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Relazione sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate

Relazione sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate, relativa all’anno 2022, comunicata alla Presidenza il 25 gennaio 2023.

1. PREMESSA

Il presente documento è redatto ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare, recato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale disposizione prevede, infatti, che il Ministro della difesa presenti entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato del processo di revisione dello strumento militare.

Il processo di riordino ordinamentale e strutturale è sostanzialmente tracciato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante “Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia” con la quale il Governo è stato delegato a revisionare, in senso riduttivo l’assetto strutturale e organizzativo e le dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa.

L’esercizio della delega è awenuto con l’adozione dei due decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8, riguardanti rispettivamente la revisione dell’assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate e quella del personale militare e civile.

Con riferimento ai suddetti decreti legislativi, avvalendosi della facoltà concessa dall’articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012, che ha previsto la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive alle norme delegate, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, nel corso del 2016, è stato promulgato il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91 recante appunto “Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244” che ha facilitato con gli opportuni adeguamenti ancora più efficacemente gli obiettivi fissati dalla legge delega.

Tale programma di revisione dell’assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate è stato completato il 31 dicembre 2019 con l’adozione di tutti i provvedimenti previsti dagli articoli dal 2188-bis al 2188-quinquies del Codice dell’ordinamento militare.

2. STATO DI AVANZAMENTO DEL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE

Nel suo complesso continua sostanzialmente la semplificazione organizzativa, la riduzione dei livelli gerarchici e il maggiore accentramento delle loro funzioni, la standardizzazione organizzativa tra le Forze armate, la riduzione del numero delle infrastrutture e dei sedimi della Difesa anche attraverso la co-ubicazione di più Enti

Nel corso del 2022 sono stati adottati provvedimenti di soppressione o riconfigurazione/costituzione derivanti da studi e approfondimenti di razionalizzazione ordinativa condotti dagli Stati maggiori dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica che principalmente comportano una razionalizzazione degli assetti adeguandoli al decalage del personale.

Ai provvedimenti di cui sopra, che sono intervenuti sulle strutture organizzative dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, si aggiungono i provvedimenti adottati in ambito Interforze da ritenersi, a tutti gli effetti, discendenti dalla “Revisione in senso riduttivo delle Forze armate” in quanto sono volti ad adeguare gli assetti organizzatori alla riduzione dei volumi organici prevista prima dalla spending review e, successivamente, dalla legge n. 244 del 2012 (da 190.000 a 150.000 unità entro il 31 dicembre 2024) nonché, da ultimo, dalla legge 5 agosto 2022, n.119 che ha, tra l’altro, da un lato prorogato fino al 2033 il termine per la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate e, dall’altro, delegato il Governo ad implementare, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, apposito decreto legislativo finalizzato a realizzare un incremento organico, non superiore alle 10.000 unità (rispetto alle citate 150.000 unità stabilite dalla legge n. 244 del 2012) del personale militare delle Forze armate, ricorrendo ai risparmi generati dalla stessa legge.

In dettaglio, nell’annessa Scheda sono riportati provvedimenti adottati durante l’anno 2022.

Sotto il profilo meramente quantitativo, sono stati adottati 81 provvedimenti di soppressione/riconfigurazione di cui 78 afferenti alle strutture ordinative delle Forze armate mentre altri 3 provvedimenti, come anticipato, sono stati adottati in ambito Area tecnico-operativa Interforze.

3. CONCLUSIONI

La significativa revisione riduttiva di carattere strutturale rappresenta un passaggio inevitabile per il Paese al fine di disporre di uno strumento militare efficace ed efficiente.

Le Forze armate hanno previsto una significativa contrazione nei numeri citati, preservando le capacità operative in un momento di rapido e profondo cambiamento nel complesso panorama geopolitico.

L’assetto dello strumento militare delineato con le rimodulazioni fin qui effettuate, infatti, non può considerarsi definitivo, richiedendo costanti verifiche di sostenibilità rispetto alle risorse disponibili a legislazione vigente e alla sua contestuale rispondenza agli impegni da assolvere.

Il quadro di riferimento della legge 244 del 2012 è decisamente mutato, di modo che la riduzione del personale, sin qui operata, impatta oggi [negativamente] proprio sulle componenti operative delle Forze armate, che hanno assunto maggiori compiti in un momento di rapido e profondo cambiamento nel complesso panorama geopolitico gravato peraltro dalla ancora non conclusa crisi epidemiologica e dalla complessa situazione tra Russia e Ucraina tuttora in atto.

È stata pertanto avviata una riflessione generale sulla legge n 244 del 2012 che, pur preservandone l’impianto, la aggiorni alla luce del mutato contesto geostrategico e delle attuali esigenze delle Forze armate, in termini qualitativi e quantitativi, individuando contestualmente le necessarie coperture finanziarie (in tale direzione la sopra citata legge n.119 del 2022).

A completamento, si segnala che l’impianto complessivo della legge n. 244 del 2012, potrà essere superato, anche sotto il profilo ordinativo, tenuto presente il novero dei principi e criteri direttivi recati dall’articolo 9 della legge n. 119 del 2022 che, in primis, consente, sulla scorta della proroga della fine del transitorio connesso alla riduzione degli organici dal 2024 al 2033, l’aumento del volume organico complessivo delle Forze armate a 160.000 unità.

Per visualizzare la relazione integrale clicca QUI

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