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VFP – Consiglio di Stato: Irragionevole precludere prosecuzione rapporto di servizio e lavorativo già avviato, per semplice pendenza di un procedimento penale, senza esaminarne la gravità

La sentenza che vi proponiamo oggi, riguarda la decadenza dalla nomina a volontario in servizio permanente nella Marina militare di un aspirante VFP.

Il 25 gennaio 2012, il giovane veniva dichiarato decaduto dalla nomina a volontario in servizio permanente nella Marina militare per mancanza del requisito dell’assenza di procedimenti penali in corso alla data della domanda di partecipazione al concorso, previsto dall’art. 2, primo comma, del bando dello stesso concorso, in quanto, nei confronti del giovane, era stato emesso decreto penale di condanna n. -OMISSIS- per il reato di cui all’art. -OMISSIS-c.p..

Per i giudici, occorre escludere che il provvedimento di decadenza abbia natura sanzionatoria e che esso sia soggetto alle garanzie previste dall’art. 27 della Costituzione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2021, n.1236), va rilevato che questo Consiglio, con riferimento a controversia riguardante analogo provvedimento di dichiarazione di decadenza di volontario in servizio permanente, adottato ai sensi dell’art. 635 del d.lgs. n. 66/2010 (CMO), ha escluso che la decadenza possa costituire un effetto conseguente in via automatica al riscontro della pendenza di un procedimento penale;

ciò in ragione della differenza concettuale tra l’ipotesi del reclutamento e quella del passaggio al servizio permanente, che “appartiene all’omogeneo, ma diverso, concetto di ‘immissione nel ruolo’” dei volontari di cui all’art. 704 CMO:

poiché sarebbe irragionevole, per i militari che “aspirano al passaggio in ruolo, precludere definitivamente la prosecuzione del rapporto di servizio e lavorativo già avviato, per la semplice pendenza di un procedimento penale, senza esaminare in concreto le situazioni relative alla gravità dei fatti e alla definitività dell’accertamento penale” (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2020, n. 4595).

Considerato che non risulta in atti che il provvedimento avversato in primo grado sia stato adottato previa valutazione “in concreto le situazioni relative alla gravità dei fatti e alla definitività dell’accertamento penale”, il Collegio ritiene che, dando seguito al citato indirizzo di questo Consiglio, l’appello debba essere accolto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione riterrà di adottate nell’esercizio del discrezionale potere di valutazione delle circostanze della fattispecie, in relazione ai criteri sopra indicati.

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