Consiglio di Stato: doveroso il diritto a compenso per il lavoro straordinario per un appartenente al Reparto scorte di una Forza di Polizia

Un carabiniere costretto a ricorrere ai tribunali per vedersi corrisposti gli emolumenti relativi agli straordinari espletati durante i servizi di scorta ai magistrati. Il Consiglio di Stato non solo riconosce il diritto del militare a vedersi corrisposte le somme dovute, ma chiarisce alcuni aspetti ancora d’uso nell’ amministrazione, ma assolutamente non necessari, come ad esempio la necessità, volta per volta, di ottenere una puntuale e specifica autorizzazione scritta dell’Amministrazione per espletare il lavoro straordinario, che avrebbe, di contro, il solo effetto di appesantire l’onere burocratico del Reparto, in contrasto con il principio di buon andamento stabilito dall’art. 97 della Costituzione.

In sostanza – sostengono i giudici – l’assegnazione ai servizi di scorta di un militare dell’Arma dei carabinieri (o di un agente di un’altra Forza di polizia, ad ordinamento sia civile sia militare) reca implicitamente con sé l’autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario. Di seguito la sentenza integrale del 24 settembre 2020.

SENTENZA

Sull’appello n. 2707 del 2017, proposto dal signor Antonino D’Aiello, rappresentato e difeso dall’avvocato Ferdinando Salmeri, domiciliato presso la Segreteria della Quarta Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Il Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 1172/2016, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 settembre 2020 il pres. Luigi Maruotti e udito l’avvocato dello Stato Giammario Rocchitta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.a.r. per la Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria ha accolto il ricorso in opposizione n. 122 del 2016, svolto dal Ministero della difesa avverso il decreto ingiuntivo a suo tempo emesso dallo stesso Tribunale a favore dell’odierno appellante, militare dell’Arma dei carabinieri addetto ai servizi di scorta ai magistrati, in relazione alla richiesta di percezione del compenso per il lavoro straordinario svolto tra il 2011 ed il 2013 in eccedenza rispetto al monte ore del Reparto Servizi Magistratura.

1.1. Il Tribunale, nell’accogliere l’opposizione, ha valorizzato:

– ex ante, l’assenza di un formale assenso dell’Amministrazione alla prestazione del lavoro straordinario;

– ex post, la mancanza della previa richiesta, da parte dell’interessato, dei riposi compensativi.

2. L’interessato ha interposto appello, sostenendo che:

– la peculiarità dei servizi di scorta renderebbe superflua l’autorizzazione ex ante, giacché la prestazione di lavoro straordinario sarebbe “connaturata al particolare tipo di attività”;

– del resto, l’art. 63 della legge n. 121 del 1981 stabilisce che, “quando le esigenze lo richiedano, gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell’ambito dell’Amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all’orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422”;

– il Comandante del Reparto Servizi Magistratura avrebbe riconosciuto “la tenutezza del Ministero della Difesa al pagamento delle maggiori prestazioni rese”;

– il riposo compensativo si riferirebbe al solo straordinario programmato, quale per definizione non sarebbe quello espletato nell’ambito del servizio di scorta ai magistrati.

2.1. Le intimate Amministrazioni si sono costituite in resistenza.

2.2. Il ricorso è stato introitato per la decisione alla pubblica udienza del 17 settembre 2020.

3. Il ricorso in appello non è fondato.

4. Il Collegio premette che, nella specie, la prestazione di lavoro straordinario non è contestata.

5. Ciò precisato, il Collegio osserva che è doverosa la prestazione di lavoro straordinario per un appartenente al Reparto scorte di una Forza di Polizia: invero, la necessità di adeguarsi agli spostamenti funzionali e privati del soggetto protetto rende la proiezione temporale del servizio anche oltre l’orario di lavoro ordinario:

– da un lato, del tutto indipendente dalla volontà dell’interessato;

– dall’altro, intrinseca e consustanziale alla peculiare mansione de qua, di cui costituisce, a ben vedere, un tratto costitutivo, caratterizzante ed ineliminabile.

5.1. Non è, dunque, ragionevolmente ipotizzabile la necessità, volta per volta, di ottenere una puntuale e specifica autorizzazione scritta dell’Amministrazione, che avrebbe, di contro, il solo effetto di appesantire l’onere burocratico del Reparto, in contrasto con il principio di buon andamento stabilito dall’art. 97 della Costituzione.

5.2. In sostanza, l’assegnazione ai servizi di scorta di un militare dell’Arma dei carabinieri (o di un agente di un’altra Forza di polizia, ad ordinamento sia civile sia militare) reca implicitamente con sé l’autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario.

6. Ciò posto, non può però concludersi che la prestazione di lavoro straordinario determini per ciò solo il diritto alla relativa remunerazione: in senso contrario, per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e nei limiti di quanto di interesse nella presente vicenda, dispone invero l’art. 38 d.lgs. n. 51 del 2009.

6.1. Invero, la remunerazione del lavoro straordinario trova un limite invalicabile nelle risorse previste dal relativo stanziamento di bilancio (tanto con riferimento al monte-ore di Reparto, quanto con riferimento al monte-ore individuale).

6.2. Al valore costituzionale della tutela del lavoro e dell’efficace prestazione del servizio, infatti, si contrappone l’altrettanto rilevante valore costituzionale dell’equilibrio dei conti pubblici e della corretta ripartizione delle spese dello Stato tra le varie funzioni istituzionali.

6.3. Oltre tale limite di budget, dunque, al prestatore di lavoro straordinario compete, viceversa, la fruizione di riposi compensativi, che questi, peraltro, ha l’onere di richiedere entro un termine preciso.

6.4. Solo qualora l’Amministrazione rigetti, per esigenze di servizio, la (tempestiva) richiesta di fruire dei riposi, l’interessato matura il diritto alla remunerazione dello straordinario (a valere, evidentemente, sulle risorse future del relativo capitolo di bilancio).

6.5. Ne consegue che il militare non è titolare del diritto alla remunerazione del lavoro straordinario in assenza della prova documentale:

– dell’effettiva e tempestiva richiesta di fruire del riposo compensativo;

– della relativa reiezione da parte dell’Amministrazione per esigenze di servizio.

6.6. Nella specie, l’appellante non ha documentato di avere inoltrato, nei tempi prescritti, apposita domanda di fruizione dei riposi compensativi: pertanto, l’iniziativa monitoria a suo tempo esercitata si rivela per ciò solo infondata, ostando al relativo accoglimento precise ed incondizionate disposizioni normative, applicative di vincoli e valori di rilievo costituzionale.

6.7. Di converso, stante la disciplina legislativa della materia, non ha rilievo quanto affermato dal Reparto di appartenenza del militare, in disparte ogni preliminare questione circa:

– l’effettiva valenza della dichiarazione in parola, se di mero e, per così dire, “neutro” rendiconto contabile circa le ore di straordinario prestate o, viceversa, di ricognizione di debito;

– l’individuazione dell’articolazione dell’Arma competente ad operare, in subiecta materia, dichiarazioni con valenza giuridica di ricognizione di debito.

7. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.

Possono, comunque, compensarsi le spese del presente grado di giudizio, in considerazione della natura della controversia.

METTI UN LIKE ALLA NOSTRA PAGINA FB, CLICCA QUI. SIAMO ANCHE SU TELEGRAM, ENTRA NEL NOSTRO CANALE, CLICCA QUI

Loading…






Condivisione
Metti un like alla nostra pagina facebook, Clicca QUI. Ci trovi anche su Telegram, Clicca QUI. (Se non hai Telegram, Clicca QUI)

Lascia un commento