Trattamento assicurativo contro gli infortuni in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In Gazzetta il decreto per l’assicurazione contro gli infortuni occorsi in servizio al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché contro le infermità contratte per causa diretta e immediata di servizio.

Il decreto include la copertura sugli gli infortuni e sulle infermità contratte durante i periodi di formazione e di addestramento, compreso quello iniziale, che abbiano dato luogo ad inabilità permanente assoluta, ad inabilità permanente parziale o a decesso.

I massimali stabiliti per l’indennizzo in capitale sono i seguenti :

a) inabilità permanente assoluta: euro 51.695,69;

b) inabilità permanente parziale: il massimale stabilito nella precedente lettera a) per il caso di inabilità permanente assoluta è rapportato, ai fini della determinazione dell’ammontare dei relativi indennizzi, alle percentuali di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, stabilite per la liquidazione dell’equo indennizzo concesso a favore degli impiegati civili dello Stato che, per infermità contratte per causa di servizio, abbiano riportato una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Il massimale è ridotto del 25 per cento se l’infortunato al momento dell’evento dannoso ha superato i cinquanta anni di età;

c) decesso:

1.1. Euro 25.822,84 al coniuge superstite, sempre che non sia stata pronunciata sentenza di annullamento del matrimonio ovvero sentenza di separazione addebitabile allo stesso passata in giudicato o di divorzio.

1.2. Da euro 5.164,27, fino ad un massimo di euro 25.822,84 per ogni figlio convivente a carico. 1.3.

In mancanza del coniuge avente diritto, euro 25.822,84 per un solo figlio, aumentati di euro 5.164,57 per ogni altro figlio, fino ad un massimo di euro 51.145,69, da dividere equamente fra gli aventi diritto. 1.4.

In mancanza di coniuge e figli, per ogni genitore, euro 10.329,14.

Qui il decreto integrale 

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