USAMI: CORRETTA APPLICAZIONE DEL MOLTIPLICATORE

USAMI Aeronautica, con Atto di Interpello in data 01/08/2023 (clicca qui per vedere l’atto) aveva chiesto alla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva e all’INPS, informazioni sul corretto trattamento pensionistico da attribuire al militare che perde i requisiti psicofisici di idoneità per permanere nella posizione di ausiliaria.

L’Atto di Interpello aveva lo scopo di scongiurare decisioni unilaterali che, anche alla luce della sentenza nr. 285/2023 del 08/06/2023 la 1^ Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti, potessero attribuire un calcolo sfavorevole per il passaggio nella posizione della riserva o del congedo assoluto, riservandosi di promuovere ogni azione utile a tutela degli iscritti USAMI Aeronautica.

Sull’argomento la Direzione Generale, con una nota informativa del 2 aprile u.s. (clicca qui per vedere l’atto), ha formulato un parere in linea con quelle che erano le aspettative del nostro sindacato, ovvero prevedere un doppio calcolo che metta a confronto quanto maturato con il “Moltiplicatore” all’atto del congedo con quanto spettante nel caso di attribuzione dell’ausiliaria per il transito nella riserva/Congedo assoluto. Dal confronto deve essere attribuito il trattamento più favorevole per l’amministrato.

Nella nota però, non si fa esplicito riferimento ai casi di “decesso”, che, ovviamente, rientrano comunque in questa fattispecie.

USAMI Aeronautica, seppur soddisfatta che la Direzione Generale abbia sostanzialmente accolto quanto espresso nella nostra comunicazione, è amareggiata dalla mancanza di una risposta formale alla nostra associazione. Tale comportamento, ritenuto eticamente deprecabile, non rispetta neanche, ad avviso di questa Associazione, i dettami della legge 46/2022 (oggi c.o.m.) in ordine all’obbligo di comunicazione alle APCSM rappresentative di tutti gli atti di interesse per il personale rappresentato.

Vogliamo rassicurare, però, i nostri iscritti dell’ausiliaria che USAMI Aeronautica garantisce sempre la dovuta assistenza ove si verifichino i casi in esame, assistenza che sarà garantita anche ai familiari superstiti nell’eventualità sopraggiunga un decesso.

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