14mila euro di pasti fruiti senza averne diritto. La Corte dei Conti assolve Luogotenente.

La sentenza che vi proponiamo oggi , oltre ad evidenziare alcune lacune macroscopiche circa le direttive sull’orario di servizio e la loro corretta diramazione, ci fa comprendere che il militare chiamato a risarcire l’erario per 14.574,77 euro, poiché era il più alto in grado nell’ Ente, aveva tutte le ragioni per non farlo.

Siamo in Sardegna, in una caserma dell’Esercito Italiano. Con atto di citazione del 1° aprile 2019, il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha convenuto in giudizio un Luogotenente dell’Esercito Italiano, per vederlo condannare al risarcimento, in favore dell’Erario e, segnatamente, della Sezione Rifornimenti e Mantenimento di Cagliari del Comando Logistico Sud dell’Esercito Italiano, della complessiva somma di euro 14.574,77, o di quella diversa che verrà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

La contestazione è seguita ad una inchiesta amministrativa interna, disposta dal Direttore della Sezione Rifornimenti e Mantenimento della Caserma OMISSIS.

L’inchiesta stabilì che nella Caserma, e presso il Deposito munizioni ed esplosivi di Omissis, diverse unità di personale militare avevano indebitamente fruito del pasto meridiano gratuito, in assenza dei presupposti stabiliti dalle disposizioni dettate in materia (almeno un’ora oltre le ore 14:00 per il pasto meridiano, ed oltre le ore 19:00 per il pasto serale).

Nella relazione conclusiva d’indagine venivano individuate 34 posizioni connotate dalla sistematica e indebita fruizione di pasti gratuiti, con corrispondente danno per l’amministrazione della Difesa, di cui cinque nominativamente segnalate alla Procura erariale, con conseguente avvio di separati procedimenti.



L’Ufficiale incaricato dell’indagine amministrativa, relativamente al periodo settembre 2012 – agosto 2017 aveva proceduto al raffronto dei tabulati delle presenze in servizio con i prospetti riepilogativi dei pasti forniti ai militari, in forza alla OMISSIS , appurando che dal 03 settembre 2012 fino al 29 gennaio 2016 l’attività lavorativa veniva interrotta intorno alle ore 15:12 in modo pressoché sistematico e, al contempo, si usufruiva del pasto meridiano gratuito presso il reparto di appartenenza.

In buona sostanza, tutto il personale militare assegnato al Deposito aveva reso l’orario di lavoro nella fascia oraria dalle 07:30 alle 15:12 e usufruito della mensa, pur allontanandosi dalla Caserma prima delle ore 15:30; per tale via era stato cagionato un pregiudizio erariale per l’Amministrazione di appartenenza, quantificato in euro 14.574,77.

Alla luce delle risultanze dell’indagine amministrativa, il Procuratore Regionale aveva provveduto alla notifica nei confronti del Luogotenente, dell’invito a dedurre, ai sensi dell’art. 67 del Codice di giustizia contabile.

Al Luogotenente veniva contestato che le disposizioni non lasciavano adito a dubbi, poiché stabilivano che, a prescindere dalla durata della prestazione lavorativa, il diritto al trattamento alimentare gratuito era subordinato all’effettivo prolungamento dell’attività lavorativa per un’ora dopo le 14:00 per il pranzo, e un’ora dopo le 19:00 per la cena, al netto dell’intervallo di trenta minuti riservato alla consumazione del pasto.

Pertanto, nessuno spazio per una diversa interpretazione era consentito al Luogotenente, tenuto anche conto che lo Stato Maggiore dell’Esercito, con la nota n. 704/063-BL/02.4, del 28 maggio 2003, aveva precisato che “le disposizioni in essa contenute hanno carattere prescrittivo ed in tal senso è fatto divieto di apportare modifiche ed interpretazioni che possano vanificare l’indispensabile omogeneità in ambito Forze Armate”.

Da tali elementi, si è dedotto che l’orario di lavoro dei dipendenti militari in forza al Deposito fosse prestabilito dal Capo deposito, probabilmente per un malinteso principio di armonizzazione di tutte le risorse umane, sia militari che civili, disponibili.

Il Capo Deposito, ovvero il Luogotenente, certamente non poteva disconoscere una tale modalità di espletamento del servizio perché anch’egli ne era compartecipe.

In ragione delle descritte circostanze, il comportamento del militare è stato ritenuto connotato da colpa grave. Il Luogotenente si è costituito in giudizio con il patrocinio degli Avvocati Mauro SCHIRRA e Giuseppe PALA, depositando memoria difensiva in data 29 luglio 2019.

Nell’articolato atto defensionale , del quale riportiamo un breve stralcio, secondo gli avvocati del militare non potrebbe ravvisarsi alcun occultamento doloso del danno (essendo noti all’Amministrazione sia l’orario di servizio di ciascun dipendente, sia i nominativi di chi fruiva del pasto).

Nel merito, è stato sostenuto che la tesi accusatoria, basata sul presupposto che il trattamento alimentare gratuito sarebbe strettamente subordinato all’effettivo protrarsi dell’orario di servizio almeno sino alle ore 15:30 (in forza delle Direttive menzionate in citazione), sarebbe del tutto infondata.



L’impostazione contraria – pur sostenuta dall’Amministrazione e fatta propria dal Pubblico Ministero – sarebbe illogica, in quanto consentirebbe la fruizione del pasto ad un militare che, per ipotesi, entri in servizio alle 13,00 e lasci il servizio alle 15.31, dopo solo 2 ore e 31 minuti di lavoro, mentre escluderebbe tale diritto per chi entri in servizio alle ore 7.30 del mattino e resti in servizio fino a quasi le 15.30, nonostante abbia svolto quasi otto ore di lavoro (come nel caso del Luogotente).

Per assurdo, quindi, potrebbe usufruire del pasto gratuito, ovvero di una pausa a tutti gli effetti chi, in forza del D.lgs. n. 66/2003, non avrebbe diritto a pausa alcuna. Sul punto, la difesa del convenuto ha richiamato le disposizioni adottate dalla Guardia di Finanza, in forza delle quali il diritto al pasto gratuito si consegue effettuando almeno sei ore di servizio continuative a cavallo dell’orario per il vitto (circolare n. 4997, del 10.01.2011, del Comando Generale della Guardia di Finanza).

La “Direttiva sull’istituto dello straordinario e compensi connessi all’orario di lavoro” dello Stato Maggiore dell’Esercito, che stabiliva la necessità di ultimare il servizio oltre le 15.30 per aver diritto al pasto gratuito, era stata indirizzata ai soli Comandi centrali e, tra questi, al Comando Logistico dell’Esercito di Roma. Quest’ultimo aveva il compito di trasmettere la direttiva ai Comandi di tutti gli Enti sottoposti e diffusi sul territorio nazionale, che dovevano darvi applicazione concreta, portandola a conoscenza dei singoli militari;

Nel caso di specie, per anni tale obbligo informativo e applicativo non veniva rispettato dagli Ufficiali incaricati di comandare la Sezione di Omissis, i quali applicavano (anche a loro stessi) il parametro ben diverso secondo cui il diritto al pasto gratuito discendeva dall’aver prestato servizio per l’intero turno, a cavallo della fascia oraria prevista per il vitto.

Conseguentemente, il Luogotenente non poteva essere a conoscenza dell’obbligo di uscire oltre le 15.30 per aver diritto al pasto, poiché vi era un Atto Dispositivo interno della Sezione di Cagliari che disponeva esattamente il contrario e la prassi di fruire gratuitamente del pasto in seguito all’effettuazione dell’intero turno di servizio per più di 6 ore, era consolidata da anni, senza che venissero mosse contestazioni.
Fu la stessa inchiesta amministrativa interna, a rendere edotti i vertici militari che in molte sedi locali, la normativa relativa alla fruizione del pasto gratuito veniva interpretata diversamente , in ragione della differente articolazione dell’orario di servizio.
Inoltre alcune uscite dei militari, e del Luogotenente nello specifico, venivano registrate persino alle ore 15.28.

In buona sostanza, vi sarebbe l’ammissione del fatto che tutti i militari della OMISSIS non conoscevano l’esistenza della regola delle 15.30, perché i loro Comandanti non l’avevano mai applicata, come indicato dal Comandante Omissis, nelle sue “Determinazioni finali”, laddove aveva ritenuto di:
non poter ascrivere una ipotesi di colpa grave nei confronti della generalità dei dipendenti militari coinvolti, “proprio in virtù del fatto che la generale compartecipazione alla condotta adottata depone nel senso del convincimento che quella fosse effettivamente corretta, consentendo la maturazione del diritto alla gratuità del pasto una volta assicurato l’orario di lavoro previsto e la contestuale presenza nella fascia oraria deputata alla consumazione del pasto medesimo”.

Stralcio di sentenza della Corte dei Conti

Ai fini dell’affermazione della colpa grave sostengono i giudici – è stato contestato al Luogotenente che non vi erano spazi per diverse interpretazioni, e che egli non solo avrebbe dovuto adeguare la propria condotta agli atti dispositivi del Comando Militare ma, in tal senso, avrebbe anche dovuto impartire corrette indicazioni e direttive ai subalterni, coerentemente al ruolo ricoperto.

In particolare, al Luogotenente è stato ascritto, a titolo di danno erariale, il corrispondente valore in denaro dei pasti consumati, personalmente e dagli altri militari in servizio presso il Deposito di Omissis, dal 03 settembre 2012 fino al 29 gennaio 2016 in quanto, per un verso, egli stesso svolgeva un orario di lavoro attagliato a quello del personale civile alle proprie dipendenze funzionali e, per altro verso, anche il personale militare alle sue dipendenze aveva dovuto modulare il proprio orario in tal senso (così gli atti di inchiesta amministrativa).

Da tali circostanze è stato desunto che l’orario di lavoro dei dipendenti militari in forza al Deposito, fosse prestabilito dal Capo deposito (ossia il Luogotenente), ovvero che l’espletamento del servizio fosse da questi orientato all’omologazione del personale militare a quello civile.
Ciò premesso, va osservato, in primo luogo che, dalla Relazione conclusiva dell’Ufficiale inquirente , emerge che il problema della spettanza del pasto gratuito ha costituito oggetto di chiarimenti interpretativi e richieste di pareri solo nel corso dell’anno 2017.

Lo Stato Maggiore dell’Esercito , aveva inoltrato al Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, un quesito, formulato da un ente dipendente, tendente ad acclarare se il diritto al pasto meridiano , potesse essere acquisito anche in caso di “slittamento” dell’orario di lavoro in un arco temporale non ricomprendente la fascia oraria oltre le 15.30.

In risposta il Segretariato Generale della Difesa ribadiva la vigenza della Direttiva, per cui il trattamento alimentare gratuito per il personale militare, a prescindere dalla durata della prestazione lavorativa, era subordinato all’effettivo prolungamento dell’attività lavorativa per un’ora dopo le 14 per il pranzo e un’ora dopo le 19 per la cena.

In presenza di situazioni difformi, si configurava l’ipotesi di danno erariale. Da ciò scaturì un’inchiesta amministrativa. Da ciò si evince che la fruizione del pasto gratuito prima delle 15:30, non fosse circostanza di univoca interpretazione e applicazione, quantomeno prima del 2017.

Le disposizioni contenute nell’Atto Dispositivo numero 1 dell’anno 2015, precisavano testualmente che il personale militare del dipendente Deposito Munizioni di Omissis, per motivi di organizzazione delle attività del deposito, era stato autorizzato a svolgere orario di servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 15,12.

Non si tratta, conseguentemente, di un’articolazione differente dell’orario adottata dal Luogotenente, ma imposta dai superiori e, si sottolinea, con disposizione scritta. Paradossalmente di tale disposizione non vi era alcuna traccia nell’inchiesta amministrativa .

Non è quindi ravvisabile la colpa grave e la responsabilità del Luogotenente, ma di orari rispondenti a diverse esigenze, valutate dagli organi apicali dell’Ente e, con tutta probabilità, legati alle peculiarità del sito Deposito munizioni ed esplosivi, necessitante di estrema sicurezza operativa, da tutelare col preminente ricorso al personale militare che, se ne desume, doveva essere presente all’atto dell’ingresso del personale civile.

Ciò che traspare, dalla lettura delle osservazioni conclusive del Comandante, è che non solo era prassi diffusa il recarsi a mensa anche il venerdì, ma che tale prassi (a prescindere dall’orario di uscita), era condivisa anche dai vertici dell’Amministrazione i quali, come emerge dalla relazione a firma del Ten. Col. OMISSIS , avevano consumato il pasto pur uscendo prima delle 15,30, esattamente come il personale loro sottoposto (sono presenti i nominativi di colonnelli, tenenti colonnelli e maggiori, ad alcuni dei quali è stata contestata la consumazione di pasti per un numero non irrisorio, dai 13 ai 34 pasti). Invece, per altri ufficiali, sempre in sede amministrativa, non si è ritenuta sussistere la colpa grave, si presume in ragione del numero non elevato di pasti consumati.




Peraltro, la successiva relazione conclusiva del Direttore della Sezione Rifornimenti e Mantenimento di Cagliari ha ritenuto di dover escludere la responsabilità amministrativa per tutti i soggetti coinvolti (fatta eccezione per tre sottufficiali), ritenendo di dover procedere, nei confronti dei medesimi, con la richiesta di rimborso del valore espresso in numerario dei pasti, a titolo di indennizzo, per una prestazione non dovuta.

Sia la “Direttiva sull’istituto dello straordinario e compensi connessi all’orario di lavoro “che il successivo foglio n. M_D E0012000 0944602 non vennero diffuse , tanto che, come già visto, ancora nel 2015, le disposizioni interne (queste sì portate a conoscenza del personale), prevedevano un’articolazione dell’orario differente e, per ciò che attiene specificamente al Deposito Munizioni di Omissis, stabilivano l’orario di uscita alle 15,12.
Alla luce di tutte le emergenze in atti, e considerato: a) che l’orario complessivo di lavoro è stato regolarmente reso; b) che la prassi ritenuta illegittima risultava instaurata a livello areale, e non solo presso la OMISSIS; c) che si è reso necessario un pronunciamento del massimo organo consultivo in seno all’A.D. intervenuto solo in data 20-04-2017; d) che, sino al 2016 era stata concessa l’adozione di un orario di lavoro non standardizzato, per particolari esigenze di servizio (cfr. Relazione conclusiva del Direttore della Sezione Rifornimenti e Mantenimento di Cagliari), e che, infine, detto orario per il Deposito di Omissis prevedeva l’uscita alle ore 15:12, ritiene conclusivamente il Collegio che il comportamento tenuto nella vicenda dal Luogotenente non sia connotato da colpa grave, con conseguente assoluzione del medesimo.
Rimane assorbita ogni altra questione.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando:
– assolve il Luogotenente dalla domanda attrice e liquida in suo favore, e a carico della Sezione Rifornimenti e Mantenimento di Cagliari del Comando Logistico Sud dell’Esercito Italiano, gli onorari difensivi in euro 1.556,00 (euro millecinquecento sessantasei, centesimi 0), al netto di spese generali e oneri di legge.
– Nulla per le spese del giudizio.


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