TFS STATALI, QUALCOSA INIZIA A MUOVERSI

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 15 gennaio 2024 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Con una sentenza di luglio scorso, la Corte Costituzionale ha stabilito che il differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (T.F.S.) spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione; principio che si sostanzia non solo nella congruità dell’ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione.

Con la sentenza n.130 sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 79/97 e dell’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78/2010 che prevedono rispettivamente il differimento e la rateizzazione del trattamento di fine servizio, significando che la discrezionalità del legislatore non è temporalmente illimitata e non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa, tenuto anche conto che già la Corte aveva rivolto al legislatore, con la sentenza n.159/2019, un ammonimento con il quale si segnalava la problematicità della norma in esame, in quanto era connessa a esigenze di contenimento di finanza pubblica oramai superato.

La novità è la calendarizzazione di una proposta di legge che prevede la diminuzione dei termini per l’erogazione del Tfs e un ampliamento dell’importo delle fasce di dilazione.

In sintesi, è cominciato l’iter, alla Camera, della proposta di legge che prevede una riduzione dei tempi di attesa della prima rata che scenderebbe a 3 mesi per le cessazioni per limite di età e l’innalzamento dell’importo della prima rata da 50 mila a 63.600 euro, della seconda tra 50 e 100 mila a 63.600 e 127.200 e la soglia della terza da 100 mila euro a 127.200.

Il calo dei tempi di attesa interesserebbe esclusivamente il personale cessato per limiti di età, mentre l’ampliamento delle fasce andrebbe a beneficio anche dei collocamenti in quiescenza a domanda.

Tuttavia, la proposta di legge comporterebbe, nei casi di cessazione per limite di età, una diminuzione del Tfs, in quanto verrebbe meno la detassazione prevista dall’art. 24 del d.l. n. 4/2019 convertito in legge n. 26/2019, un meccanismo di riduzione dell’aliquota fiscale sull’imponibile, non eccedente i 50 mila euro, ragguagliata alla dilazione tra la cessazione dal servizio e l’effettiva percezione delle rate del Tfs e in misura crescente rispetto al tempo trascorso fra la cessazione e la corresponsione della relativa indennità (vedasi articolo pubblicato il 12 giugno 2023).

Nel caso dell’esempio a seguire verrebbe meno la minore tassazione di 1,5 punti sulla prima rata in quanto corrisposta prima dei 12 mesi che scenderebbe da 3 a 1,5 punti sulla seconda perché erogata dopo 12 mesi anziché 24.

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