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La Cassazione conferma la sentenza del Tribunale Militare di Verona. Militare condannato per aver speso on-line i soldi del commilitone

Come è ampiamente noto, in ambito militare sono molte le regole che vanno quotidianamente rispettate. Questo ovviamente implica che in un rapporto tra commilitoni, avente carattere privato, si può sempre intervenire ai sensi del codice di disciplina militare.

Potremmo elencare una serie di esempi, ma la sentenza 457/21 della Suprema Corte di Cassazione non lascia spazio a dubbi interpretativi.

Nel caso di  specie , l’oggetto del contendere è il danaro. Un semplice accordo tra due militari e un fantomatico viaggio negli USA mai realizzato. Il Militare A organizza un viaggio per gli Stati Uniti e chiede 1100€ al Militare B .

Il Militare B si fida e consegna la propria quota. Il militare A però acquista soltanto un biglietto aereo da una compagnia Low Cost e tiene il resto per se, procurandosi – sosterrà il giudice della Procura Militare di Verona – un ingiusto profitto in danno della persona offesa.

Infatti il Militare B quando si accorge che il viaggio negli USA si  era trasformato in mera utopia, tenta di riavere il proprio danaro, ma per farlo è costretto ad arrivare alle carte bollate e, dai riscontri effettuati dagli inquirenti, emerge che il Militare A, con i soldi che gli erano rimasti, aveva ricaricato la propria postepay e si era dedicato al gioco d’azzardo on-line.

L’accusa – poi confermata dalla Corte Militare di Appello di  Roma  – è di  truffa militare aggravata.

Il militare A viene condannato a 4 mesi di reclusione militare ( oltre alle pene accessorie di legge) perché ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 234 e 47, comma primo, n. 2, c.p.m.p..

La sentenza delle due prime sedi di giudizio, è stata confermata dalla Suprema Corte di Cassazione, alla quale il Militare A si era rivolto.

Secondo i giudici, i motivi di ricorso sono tutti inammissibili. Il Tribunale militare di Verona ha correttamente quantificato la condanna di quattro mesi di reclusione militare .

Inoltre – concludono i giudici – non è applicabile la particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., poiché il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma,cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse
desumibile e dell’entità del danno o del pericolo» , non permettevano la conversione della pena detentiva ex art. 53 legge n. 689 del 1981, che veniva correttamente esclusa dalla Corte militare di appello di Roma per «la palesata propensione dell’imputato a commettere reati contro il patrimonio.

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