Nel luglio del 2019, l’allora Presidente dell’ Associazione Nazionale Magistrati Militari ( A.M.M.I.) , Gabriele Casalena , in occasione della audizione presso le Commissioni Riunite di Giustizia e Difesa della Camera dei Deputati, dichiarò:
noi magistrati militari lamentiamo il fatto che il nostro carico di lavoro è estremamente esiguo e noi desideriamo lavorare di più: credo che siamo l’unica categoria di lavoratori dello Stato che chiede un maggior carico di lavoro. Dall’altro lato, vogliamo sottolineare che l’assetto dell’attuale riparto di
giurisdizione, il confine tra giurisdizione ordinaria e militare, è del tutto irrazionale in ragione di un lontano intervento normativo originato da uno specifico caso giudiziario.
Ricorderete un caso giudiziario di qualche anno fa – sostenne Casalena – che ebbe protagonista un ex Comandante della Guardia di Finanza, un generale. L’ipotesi accusatoria era che egli avesse fatto portare un carico di spigole fresche dall’aeroporto di Pratica di Mare a un rifugio militare sulle Dolomiti, dove egli alloggiava durante le vacanze, utilizzando all’uopo il personale e i mezzi militari.
Egli fu sottoposto a procedimento penale dalla giustizia militare e condannato sia in primo che in secondo grado. Quando il processo giunse in Cassazione, la Suprema Corte ritenne però di distinguere le diverse condotte e così statuì che l’utilizzo di un aereo militare per il trasporto delle spigole, con conseguente ingente consumo di carburante, integrava il delitto di peculato militare, di competenza del giudice militare.
Affermò però che sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario per i reati di abuso d’ufficio, con riguardo allo storno della energia lavorativa del militare autista che portò le spigole al rifugio, e di peculato d’uso, riferito all’indebito utilizzo dell’auto militare da questi condotta.( Cliccando Qui puoi guardare il video integrale dell’ audizione su youtube)
Nel novembre 2020, il consiglio dell’ Associazione Nazionale Magistrati Militari è stato rinnovato ed è stato eletto Presidente Giuseppe Leotta, già Consigliere della Corte militare di appello e giudice tributario di merito, mentre il ruolo di Vicepresidente è stato occupato da Francesca Frattarolo.
Rinnovato il Consiglio direttivo dell’A.M.M.I.
Il 16 novembre 2020 si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo dell’Associazione Nazionale Magistrati Militari. Sono risultati eletti i candidati Giuseppe Leotta (consigliere della Corte Militare di Appello di Roma), Francesca Frattarolo (giudice del Tribunale Militare di Roma), Alba Francesca Zoppoli (sostituto Procuratore Militare di Napoli), Luca Sergio e Bruno Alberto Bruni (entrambi sostituti Procuratori Militari di Verona).
Lo scorso 20 gennaio 2021, in risposta alle richieste dell ‘A.M.M.I., è ricomparso in Senato il DDL S. 1343:
Modifiche al codice penale militare di pace, concernenti la disciplina di alcune fattispecie di reato militare.
Il testo, d’iniziativa della senatrice Donatella Tesei e sottoscritto da altri 51 parlamentarii, già presentato il 18 giugno 2019, si propone di apportare una profonda opera di ammodernamento che consenta, da un lato, di costruire un efficace microsistema sanzionatorio posto a tutela degli interessi militari e, dall’altro, di distribuire la giurisdizione penale tra organi ordinari e organi speciali secondo criteri di razionalità e di efficienza.
I TRIBUNALI MILITARI OGGI
I Tribunali militari esercitano la giurisdizione militare in relazione ai reati militari, commessi da soggetti appartenenti alla Forze Armate.
Tali Tribunali (concetto da intendersi in senso lato perché indica anche le relative Corti di Appello) si occupano solo dei delitti commessi dagli appartenenti a corpi militari.
Così come avvenuto per il codice penale ordinario, anche quello militare è stato riformato nel 1989. L’anno precedente era stato creato un organo di autogoverno anche per questa magistratura (Consiglio della magistratura militare)
Gli organi requirenti e gli organi giudicanti degli Uffici giudiziari militari.↓
La norma fondamentale in materia di giurisdizione militare é l’art. 103 della Costituzione che, al comma 3°, stabilisce: “I Tribunali militari, in tempo di guerra, hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate”.
Altra norma importante, precedente però all’entrata in vigore della Costituzione, é contenuta nell’art. 263 del Codice penale militare di pace, secondo il quale:
“Appartiene ai Tribunali Militari la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali é applicabile la legge penale militare”.
La portata di quest’ultima norma risulta tuttavia ridimensionata a seguito di varie dichiarazioni di illegittimità costituzionale pronunciate dalla Corte Costituzionale e, in particolare, dalla sentenza n. 429 del 10 novembre 1992 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare le persone alle quali é applicabile la legge penale militare, “anziché i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato”.
In tal modo sono stati esclusi dalla giurisdizione dei Tribunali Militari i militari in congedo.
Gli uffici giudiziari militari si distinguono in organi requirenti in (Procura generale militare presso la Suprema Corte di Cassazione; Procura generale presso la Corte militare d’Appello e 3 Procure militari presso i Tribunali militari) e organi giudicanti (Corte militare d’Appello, 3 Tribunali militari e Tribunale militare di sorveglianza).
Presso ogni Tribunale Militare (organo giudiziario militare di 1° grado) é istituito un ufficio del Giudice per le indagini preliminari e un ufficio del Giudice per l’udienza preliminare.
Il Tribunale Militare giudica con l’intervento del Presidente del tribunale stesso, che lo presiede (in caso di suo impedimento, presiederà un magistrato militare d’Appello), di un magistrato Militare di Tribunale o di Appello con funzioni di giudice e di un militare di una delle Forze Armate o del Corpo della Guardia di Finanza, di grado pari a quello dell’imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice.
La Corte Militare d’Appello (organo giudiziario militare di 2° grado) giudica sull’appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai Tribunali Militari ( Verona Roma Napoli) , nonché su talune altre materie ad essa devolute dalla legge.
La Corte giudica con l’intervento del Presidente della Corte stessa (in caso di suo impedimento, presiederà un magistrato militare di Cassazione o di Appello), da due magistrati militari di Appello con funzioni di giudice e da due militari di una delle Forze Armate o del Corpo della Guardia di Finanza, di grado pari a quello dell’imputato e comunque non inferiore a Tenente Colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice.
Vi é, inoltre, il Tribunale Militare di Sorveglianza, con giurisdizione su tutto il territorio nazionale, a cui compete la vigilanza sull’esecuzione delle pene all’interno degli stabilimenti penitenziari militari.
Esso si compone di magistrati militari e di esperti nominati dal Consiglio della Magistratura Militare nell’ambito di determinate categorie indicate dalla legge (professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria, nonché fra i docenti di scienze criminalistiche).
Le funzioni di polizia giudiziaria militare per i reati soggetti alla giurisdizione militare sono esercitate, alla dipendenza e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria militare (artt. 301 Cod.pen.mil.pace e 58-59 Cod.proc.pen.) :
- dai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie Forze Armate;
- dagli ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri e dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell’art. 57 del Codice di procedura penale.
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