- 14 aprile 2026 1° Lgt in pensione Antonio PISTILLO
In tempi non sospetti, con un articolo pubblicato il 24 marzo 2022, si segnalavano le prime sentenze della Corte dei Conti che statuivano che per riscatti ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n.165/97 (riscatto servizio comunque prestato) occorreva fare riferimento esclusivamente al verificarsi del presupposto della maggiorazione di servizio oggetto della domanda a prescindere dalla data della stessa, specificando che l’istanza va a scomputare, di fatto, le maggiorazioni di servizio già maturate in modo da rispettare il limite massimo di 5 anni.
Tesi giuridiche che sconfessavano l’interpretazione restrittiva dell’Inps che già a fine 2016 negava tali riscatti se gli interessati, alla data della domanda, avevano già maturato 5 anni di maggiorazione di servizio che successivamente formalizzò con la circolare n. 119/2018.NSM è ANCHE SU WHATSAPP E SU TELEGRAM
Due sentenze che chi scrive accolse con soddisfazione perché già nel 2016 si riteneva tale tesi priva di fondamento giuridico per cui era indispensabile proporre un ricorso amministrativo, successivamente esteso a tanti altri colleghi a cui l’istituto di previdenza aveva negato il riscatto.
Appagamento pieno raggiunto col messaggio n. 981 del 20/03/2026 con cui l’Inps recepisce l’orientamento della magistratura contabile e fornisce alle proprie sedi le indicazioni operative per applicare i principi fissati dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 8/2025.
Con un successivo articolo, pubblicato il 5 novembre 2025, si illustravano gli effetti di tale sentenza e più precisamente i destinatari e i periodi computabili, mostrando un esempio del costo/beneficio del riscatto.
A seguire un nuovo esempio di un caso reale di un 1° Lgt cessato per limiti di età nel 2024 con riscatto richiesto e rigettato nel 2024 e successivamente, a seguito di sentenza favorevole della Corte dei Conti, riesaminato con un riconoscimento di 2 anni di maggiorazione e un onere di 10.800 euro,
| PENSIONE IN GODIMENTO | 2.430,00 (*) | |
| PENSIONE CON RISCATTO D. LGS. n. 165/97 | 2.560,00 (**) | |
| DIFFERENZA NETTA | 130,00 | |
| (*) a lordo delle addizionali (**) STIMA a lordo delle addizionali
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| AA | MM | |
| MAGGIORAZIONE DI SERVIZIO | 2 | 0 |
| COSTO DELIBERATO | 10.800,00 | |
| RISPARMIO FISCALE 35,52% (*) | 3.836,00 | |
| COSTO EFFETTIVO | 6.964,00 | |
| AUMENTO PENSIONE | 130,00 nette mensili | |
| IL COSTO | 54 mensilità | |
| AMMORTIZZATO DOPO | uguale aa. 04 – mm. 02 | |
(*) a) aliquota Irpef marginale 33%
b) aliquota addizionale regionale 1,72%; –
c) aliquota addizionale comunale 0,80%
La pubblicazione del messaggio n. 981/2026 dell’Inps ha generato un ampio dibattito finalizzato a fare chiarezza, molto spesso proprio rimarcando la confusione creata dall’ampia discussione, ma, purtroppo, nessuno si è soffermato sull’aspetto più controverso della vicenda.
Prima di entrare nel merito, ritengo sia necessario fare un plauso al sindacato USAMI Aaeronautica che ha intrapreso un’azione concreta nel momento in cui, tramite l’avvocato di riferimento, ha avanzato un’ istanza formale (interpello) all’Inps in merito alla sentenza della Corte dei Conti n. 8/2025, a cui l’istituto previdenziale ha dato riscontro, invitando a non procedere con ulteriori ricorsi, in quanto era in fase di elaborazione una specifica circolare applicativa di tale sentenza.
Un’iniziativa lodevole e fattiva che ha evitato, almeno ai propri iscritti ancora in servizio, costi inutili per un ricorso che per alcuni non era più necessario.
Il messaggio n. 981/2026 dell’Inps (al punto 5. ulteriori precisazioni) specifica che le istruzioni operative illustrate si applicano a tutte le domande di riscatto ancora giacenti alla data di pubblicazione del presente messaggio e che possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte, anche le domande già respinte, qualora non sia decorso il termine per la proposizione del ricorso amministrativo o risulti pendente ricorso tempestivamente presentato al competente Comitato di vigilanza.
In sintesi, pare che l’Inps estrometta il personale in congedo che si è visto respingere la domanda di riscatto presentata durante l’attività lavorativa. Istanza non più proponibile per decadenza del diritto che andava esercitato in attività di servizio ovvero entro 90 giorni dalla data di pensionamento.
Il rigetto emesso in servizio esclude dal beneficio, pertanto non rimane che valutare se esiste la possibilità di impugnare il provvedimento di rigetto proponendo ricorso alla Corte dei Conti.
Inoltre, si presume che, anche se non menzionato nel messaggio, il personale del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco settore operativo rientri tra i destinatari, in quanto la disciplina pensionistica prevista per il personale militare, all’articolo 61 del D.P.R. n. 1092/1973, estende l’applicabilità della normativa a tale personale e, quindi, anche il diritto di riscatto per la maggiorazione del servizio comunque prestato di cui all’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 165/97.