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Ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica

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Ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica

Le seguenti misure straordinarie, non essendo state prorogate, cessano di avere effetto dal 1° aprile 2022:
 temporanea dispensa dal servizio;
 malattia, quarantena, permanenza domiciliare;
 congedo al 50% per i genitori;
 lavoro agile per soggetti fragili.

Restano ferme le disposizioni relative all’assenza dal lavoro per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 di cui al paragrafo 3. della circolare a seguito g.

OBBLIGO VACCINALE
a. L’art. 8 del Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 (in vigore dal 25 marzo 2022), nell’introdurre l’art. 4-ter.1 al Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, nel confermare l’obbligo vaccinale per il
personale del comparto difesa e sicurezza sino al 15 giugno p.v., non ha più previsto, in caso di inadempienza, la “sospensione dal diritto a svolgere l’attività lavorativa”, contemplando
unicamente la sanzione pecuniaria pari a 100 euro, a cura dell’Agenzia delle entrate.

Con direttiva n. M_D A0D32CC REG2022 0101664 del 25 marzo 2022, lo Stato Maggiore della Difesa ha disposto, pertanto, il rientro in servizio dei militari “sospesi”, i quali dovranno accedere ai luoghi di lavoro, fino al 30 aprile 2022, mediante esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base
(rimangono valide le disposizioni impartite con la circolare a seguito c. relativamente all’impiego del green pass).

Per la formalizzazione del periodo di sospensione, terminato il 24 marzo 2022, potrà essere utilizzato il fac-simile in Allegato B alla presente circolare, seguendo le indicazioni di cui alla
circolare a seguito f.

Tenuto conto che il Decreto-Legge n. 24/2022 è entrato in vigore il 25 marzo u.s., con limitata possibilità di conoscenza dei relativi contenuti precettivi da parte del personale dipendente,
l’eventuale assenza dal servizio nei giorni immediatamente successivi a tale data potrà essere giustificata mediante ricorso agli istituti ordinari previsti dall’ordinamento militare, compreso
quello previsto dall’art. 87, comma 6 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (in vigore sino al termine dello stato di emergenza, ovvero 31 marzo 2022).

ASPETTI DI CONTENZIOSO
Infine, con foglio n. M_D A0D32CC REG2022 0077489 del 4 marzo 2022 lo Stato Maggiore della Difesa ha fornito alcune indicazioni sulla trattazione del contenzioso in materia di
sospensione dal servizio, precisando che la cura dello stesso è di competenza delle varie articolazioni che hanno avviato i procedimenti ed assunto i provvedimenti impugnati.

Al riguardo, si ritiene opportuno segnalare che gli Enti/Comandi deputati alla trattazione del citato contenzioso dovranno tenere informata questa Direzione Generale -quale Ente su cui
incombono gli adempimenti di carattere giuridico/amministrativo descritti nelle circolari a
seguito c. e f.- circa gli esiti dei ricorsi avverso i provvedimenti di “sospensione per assenza ingiustificata” e di “sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa”.

 

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