Nel delitto di truffa militare, l’elemento del danno deve avere necessariamente un contenuto patrimoniale ed economico, prodotto da una lesione concreta e non soltanto potenziale, che abbia l’effetto di produrre – mediante cooperazione artificiosa della vittima – la perdita definitiva del bene da parte della stessa.
È in virtù di questo principio che la Cassazione – sentenza 31684, depositata mercoledì 28 giugno – ha scagionato dall’accusa di truffa militare pluriaggravata un maresciallo dell’aeronautica, il quale, a Siracusa, aveva convertito in Bed and breakfast un alloggio di servizio assegnatogli per uso esclusivo di abitazione.
Assolto in prima battuta dal Tribunale militare di Napoli «perchè il fatto non sussiste»- non risultando provato il requisito, richiesto dalla norma, del danno patrimoniale a carico dell’amministrazione – il militare veniva poi condannato a un anno e un mese di reclusione militare e a quella accessoria della rimozione dalla Corte di appello militare.
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