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Il rapporto tra procedimento penale e disciplinare nella Pubblica Amministrazione, e in particolare nei confronti del personale della Polizia di Stato, è caratterizzato da un intreccio costante tra esigenze di tutela dell’interesse pubblico, garanzie del dipendente e necessità di coordinamento tra autorità giudiziaria e amministrazione.

Ogni volta che una condotta assume rilievo penale, essa integra inevitabilmente anche un illecito disciplinare, rendendo necessario definire regole che consentano lo svolgimento ordinato e coerente di entrambi i procedimenti.

La disciplina normativa si concentra su tre profili fondamentali: la contemporaneità dei procedimenti, gli obblighi di comunicazione reciproca e gli effetti delle decisioni penali sul procedimento disciplinare.

La contemporaneità dei procedimenti è regolata dall’art. 11 del d.P.R. 737/1981, che impone la sospensione del procedimento disciplinare quando il dipendente è sottoposto, per gli stessi fatti, anche a procedimento penale. La giurisprudenza ha chiarito che la sospensione diventa obbligatoria dal momento dell’esercizio dell’azione penale, cioè quando il dipendente assume la qualità di imputato, come stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2009.

Gli obblighi di comunicazione tra Autorità Giudiziaria e Amministrazione sono disciplinati dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. L’art. 129 prevede che il pubblico ministero informi l’amministrazione dell’esercizio dell’azione penale al termine delle indagini preliminari; l’art. 133, comma 2, impone la comunicazione del decreto che dispone il giudizio nei procedimenti per specifici reati contro la Pubblica Amministrazione; l’art. 154-ter stabilisce che la cancelleria trasmetta all’amministrazione il dispositivo della sentenza penale e, su richiesta, la sentenza integrale.

Questo sistema garantisce che l’amministrazione disponga tempestivamente delle informazioni necessarie per attivare o proseguire il procedimento disciplinare. Gli effetti della sentenza penale sul procedimento disciplinare sono regolati dagli artt. 653 e 445, comma 1-bis, c.p.p.

La sentenza penale irrevocabile di condanna fa stato nel procedimento disciplinare quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla responsabilità dell’imputato, mentre la sentenza di patteggiamento non può essere utilizzata come prova.

Nonostante ciò, il giudizio disciplinare mantiene autonomia rispetto a quello penale: anche in caso di proscioglimento, soprattutto se dovuto a prescrizione, l’amministrazione può valutare la condotta sotto il profilo disciplinare, poiché finalità e standard probatori dei due giudizi non coincidono. Le conseguenze disciplinari delle diverse tipologie di sentenza penale variano in base alla gravità dei fatti e alla normativa applicabile.

Alcune condanne comportano la destituzione obbligatoria, altre lasciano all’amministrazione un margine di discrezionalità, mentre in caso di proscioglimento o improcedibilità si procede con l’ordinaria istruttoria disciplinare. Particolare rilievo assume la disciplina dei termini per l’avvio e la conclusione del procedimento disciplinare. L’art. 9 del d.P.R. 737/1981 stabilisce che il procedimento relativo a fatti emersi nel processo penale deve essere avviato entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza o entro 40 giorni dalla sua notificazione all’amministrazione.

La giurisprudenza precisa che il termine decorre dalla conoscenza qualificata della sentenza da parte dell’amministrazione. La combinazione delle norme del d.P.R. 737/1981, della legge 19/1990 e della legge 97/2001 porta a un termine massimo complessivo di 270 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare.

La sentenza del TAR Toscana n. 1186/2024 ha offerto un chiarimento sistematico su questi aspetti, confermando la correttezza dell’istruttoria svolta dall’amministrazione, la piena autonomia della valutazione disciplinare rispetto a quella penale, il rispetto dei termini procedurali e la legittimità della destituzione applicata nel caso concreto.

Questa decisione rappresenta un punto di riferimento importante per comprendere il funzionamento coordinato dei due procedimenti e l’equilibrio tra esigenze di efficienza amministrativa e garanzie del dipendente.

SIAP

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