In caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione è possibile versare contributi volontari per integrare la contribuzione previdenziale allo scopo di maturare il diritto al trattamento pensionistico?
Con il Messaggio n. 2802 del 2 agosto 2024, che in parte modifica le disposizioni della Circolare INPDAP n. 11 del 17 maggio 2006, l’INPS conferma la possibilità di versare i contributi volontari per i dipendenti della PA cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza avere maturato il diritto alla pensione.
I lavoratori cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza aver raggiunto il requisito contributivo per percepire il trattamento pensionistico possono presentare una domanda di autorizzazione al versamento dei contributi volontari per poi presentare anche una richiesta per la valorizzazione di periodi contributivi tramite riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi o accredito figurativo.
Si tratta di una procedura già illustrata con il Messaggio n. 1431 del 7 Maggio 2025, attraverso il quale l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale si rivolge ai dipendenti pubblici che in tale data non erano ancora in possesso dell’anzianità contributiva minima necessaria per il conseguimento della pensione di vecchiaia ma che avevano già raggiungo il requisito anagrafico per il collocamento a riposto. Si tratta nello specifico, delle seguenti casse:
– Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL);
– Cassa Pensioni Sanitari (CPS);
– Cassa Pensioni Insegnanti (CPI);
– Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG);
– Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS).
Il nuovo Messaggio INPS analizza le diverse fattispecie legate alla possibilità di versamento di contributi volontari e alla valorizzazione dei periodi contributivi.
In particolare, per gli assicurati alla CTPS (Settore Statale), cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza aver maturato il diritto a pensione, è prevista la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
Questo processo preclude la possibilità di presentare domande per riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi o accredito figurativo in futuro. Tuttavia, gli assicurati già in possesso dell’anzianità minima per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, ma non del requisito anagrafico, possono richiedere l’autorizzazione per il versamento dei contributi volontari.
Durante il versamento di contributi volontari, non sarà però possibile presentare domande per la valorizzazione dei periodi contributivi, poiché la decadenza dei termini per le istanze di riscatto, ricongiunzione e simili rimane invariata.
Il Messaggio chiarisce che, in tutti i casi di cessazione dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza diritto a pensione, restano applicabili i termini di decadenza per la presentazione delle domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi e accredito figurativo.
Questo significa che, anche nel caso di versamento dei contributi volontari, non sarà possibile presentare domande per la valorizzazione dei periodi contributivi se non all’interno dei termini stabiliti dalla normativa vigente.
SIULP – Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia