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Condannato a quattro anni per omicidio stradale e lesioni stradali gravi, un sottocapo della Marina Militare era stato ammesso all’affidamento in prova e autorizzato a recarsi al lavoro. Ma l’articolo 914 del Codice dell’ordinamento militare ha imposto comunque la sospensione dall’impiego. Il Consiglio di Stato dubita della legittimità costituzionale dell’automatismo e trasmette gli atti alla Corte costituzionale.

Una condanna per omicidio stradale può avere conseguenze particolarmente rilevanti anche sul rapporto di servizio di un militare. Ma la questione affrontata dal Consiglio di Stato in questa vicenda va oltre il solo titolo di reato: riguarda il rapporto tra la condanna penale, l’affidamento in prova al servizio sociale e la sospensione automatica dall’impiego prevista dall’articolo 914 del Codice dell’ordinamento militare. È infatti proprio dall’applicazione di questa norma a un militare condannato per omicidio stradale che nasce il caso arrivato davanti al Consiglio di Stato e successivamente rimesso alla Corte costituzionale.

La condanna per omicidio stradale

Il protagonista della vicenda è un sottocapo di 3ª classe della Marina Militare. Con sentenza divenuta irrevocabile il 13 ottobre 2023, il GIP del Tribunale di Lecce aveva applicato nei suoi confronti, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, la pena di quattro anni di reclusione per omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi. 

Alla condanna penale si erano aggiunte la revoca della patente di guida e l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni ( La Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che l’interdizione temporanea non fa cadere automaticamente e all’istante lo status di militare, a differenza dell’interdizione perpetua, che invece comporta la perdita automatica dello status e la rimozione)..

La sentenza penale aveva tuttavia valorizzato una serie di elementi. Tra questi, la precedente incensuratezza dell’imputato, la condotta processuale e le conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero. Secondo tale consulenza, infatti, l’impatto tra i due veicoli sarebbe stato inevitabile anche se il conducente avesse mantenuto la velocità entro il limite previsto, sebbene con conseguenze meno gravi. Questo elemento assume rilievo perché mostra che, già nella fase penale, la vicenda era stata valutata attraverso una serie di circostanze concrete e non esclusivamente sulla base del titolo di reato.

La sospensione disciplinare di dodici mesi

Dopo la condanna, l’Amministrazione della Difesa aveva avviato anche un procedimento disciplinare. Il procedimento si era concluso con la sospensione disciplinare dall’impiego per dodici mesi. Il militare non aveva impugnato la sanzione, che era stata integralmente scontata.

Questo passaggio diventa successivamente importante nell’argomentazione del Consiglio di Stato: l’Amministrazione, attraverso il procedimento disciplinare, aveva già valutato la condotta e aveva applicato una sanzione conservativa, senza arrivare alla perdita del grado.

L’affidamento in prova e il ritorno al lavoro

Nel febbraio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Lecce aveva ammesso il militare all’affidamento in prova al servizio sociale per l’intera durata della pena. La misura alternativa prevedeva diverse prescrizioni, tra cui attività di volontariato o socialmente utile.

Ma vi era un elemento particolarmente significativo: tra le prescrizioni era prevista anche la possibilità di riprendere l’attività nella Marina Militare dopo il periodo di sospensione disciplinare. Il magistrato di sorveglianza aveva inoltre autorizzato il militare a recarsi presso la caserma di Brindisi per esigenze lavorative, consentendogli di anticipare l’uscita dall’abitazione alle ore 6 dal lunedì al sabato. In sostanza, nel caso concreto, l’autorità giudiziaria aveva ritenuto compatibile l’affidamento in prova con la prosecuzione dell’attività lavorativa.

L’articolo 914 blocca però il rientro

A novembre 2025 la Direzione generale per il personale militare aveva adottato il provvedimento di sospensione dall’impiego a seguito di condanna penale, richiamando l’articolo 914 del Codice dell’ordinamento militare.

La norma stabilisce che:

«La sospensione dall’impiego è applicata ai militari durante l’espiazione di pene detentive, anche se sostituite in base alle disposizioni dell’ordinamento penitenziario».

La Direzione generale aveva chiarito che la norma non lasciava all’Amministrazione alcun margine di discrezionalità. Il militare si è quindi trovato in una situazione particolare: l’autorità giudiziaria aveva previsto un percorso di reinserimento compatibile con il lavoro, mentre la normativa militare imponeva automaticamente la sospensione dall’impiego.

Il punto sollevato dal Consiglio di Stato

Ed è proprio questo il problema sul quale il Consiglio di Stato ha deciso di interrogare la Corte costituzionale. Non viene messa in discussione, in generale, la possibilità di sospendere dal servizio un militare condannato per un reato grave.

La questione è più precisa: è costituzionalmente legittimo imporre automaticamente la sospensione anche quando la pena viene eseguita attraverso l’affidamento in prova e l’autorità giudiziaria abbia ritenuto concretamente compatibile la misura con lo svolgimento dell’attività lavorativa? Il Consiglio di Stato ritiene che vi siano dubbi non manifestamente infondati.

Perché l’omicidio stradale è importante, ma non è la ragione della rimessione

È importante non confondere due piani. Il caso nasce da una condanna per omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi, e proprio questa condanna costituisce il presupposto della sospensione dall’impiego. Tuttavia, il Consiglio di Stato non sostiene che l’articolo 914 sia incostituzionale perché applicato a una condanna per omicidio stradale.

La questione è riferita all’automatismo della sospensione nei confronti del militare ammesso all’affidamento in prova. La Consulta dovrà quindi valutare se sia compatibile con la Costituzione una disciplina che non consente all’Amministrazione di effettuare una valutazione individualizzata sulla possibilità di proseguire il servizio.

Il primo problema: la funzione rieducativa della pena

Il Consiglio di Stato richiama innanzitutto l’articolo 27, terzo comma, della Costituzione. L’affidamento in prova è infatti una misura finalizzata al reinserimento sociale e il lavoro costituisce uno degli strumenti fondamentali del percorso rieducativo.

Nel caso concreto si crea quindi una possibile contraddizione. Da una parte il Tribunale di sorveglianza individua nella prosecuzione dell’attività lavorativa anche presso la Marina un elemento del percorso di reinserimento. Dall’altra, l’articolo 914 impone all’Amministrazione di sospendere comunque il militare. Secondo il Consiglio di Stato, l’automatismo potrebbe quindi interferire con il percorso rieducativo individualizzato stabilito dall’autorità giudiziaria.

Il secondo problema: il buon andamento dell’Amministrazione

Il Consiglio di Stato richiama anche l’articolo 97 della Costituzione. Durante la sospensione, il militare continua a percepire la metà degli assegni fissi e continuativi previsti dalla legge, mentre non presta servizio. Secondo il Collegio, in una situazione nella quale il militare sia concretamente disponibile a lavorare, l’automatismo può determinare un risultato difficilmente conciliabile con il principio di buon andamento della Pubblica amministrazione. L’Amministrazione, infatti, non può valutare se utilizzare quella professionalità, eventualmente assegnando il militare a funzioni compatibili con le prescrizioni dell’affidamento in prova.

Il terzo problema: l’uguaglianza tra situazioni diverse

Il terzo profilo riguarda l’articolo 3 della Costituzione. Secondo il Consiglio di Stato, l’articolo 914 finisce per equiparare situazioni molto differenti. Un militare in detenzione domiciliare non si trova nella stessa condizione di un militare sottoposto a semilibertà.

E, soprattutto, la situazione dell’affidato in prova può essere ancora diversa: il soggetto può essere autorizzato a muoversi per esigenze lavorative e può essere tenuto a svolgere un’attività lavorativa o socialmente utile. Per il Consiglio di Stato, una sospensione automatica e identica per tutte queste situazioni potrebbe quindi essere irragionevole.

La precedente sanzione disciplinare pesa nella valutazione

Un altro elemento evidenziato dai giudici è il rapporto tra la sospensione automatica e la precedente sanzione disciplinare. Per gli stessi fatti che avevano dato origine al procedimento penale, l’Amministrazione aveva già applicato dodici mesi di sospensione disciplinare, senza disporre la perdita del grado.

Secondo il Consiglio di Stato, questo elemento dimostra che l’Amministrazione aveva già effettuato una valutazione della gravità della condotta nell’ambito del procedimento disciplinare. La successiva sospensione automatica prevista dall’articolo 914 rischierebbe quindi, nella situazione concreta, di produrre un effetto particolarmente gravoso senza una nuova valutazione individualizzata.

Non significa che il militare abbia diritto a restare in servizio

L’ordinanza precisa però un aspetto fondamentale. Il Consiglio di Stato non sta riconoscendo al militare affidato in prova un diritto automatico a continuare a prestare servizio. La questione riguarda esclusivamente la possibilità che l’Amministrazione possa valutare concretamente la situazione.

Se, per le caratteristiche del caso, del ruolo o delle mansioni, la prosecuzione del servizio fosse ritenuta incompatibile con le esigenze della Forza armata, la sospensione potrebbe comunque rappresentare la soluzione adottabile. Ciò che viene contestato è che tale valutazione sia completamente esclusa dalla legge.

La parola passa alla Corte costituzionale

Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 914 del Codice dell’ordinamento militare. Il giudizio è stato sospeso e gli atti sono stati trasmessi alla Corte costituzionale. Nel frattempo, era stata già disposta in via interinale la sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo, in attesa della decisione della Consulta.

La questione sarà quindi esaminata dalla Corte costituzionale, che dovrà stabilire se l’automatismo previsto dall’articolo 914 possa continuare ad applicarsi anche al militare che espia una condanna attraverso l’affidamento in prova al servizio sociale.

Il dato di maggiore interesse per il personale militare è dunque questo: la condanna per omicidio stradale costituisce il presupposto concreto della vicenda, ma il problema costituzionale portato davanti alla Consulta riguarda un tema più ampio: se un militare ammesso all’affidamento in prova, quando l’autorità giudiziaria ne abbia ritenuto possibile la prosecuzione dell’attività lavorativa, debba essere necessariamente sospeso dall’impiego oppure se l’Amministrazione debba poter valutare caso per caso la compatibilità con il servizio.

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