http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20200701/snciv@s6L@a2020@n13367@tO.clean.pdf

Ufficiale dell’Aeronautica”Vittima del Dovere”. Cassazione: il beneficio deve essere concesso anche in particolari condizioni ambientali od operative

Un ufficiale dell’Aeronautica Militare del Ruolo Naviganti è riuscito ad ottenere un importante riconoscimento in Cassazione.

Nel 2017 la Corte d’appello dell’Aquila, aveva accolto l’appello del Ministero della Difesa ,respingendo la domanda dell’ufficiale volta ad ottenere i benefici previsti per le vittime del dovere di cui all’art. 1, comma 564, I. n. 266/2005;

Secondo la Corte di merito il fatto che il Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare, all’epoca in forza al 154° gruppo cacciabombardieri del 6° stormo presso l’aeroporto militare di Ghedi quale navigatore operatore di sistemi a bordo del velivolo PA200 Tornado, avesse preso parte alla prima Guerra del Golfo (27.12.90-13.3.91); oltre a numerose missioni internazionali in zone di guerra come Bosnia-Erzegovina (settembre-dicembre 1995),  Mostar in Bosnia (5.12.97-18.3.97), e in Kossovo (27.11.99-4.2.00),non costituiva una valida motivazione per ottenere il beneficio di vittima del dovere.

A detta dei giudici è nelle normali mansioni del militare, in quanto ufficiale dell’Aeronautica in servizio su un cacciabombardiere, svolgere missioni che impongono l’uso delle armi e conseguentemente il contatto con la morte o con le mutilazioni da esse provocate”, escludendo che l’allegato “timore di perdere la propria vita, minacciata dai missili terra aria utilizzati dai nemici…e lo stress connesso agli spostamenti su terreni minati e alla possibilità di imbattersi in imboscate” costituissero circostanze straordinarie, essendo “insite in qualsiasi operazione di pace effettuata in scenari di guerra”.

Secondo la Corte erano altresì generiche le allegazioni sull’alterazione del ritmo veglia-sonno e sui ritmi forzati e frenetici e rilevato che lo straordinario pari in media a 190 ore non fosse idoneo ad integrare il concetto di particolari fatiche richieste dalla norma.

L’ufficiale del Ruolo Naviganti dell’Aeronautica Militare però non si è dato per vinto ed ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso il Ministero della Difesa.

Secondo l’ufficiale, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., vi era una palese violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 564, della I. n. 266/05 e dell’art. 1, lett. c) e del  d.P.R. n. 243/06.

 Stralcio della sentenza di Cassazione dello scorso 1 luglio 2020

 Il motivo è fondato; L’art. 1, comma 563, della legge 266/05 stabilisce: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

lI successivo comma 564 equipara ai soggetti di cui al comma 563 “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative” 

Il comma 565 affida ad un regolamento da emanare entro novanta giorni il compito di disciplinare i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze ai soggetti prima indicati o ai familiari superstiti.

Il regolamento è stato emanato con d.P.R. n. 243/2006 e all’art. 1 ha stabilito che si intendono:

“b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;

c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”;

Questa Corte di legittimità ha chiarito come la categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di cui all’art. 1, comma 564, della I. n. 266 del 2005 non è definita attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purché realizzate in condizioni ambientali od operative “particolari“, per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l’esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (Cass. n. 24592 del 2018) sottolineando la portata estensiva dell’espressione usata dal legislatore nell’art. 1, comma 564 cit., “missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali”, come riferita ad attività di servizio svolta dentro o fuori dai confini nazionali e prestata attraverso diverse tipologie e modalità.

Nel delineare l’ulteriore requisito delle “particolari condizioni ambientali od operative”, esplicitato dal d.P.R. del 2006 con riferimento alle “circostanze straordinarie”, la giurisprudenza di legittimità ha fatto leva sul significato dei termini “particolare” e “straordinario”, prendendo ad esempio il decesso di alcuni marinai di leva nel corso di un sinistro provocato dall’usura dei pneumatici e della non adeguata manutenzione del pullman, guidato da un giovane conducente, sul quale stavano viaggiando per partecipare ad una manifestazione sportiva di propaganda della vita militare .

Nel caso di specie – sostengono gli ermellini – è pacifico che il militare fu impiegato ripetutamente in “missioni” internazionali in territori di guerra.

Un ufficiale dell’aeronautica, anche addetto ai cacciabombardieri, normalmente è addestrato e si esercita per la difesa dello Stato o per essere inviato in missioni; la partecipazione effettiva e concreta a missioni in territori di guerra è invece evento straordinario che espone il militare a rischi, stress e fatiche non comparabili a quelle proprie delle esercitazioni.

La Corte di merito, confondendo la finalità delle normali esercitazioni militari con l’effettiva partecipazione alle missioni in luoghi di guerra, ha erroneamente inteso il requisito delle “particolari condizioni ambientali od operative” escludendo che tali caratteristiche potessero ravvisarsi “nello svolgimento di missioni che impongono l’uso delle armi e conseguentemente il contatto con la morte o con le mutilazioni da essa provocate”, in quanto rientranti tra le mansioni proprie di un ufficiale dell’aeronautica in servizio su un cacciabombardiere

In presenza di una fattispecie legale aperta ed elastica, come quella in esame, la specificazione in sede interpretativa del parametro normativo ha natura giuridica e la relativa disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge.

La Corte di merito ha erroneamente interpretato il parametro normativo di cui all’art. 1, comma 564 cit., quanto alle particolari condizioni ambientali od operative, risulta quindi integrata la denunciata violazione di legge, dal che discende la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello , per un nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi sopra richiamati, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. 


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