Difesa: Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24.

In data 24 marzo u.s. è stato pubblicato, nella GU n. 70, il Decreto legge in oggetto contenente disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Vista la complessità del suo contenuto e l’urgenza di fornire prime indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni di interesse, si forniscono i seguenti primi elementi di
informazione.

L’art. 8, comma 6, ha previsto, con decorrenza 1° aprile e sino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, le seguenti categorie di personale devono possedere e, su richiesta, esibire il green pass base:

– personale over-50 (art. 4-quater del decreto legge 1° aprile 2021, n.44)

– personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di alta formazione (lettere a, d dell’art. 4-ter.1 del decreto legge 1° aprile 2021, n.44)
Per quanto sopra- si apprende dalla Circolare – il suddetto personale destinatario di un provvedimento di sospensione/assenza ingiustificata senza effetti disciplinari per mancata esibizione del super-green pass, potrà riprendere
servizio, a decorrere dal 1° aprile p.v., mediante possesso ed esibizione di green pass base.

La decorrenza del 1° aprile si evince dal combinato disposto dell’art. 6, comma 6 e dell’art. 8 comma 6 del decreto in oggetto.

Restano ferme le disposizioni sulla certificazione rafforzata per il personale docente (art. 4-ter.2 decreto legge 44/2021) e per il personale che svolge a qualsiasi titolo attività lavorativa nelle strutture sanitarie (art. 4-ter decreto legge 44/2021). Per visualizzare la Circolare integrale , clicca QUI

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