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Allieva pilota dell’ Aeronautica Militare prosciolta d’autorità. Il Tar la reintegra e invia tutto in Procura

Un ‘allieva pilota dell’ Aeronautica Militare dopo essere stata espulsa ha presentato ricorso al Tar Lazio, riuscendo ad ottenere la reintegrazione  .

Malgrado il Tar abbia respinto il ricorso, ritenendo gran parte delle motivazioni non meritevoli di favorevole considerazione, in un caso ha ritenuto che i criteri valutativi siano stati scorrettamente applicati.

L’allieva, dopo aver vinto il concorso per esami per l’ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie Militare, Navale e dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri 2017/2018, era riuscita ad entrare nella grande famiglia dell’ Aeronautica Militare.

Il Capo Ufficio Concorsi dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, con una nota le comunicò il superamento del concorso e la conseguente ammissione alla frequenza dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica , con avviamento per l’attività addestrativa presso il 70° Stormo di Latina.

Nell’ agosto del  2017 l’allieva iniziò l’addestramento e in tale occasione a tutti gli allievi venne presentato il “Syllabus”, un programma addestrativo in lingua inglese, contenente tutte le norme alle quali l’addestramento si doveva attenere.

Tuttavia, nell’ottobre dello stesso anno, l’ allieva pilota ricevette una Nota dell’Aeronautica Militare 70° Stormo “G.C. Graziani” con la quale le venne comunicata la decisione di “proporla per il proscioglimento “d’autorità” dal corso in oggetto”.

Alcuni giorni dopo ricevette la nota del Comandante del 1° Corso Normale dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, con la quale le venne comunicato che:

“in attesa dell’emanazione del decreto dirigenziale di espulsione e proscioglimento da parte della predetta Direzione Generale, ella è collocata in licenza straordinaria ai sensi dell’art. 592, comma 3, lettera b) del già citato D.P.R. 90/2010 e rinviata al proprio domicilio ai sensi dell’art. 1929, comma 1 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 Codice dell’ordinamento militare”.

La donna impugnò il proscioglimento d’autorità e, tramite i suoi avvocati, lamentò una serie di articolate motivazioni secondo le quali sarebbe stata ingiustamente radiata dalla forza armata. 

Lo scorso 14 aprile 2020, il Tar del Lazio si è pronunciato sulla vicenda. Nella “particolare” sentenza che vi proponiamo, i giudici, pur respingendo il ricorso, hanno accolto alcune motivazioni aggiunte disponendo la reintegrazione dell’Allieva nell’addestramento, con rinnovazione della missione di volo C3290, ma non solo. Il collegio, vista al complessità della vicenda, ha disposto la trasmissione degli atti del giudizio alla valutazione della Procura della Repubblica di Latina.

Stralcio di sentenza del Tar Lazio del 14 aprile 2020

Con il ricorso introduttivo l’odierna esponente ha impugnato  la proposta di proscioglimento “D’AUTORITA” dell’Allieva dal relativo corso di pilotaggio nonché il provvedimento di collocazione della ricorrente in licenza straordinaria ai sensi dell’art. 592, comma 3, lettera b) del D.P.R. 90/2010.

Con successivi motivi aggiunti si è gravata avverso il provvedimento con cui sono state disposte le dimissioni d’Autorità dal corso in oggetto, il provvedimento di espulsione dall’Accademia Aeronautica e di proscioglimento dalla ferma contratta per insufficiente attitudine al conseguimento del brevetto di pilota d’aeroplano.

Per le considerazioni complessivamente svolte, il ricorso è infondato e va respinto.

Venendo alle restanti censure, con il terzo motivo l’odierna deducente, lamenta il vizio generale del procedimento di valutazione in quanto il procedimento istruzionale e valutativo adottato sarebbe stato caratterizzato da plurime e diverse violazioni del programma addestrativo Syllabus.↓

Osserva il Collegio che con il mezzo in esame, la ricorrente contesta l’illegittimità del procedimento istruzionale e valutativo adottato nonché gli esiti di esso, da cui discendono i provvedimenti espulsivi adottati dall’Amministrazione per insufficiente attitudine dell’Allieva al conseguimento del brevetto di pilota.

Ritiene il Collegio che l’Amministrazione sia incorsa in vizi di legittimità, nella specie ravvisandosi consistenti deviazioni dell’iter addestrativo della ricorrente rispetto al Syllabus, che si sono riverberati anche sul successivo percorso di addestramento, come lamentato dall’odierna esponente, che a supporto delle proprie doglianze, fa riferimento ai rapporti di profitto relativi alla valutazione delle prove pratiche di volo .

Nello specifico, nella missione del  settembre 2017, che ha costituito l’esame di fine blocco (C3290), la ricorrente ha conseguito il risultato “non valutabile” (NG), e tale missione non è stata poi seguita da un esame di completamento prodromico al proseguimento del percorso di addestramento.

Orbene, ai sensi della lett. a), par. 2, Sez. C, Cap. 2, del Syllabus, il giro di controllo può essere considerato incompleto (a causa di condizioni meteorologiche o tecniche) solo se nessuna manovra completata dallo studente è stata classificata secondo la valutazione minima di manovra (MIF) o se tutte le manovre richieste non sono state volate o il numero di manovre effettuate era insufficiente per valutare lo stato complessivo della prestazione dello studente.

La nota alla lett. a) precisa che se un controllo è incompleto, nel controllo successivo (completamento) lo studente deve eseguire solo le manovre necessarie per completare un normale profilo di controllo.

Nel caso in questione, come si ricava agevolmente dal rapporto di profitto del 29.9.2017, l’Allieva ha eseguito quasi tutte le manovre, ad eccezione di quelle sub nn. 24-27, conseguendo positive valutazioni per la maggior parte di esse; di tal che, sebbene sia rimesso all’apprezzamento tecnico dell’istruttore stabilire se “il numero di manovre effettuate era insufficiente per valutare lo stato complessivo della prestazione”, il Collegio ritiene irragionevole la valutazione, al riguardo compiuta, di considerare la missione incompleta e di attribuire il voto NG (no grade), avuto riguardo al numero di manovre eseguite e ai voti in esse riportati.

In ogni caso, un siffatto modus procedendi desta serie perplessità tanto più, in quanto all’esame di fine blocco (C3290), che l’Amministrazione ha ritenuto incompleto, non è neppure seguito un controllo successivo (completamento); con evidente violazione delle richiamate disposizioni del Syllabus.

Alla rilevata illegittimità consegue, in via derivata, l’illegittimità del successivo iter dell’addestramento e delle missioni in esso espletate.

Se ne deve concludere che, nella specie, il comportamento dell’Amministrazione risulta inficiato dal lamentato vizio di illegittimità, laddove dapprima ha ritenuto la missione non valutabile, poi non ha consentito la rinnovazione della sortita d’esame, facendo proseguire oltre il percorso di addestramento, e in tal modo viziando anche tutto l’iter successivo; e pertanto i motivi aggiunti, quanto alla censura in esame, sono fondati.

Stante le suesposte considerazioni, assorbita ogni altra censura e deduzione, i motivi aggiunti debbono essere accolti e, per l’effetto, gli atti con essi impugnati vanno annullati in parte qua e nei limiti dell’interesse del ricorrente, altresì ordinandosi all’Amministrazione di disporre la reintegrazione dell’Allieva nell’addestramento, con rinnovazione della missione di volo C3290.

Restano salvi ulteriori atti che l’Amministrazione dovesse adottare.

Si ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

Stante la complessità e la particolarità della vicenda portata all’esame del Collegio, si dispone la trasmissione degli atti del giudizio alla Procura della Repubblica di Latina.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio , definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, in epigrafe proposto, così provvede:

– quanto al ricorso, lo respinge;

– quanto ai motivi aggiunti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:

a) annulla gli atti impugnati in parte qua e nei limiti dell’interesse;

b) ordina all’Amministrazione di disporre la reintegrazione dell’Allieva nell’addestramento, con rinnovazione della missione di volo C3290;

 


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