https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/PRIMA%20SEZIONE%20CENTRALE%20DI%20APPELLO/SENTENZA/73/2020

Trattamento di fine servizio ai dipendenti pubblici (TFS): riepilogo dei termini di pagamento

 Sulla base di quanto previsto dalla normativa, i termini per l’erogazione del TFS ai dipendenti pubblici variano a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel dettaglio la normativa vigente prevede il pagamento del TFS entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso del lavoratore.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta per raggiungimento dei limiti di età  o di servizio, il pagamento va effettuato non prima di 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio.

In tutti gli altri casi di cessazione del rapporto di lavoro, come per esempio le dimissioni e il licenziamento, in base a quanto previsto dalla normativa, il pagamento della prestazione spettante sarà effettuato non prima di 24 mesi.

Sulla base di queste tempistiche, l’erogazione della prestazione può quindi avvenire:

  • in un’unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
  • in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro;
  • in tre  rate  annuali,  se  l’ammontare  complessivo  lordo  è  pari  o  superiore a 100.000 euro.

In caso di pagamento rateale, la seconda e la terza tranche saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla data di decorrenza del diritto al pagamento della prima.

Ai termini di pagamento previsti sulla base della causale di cessazione, la normativa aggiunge 90 giorni per gli adempimenti istruttori duranti i quali non maturano interessi di mora, in quanto l’elaborazione e la liquidazione dei TFS dipende anche dalla celerità di trasmissione dei dati giuridici ed economici utili all’elaborazione della prestazione da parte degli Enti ex datori di lavoro. Operazione che, talvolta, può determinare un ampliamento dei tempi di lavorazione delle istanze che si presentino incomplete sotto il profilo degli elementi utili al calcolo della prestazione.

Va infine ricordato che, quando si va in pensione prima di aver raggiunto i  requisiti anagrafici o contributivi previsti dalla riforma Monti/Fornero, ad esempio usufruendo del beneficio pensionistico “Quota 100”, i termini per l’erogazione del TFS decorrono dalla  data di raggiungimento del diritto teorico più favorevole (requisito anagrafico o contributivo previsto dalla Monti Fornero), non dalla data di effettivo collocamento a riposo.

Al momento dell’accesso alla pensione è possibile presentare, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad uno specifico Accordo Quadro sottoscritto tra ABI e i Ministeri interessati, sentito l’INPS -rinnovato di recente e in corso di pubblicazione sulla G.U, una richiesta di finanziamento per una somma pari all’importo dell’indennità di fine servizio maturata, entro un massimo di 45.000 euro.

L’INPS in tal caso, a fronte della presentazione della domanda on- line di anticipazione da parte dell’iscritto, ha 90 giorni di tempo per rilasciare la certificazione, e 30 giorni, dalla  data di notifica del contratto da parte della Banca, per produrre la presa d’atto, decorsi i quali la richiesta di anticipazione deve essere ripresentata.

Il finanziamento dell’anticipazione autorizzata viene garantito dallo Stato tramite un  apposito fondo di garanzia gestito dall’INPS.

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