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Militari in quiescenza e permanenza dello status: un principio ribadito dalla giurisprudenza, ma che crea un paradosso.

La sentenza offre lo spunto per una riflessione di carattere sistematico sul perdurare dello status militare anche dopo il collocamento in quiescenza. È diffusa, infatti, la convinzione secondo cui, una volta cessato il servizio attivo, il rapporto con l’ordinamento militare si estingua definitivamente. Tale impostazione è però giuridicamente errata.

L’ordinamento vigente, attraverso una pluralità di disposizioni, configura lo status di militare come permanente, con la conseguenza che anche il personale in congedo resta soggetto a specifici doveri di contegno, lealtà e disciplina, funzionali alla tutela del prestigio delle Forze Armate. La decisione del Consiglio di Stato ne costituisce una conferma autorevole, avendo ritenuto legittima l’irrogazione della perdita del grado nei confronti di un militare in quiescenza che aveva rivolto critiche aspre e denigratorie alla giustizia militare, eccedendo i limiti della libertà di espressione.

Il principio affermato è chiaro: la cessazione dal servizio non comporta la cessazione dello status, né l’affievolimento dei doveri fondamentali che ne derivano. Il militare, anche una volta inserito nella cosiddetta vita civile, continua a essere vincolato a regole speciali che trovano fondamento nella natura costituzionale delle Forze Armate e nella necessità di preservarne l’immagine, l’autorevolezza e la credibilità istituzionale.

Militari in quiescenza e permanenza dello status: un principio giurisprudenziale che riapre il dibattito sindacale

Tale orientamento giurisprudenziale, tuttavia, pone interrogativi rilevanti sul piano sistematico e sindacale, in quanto sembra entrare in tensione con la disciplina che preclude ai militari in quiescenza l’iscrizione alle associazioni professionali a carattere sindacale.

La riaffermazione della permanenza dello status militare anche dopo il collocamento in quiescenza, con il conseguente mantenimento di stringenti doveri di contegno e di limitazioni alla libertà di espressione, solleva infatti una questione di coerenza dell’ordinamento: se il militare in quiescenza continua a essere considerato tale ai fini disciplinari e reputazionali, appare quantomeno problematico escluderlo, in via generale, dalla partecipazione alla rappresentanza sindacale militare.

Viceversa, qualora si ritenga che il passaggio alla quiescenza determini un affievolimento sostanziale del rapporto di servizio, dovrebbe conseguentemente ridursi anche l’ambito degli obblighi e delle limitazioni tipici dello status militare. In mancanza di un chiaro bilanciamento normativo, si rischia di determinare un paradosso ordinamentale, nel quale un militare in servizio, impegnato in attività sindacale riconosciuta, finisce per godere di margini di libertà espressiva più ampi rispetto a un militare in quiescenza, pur non più inserito nell’organizzazione operativa delle Forze Armate.

È su questo snodo che potrebbe innestarsi  una richiesta di intervento del legislatore volto a chiarire in modo organico diritti, limiti e tutele del personale in quiescenza, al fine di evitare disarmonie applicative e garantire un equilibrio coerente tra specialità dell’ordinamento militare e diritti fondamentali della persona.

Su questo terreno si inserisce il dibattito promosso da alcune associazioni sindacali militari, che annunciano iniziative sul piano legislativo, rivendicando il riconoscimento di una forma di indennizzo o compensazione economica a fronte dei limiti e delle compressioni di diritti che continuano a gravare sul militare anche dopo il collocamento in quiescenza. Una questione che si candida a diventare uno dei nodi centrali nel futuro equilibrio tra diritti individuali e specialità dell’ordinamento militare.

LA SENTENZA

Consiglio di Stato conferma la perdita del grado: legittima la sanzione disciplinare per dichiarazioni offensive contro la giustizia militare

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile e infondato l’appello proposto da un ex sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri contro la sanzione disciplinare della perdita del grado, irrogata dal Ministero della Difesa per gravi violazioni dei doveri di contegno e di lealtà istituzionale.

La decisione riguarda una vicenda disciplinare originata da dichiarazioni pubbliche ritenute gravemente offensive nei confronti della giustizia militare e di un magistrato militare, pronunciate sia tramite un articolo pubblicato online sia durante un congresso associativo. Secondo i giudici, tali condotte hanno arrecato un grave nocumento al prestigio e al decoro dell’Amministrazione militare, giustificando l’applicazione della sanzione massima prevista dal Codice dell’Ordinamento Militare.

Appello inammissibile per difetto di specificità

Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio di specificità dei motivi di appello, sottolineando che il giudizio di secondo grado non consente una semplice riproposizione delle doglianze già respinte dal TAR.

Libertà di espressione e limiti per il personale militare

Particolarmente rilevante è il passaggio della sentenza dedicato al rapporto tra libertà di manifestazione del pensiero e doveri propri dello status militare. Il Consiglio di Stato ha ribadito che, anche alla luce degli articoli 21 e 52 della Costituzione, ai militari — anche se in congedo — possono essere imposti limiti più stringenti nell’espressione delle proprie opinioni, quando queste incidano sul prestigio delle Forze Armate o sull’ordine giudiziario.

Nel caso esaminato, non è stato sanzionato il diritto di critica in sé, ma il suo evidente travalicamento, concretizzatosi in espressioni gratuitamente offensive, denigratorie e lesive dell’onorabilità delle istituzioni militari.

Associazionismo sindacale: esclusa la scriminante

Il Collegio ha inoltre escluso che le dichiarazioni contestate potessero essere giustificate come attività sindacale, chiarendo che l’associazione di riferimento non rientrava tra le associazioni sindacali militari legittimamente riconosciute, in assenza del necessario assenso ministeriale. Pertanto, non poteva essere invocata alcuna scriminante fondata sulla libertà sindacale.

Confermata la sanzione e condanna alle spese

Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha definitivamente confermato la legittimità della perdita del grado per rimozione disciplinare, condannando l’appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.

La sentenza rafforza un orientamento consolidato secondo cui la tutela del prestigio e del decoro delle Forze Armate costituisce un interesse pubblico primario, idoneo a giustificare anche misure disciplinari particolarmente afflittive, quando le condotte poste in essere risultino incompatibili con i doveri di continenza e disciplina propri dell’ordinamento militare.

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