In base all’art. 4, del Dlgs 165/1997, al personale delle Forze Armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare o civile (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita.
Tali aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull’ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all’interessato, retributivo, misto e contributivo puro e si aggiungono a qualsiasi altro beneficio spettante.
Si rammenta che l’istituto in questione non trova applicazione nei confronti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
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