art. 744 del TUOM.

La deroga decade automaticamente qualora l’interessato perda il titolo alla concessione nella sede di destinazione, ovvero vengano presentate istanze di alloggio ASI presso la Circoscrizione Alloggiativa di provenienza che potrebbero essere soddisfatte con l’abitazione oggetto della deroga;

b. per la fattispecie di cui alla lettera b):

  • documentazione attestante la data di reimpiego presso un Ente della Circoscrizione Alloggiativa di provenienza da cui risulti, altresì, l’assegnazione di un incarico a titolarità ASI; 
  • riscontro negativo all’istanza di alloggio ASI della Circoscrizione Alloggiativa di destinazione (di SMA per l’area di Roma); 
  • dichiarazione della Circoscrizione Alloggiativa di provenienza attestante l’assenza di domande di alloggio inevase che possano essere soddisfatte con l’abitazione oggetto della deroga;
  • autorizzazione a risiedere in una località diversa da quella di servizio, rilasciata dal Comandante di Corpo dell’Ente in cui il militare risulta in FEO, ai sensi dell’art. 744 del TUOM.

La deroga decade automaticamente qualora l’interessato perda il titolo alla concessione nella sede di destinazione, ovvero vengano presentate istanze di alloggio ASI presso la Circoscrizione Alloggiativa di provenienza che potrebbero essere soddisfatte con l’abitazione oggetto della deroga;

c. per il personale di cui alla lettera c):

  • documentazione attestante l’adozione del provvedimento di movimentazione avvenuto al di fuori della normale programmazione di impiego;
  • riscontro negativo all’istanza di alloggio ASI della Circoscrizione Alloggiativa di destinazione (SMA per l’area di Roma);
  • autorizzazione a risiedere in una località diversa da quella di servizio, rilasciata dal Comandante di Corpo dell’Ente in cui il militare risulta in FEO, ai sensi dell’art. 744 del TUOM;

La deroga decade automaticamente qualora l’interessato perda il titolo alla concessione nella sede di destinazione.

Nel caso di richiesta di ulteriore proroga di 12 mesi del beneficio in argomento, in aggiunta ai documenti indicati agli alinea che precedono, dovrà essere presentata dichiarazione della Circoscrizione Alloggiativa di provenienza attestante l’assenza di istanze di alloggio ASI che potrebbero essere soddisfatte con l’abitazione oggetto della deroga… La deroga decade automaticamente qualora l’interessato perda il titolo alla concessione nella sede di destinazione, ovvero vengano presentate istanze di alloggio ASI presso la Circoscrizione Alloggiativa di provenienza che potrebbero essere soddisfatte con l’abitazione oggetto della deroga.

Lo Stato Maggiore A.M., esaminata la documentazione ricevuta e verificata la sussistenza delle condizioni previste dai richiamati riferimenti normativi, provvederà & sottoporla all’autorizzazione del Capo di Stato Maggiore. Ove autorizzata, la deroga decorrerà, anche retroattivamente, a partire dalla data di perdita del titolo.

2. Il personale militare che si trova nelle condizioni previste dall’art. 1, comma 2 del presente decreto è dispensato dall’inoltrare la richiesta di mantenimento dell’alloggio ASI allo SMA.

Art. 3 (Compiti degli Enti Gestori e delle Circoscrizioni Alloggiative)

a. La Circoscrizione Alloggiativa nella cui area territoriale di competenza è ubicato l’Ente in cui presta servizio il militare che intende richiedere la deroga dovrà:

  •  fornire riscontro negativo alla domanda di alloggio ASI prodotta dal richiedente, in caso di indisponibilità di un’unità abitativa idonea a soddisfare l’esigenza del richiedente;
  • informare l’Ente Gestore territorialmente competente, e il militare a cui è stata riconosciuta la deroga, della sopravvenuta disponibilità di un alloggio ASI idoneo a soddisfare l’esigenza abitativa 
  • comunicare all’Ente Gestore giurisdizionalmente competente ogni informazione che potrebbe determinare riflessi amministrativi per l’utente.

b. La Circoscrizione Alloggiativa da cui dipende il Comprensorio in cui è ubicato l’alloggio ASI per il quale il militare intende presentare istanza di deroga, dovrà:

  • rilasciare al richiedente una dichiarazione da cui risulti l’assenza di domande inevase che potrebbero essere soddisfatte con l’unità abitativa oggetto della deroga; 
  • verificare e trasmettere la domanda del richiedente, corredata dei documenti previsti dall’art. 2, comma 1, lettere a., b. e c. del presente decreto, all’Ente Gestore da cui funzionalmente dipende; 
  • informare l’Ente Gestore territorialmente competente, e il militare a cui è stata riconosciuta la deroga, qualora dovessero sopraggiungere nuove richieste di alloggio ASI che potrebbero essere soddisfatte con l’abitazione oggetto della deroga;
  • comunicare all’Ente Gestore giurisdizionalmente competente ogni informazione che potrebbe determinare riflessi amministrativi per l’utente.

c. L’Ente Gestore dell’ASI oggetto di deroga dovrà:

  • verificare la completezza e correttezza della domanda di deroga del richiedente ricevuta dalla Circoscrizione Alloggiativa (per l’Ente Gestore di Roma ricevuta dall’interessato per il tramite del Comando di appartenenza); 
  • trasmettere il carteggio allo SMA per la successiva decretazione.

d. Gli Enti Gestori interessati dovranno sinergicamente estendersi ogni informazione acquisita che potrebbe determinare riflessi amministrativi per l’utente e, contestualmente ponendo in conoscenza il 1° Reparto dello SMA.

DECRETO

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