Un 1° Caporal Maggiore Volontario in Servizio Permanente (“VSP”), all’epoca in forza al 6° Reggimento Genio Pionieri dell’Esercito Italiano, dopo essere stato condannato dalla giustizia militare, è stato chiamato a rispondere del danno erariale causato all’amministrazione dalle ripetute assenze.
Secondo il l giudice della Corte militare di Appello « l’assenza del caporal maggiore non poteva essere ricondotta ad un giusto motivo». In particolare, durante il servizio in VSP, dopo un periodo di malattia, era stato dichiarato idoneo e nei due giorni seguenti risultava aver preso servizio, come da foglio firma in atti, anche se nel secondo giorno ( 26 ottobre) non risultava la firma in uscita.
Risultava poi assente ingiustificato sino al 6 novembre, data nella quale iniziava a presentare certificati medici, della cui veridicità non si è legalmente dubitato, sino al successivo 9 maggio.
Dal giorno successivo, risultava assente ingiustificato sino al congedo assoluto avvenuto nel dicembre del 2009, con sospensione degli emolumenti retributivi già a decorrere dal maggio 2008.
Veniva quindi condannato in via definitiva dalla Corte Militare di Appello nel 2009 per il reato di diserzione, ai sensi dell’art. 148 n.2 cpmp, in quanto militare e trovandosi legittimamente assente, poiché non si era presentato, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso.
Dopo la trafila giudiziaria militare, l’uomo è stato accusato di aver asseritamente causato danno erariale all’Amministrazione centrale della Difesa a titolo di dolo, per retribuzioni stipendiali illegittimamente percepite dallo stesso pari ad euro 38.524,76, in ragione di condanna per il reato di diserzione di cui all’art. 148 n.2 del Codice Penale Militare di Pace (cpmp).
L’organo requirente, ai fini dell’individuazione del periodo di illegittima percezione degli emolumenti retributivi, ha ritenuto di quantificare il danno, in relazione all’intervallo temporale fra l’ottobre del 2006 ed il maggio 2008, aderendo alle conclusioni dell’Amministrazione espresse nella denuncia di danno , e nel provvedimento di recupero stipendiale e messa in mora (Decreto 6° regimento pionieri n. omissis).
Secondo le accuse della Procura, il militare avrebbe tenuto una condotta antigiuridica in assenze non giustificate, ben dovendo conoscere i doveri di servizio, anzi avendo scientemente omesso di presentarsi al lavoro, facendo riferimento anche ad un comportamento costantemente negativo del soggetto anche in precedenti circostanze, riferendo in ordine all’irrogazione di sanzioni disciplinari non impugnate ed a condanne per il medesimo reato, comminate da parte del Tribunale Militare di Padova, nel maggio 2001, nel gennaio 2003 e nell’ ottobre 2003.
Convocato dalla Corte dei Conti, l’ormai ex militare non si è presentato all’udienza. Proponiamo di seguito uno stralcio della sentenza depositata lo scorso 14 luglio 2020.
Nel merito, il Collegio ritiene parzialmente fondata la domanda della Procura. La vicenda in esame riguarda l’asserito danno erariale, causato dal militare , per aver percepito illegittimamente la retribuzione, in quanto assente ingiustificato dal servizio, ed in ragione della circostanza che i fatti di causa sono stati acclarati in sede penale militare, con sentenza passata in giudicato.
Il Collegio ha potuto verificare, sulla base della documentazione allegata alla citazione, che risulta il ricovero per il giorno 24 ottobre (ricovero per visita) e la presenza in servizio per il 25 e il 26 dello stesso mese, pur se quest’ultima giornata con la sola firma in entrata.
E che altre assenze risultano giustificate da idonea certificazione medica non contestata. Quindi, nell’accogliere parzialmente la domanda attorea, il Collegio, in un’ottica di equità, reputa di dover quantificare il danno, in relazione alle sole retribuzioni indebitamente percepite, e quindi di dover detrarre dall’importo quantificato dall’organo requirente, la somma di 192 euro, pari a tre giornate del 2006 in cui risulta la presenza in servizio (24-26 ottobre 2006) e la somma di 11.584 euro per le assenze coperte da certificazione medica .
All’uopo, il calcolo è stato effettuato, in base ai prospetti dell’Amministrazione, considerando un importo giornaliero di euro 64 al giorno (desunto dalla divisione annua del 2007, su base giornaliera).
In conclusione, tutto ciò considerato ed argomentato, il Collegio accoglie parzialmente la domanda e condanna il convenuto a risarcire il danno al Ministro della Difesa, in relazione alle retribuzioni indebitamente percepite nelle giornate di assenza non giustificata, per l’importo di € 26.748,76 , comprensivo di rivalutazione ed interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
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https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/LAZIO/SENTENZA/257/2020