Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA si è espresso su un provvedimento di trasferimento per “incompatibilità ambientale ai danni di un finanziere.
La sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia non lascia spazio a dubbi interpretativi. L’Atto dell’ amministrazione non può contenere “generici richiami” per adottare un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale nei confronti di un Militare.
Nel caso di specie,la vittima del provvedimento è un Appuntato C.A.O della Guardia di Finanza -OMISSIS- che aveva impugnato in primo grado il provvedimento di trasferimento d’autorità, per incompatibilità ambientale, disposto dalla Guardia di Finanza di -OMISSIS- al Gruppo di Palermo.
Il predetto provvedimento era stato adottato dal Comando regionale della Guardia di Finanza a seguito della proposta del Comando provinciale di Agrigento.
In seguito l’ Appuntato della Finanza era riuscito a vincere il ricorso . Purtroppo il Ministero dell’economia e delle finanze aveva ritenuto che il giudice di primo grado fosse incorso in errori interpretativi , appellandosi quindi al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana.
L’Appuntato della Finanza, parimenti, aveva presentato controricorso, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado .
La Sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana del 28/02/2019:
Secondo il Collegio anche per l’Amministrazione militare vi è l’obbligo di conformarsi, per ispirazione costituzionale (art. 52, co. 3 Cost.) allo spirito democratico della Repubblica, ragione per la quale deve ritenersi che la gestione del personale e le fasi di organizzazione dello stesso debbano essere informate ai principi che governano la materia del pubblico impiego, quantomeno per quella parte che non vi si differenzia per procedimento e finalità: ciò comporta che il militare è titolare di un interesse tutelabile in sede di conservazione della sede di servizio, seppure recessivo rispetto a quello pubblico della migliore gestione del personale ovvero delle altre esigenze di funzionalità.
Il provvedimento di trasferimento d’ autorità -continuano i giudici-deve essere supportato da una motivazione che, per quanto anche solo minima, sia connotata da logicità intrinseca ed estrinseca e che essa sia intellegibile da parte del Giudice.
La motivazione del provvedimento in scrutinio- sostegono i giudici- presta il fianco ad assoluto difetto di motivazione. Pur infatti tenendosi in debito conto l’ampia discrezionalità che connota i trasferimenti d’ufficio e quindi la non necessità di un’estesa e analitica motivazione (Cons. St., IV, 21 maggio 2010 n. 3227; Id., 11 novembre 2010 n. 8022) sembra indubbio che un principio di motivazione anche in questa materia comunque occorra .
L’atto impugnato- concludono i giudici- in prime cure reca solo un generico richiamo “a elementi logici e chiari a rendere la figura dei due graduati offuscata da ombre idonee a nuocere, attraverso il loro comportamento, al prestigio dell’Amministrazione di appartenenza ed allafunzionalità del servizio” enunciazione adattabile a indefinite situazioni, e inoltre lo stesso risulta omissato per ben sei pagine delle sette che lo compongono; la astrattezza del richiamo operato non permette alcun sindacato giudiziale della misura assunta né può essere integrato dalla produzione dell’appellante che costituisce segmento di diverso procedimento giudiziario.
Del resto neppure in grado di appello l’Amministrazione appellante ha prodotto il documento nella sua versione integrale.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida nella somma di €1.500,00, oltre oneri di legge.