TFS e TFR: anticipo negato a Militari e dipendenti pubblici – Interrogazione parlamentare





Malgrado le numerose istanze presentate dal personale, sia militare che civile, il Trattamento di Fine Rapporto o di fine Servizio  viene concesso soltanto quando si lascia il servizio attivo. Questo non accade per i dipendenti privati e in alcuni casi, sono proprio i datori di lavoro a chiedere ai dipendenti di “prelevare” parte del TFR.

Per i dipendenti pubblici ed i militari questa agevolazione viene da sempre negata, ed il deputato  BIGNAMI Galeazzo di F.I. ha presentato una interrogazione parlamentare al Ministro del Lavoro, la pubblichiamo di seguito:

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01013

presentato da

BIGNAMI Galeazzo

testo di

Martedì 11 settembre 2018, seduta n. 42

  BIGNAMI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

il Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato vieta esplicitamente la possibilità di ottenere l’anticipo del Trattamento di fine servizio stabilendo al riguardo che non è possibile corrispondere acconti;

pertanto, attualmente, per i dipendenti pubblici non è prevista alcuna possibilità di richiedere un anticipo sulla liquidazione, sia che si tratti di Tfs, trattamento di fine servizio, sia di Tfr, trattamento di fine rapporto;



conseguentemente per il personale del pubblico impiego, destinatario di Tfr, e non di Tfs, non è ugualmente possibile richiedere alcun anticipo della liquidazione, in quanto è espressamente previsto che il Tfr è accantonato figurativamente e viene liquidato solo al momento della cessazione dal servizio;

in merito alla possibilità per i dipendenti pubblici di ottenere l’anticipo del Tfs o del Tfr, non sarebbe stato ancora emanato nessun decreto ministeriale che stabilisca le modalità di concessione, di erogazione ed i requisiti per accedere a tali trattamenti;

pertanto, attualmente, solamente ai dipendenti in ambito privato è possibile ottenere l’anticipazione del Tfr in determinati e specifici casi;

nonostante i dipendenti pubblici non possano richiedere un anticipo sul Tfs o sul Tfr, possono, però, per determinati eventi (tra i quali rientra anche l’acquisto della prima casa per i figli che intendono costituire un autonomo nucleo familiare), ottenere un prestito decennale dall’ex Inpdap (oggi Inps);

tuttavia, il prestito erogato dall’Inps avrebbe un tasso di interesse nominale annuo del 3,5 per cento ed una aliquota della spesa di amministrazione dello 0,5 per cento e non giungerebbe prima di 24 mesi da quando è stata effettuata la richiesta;

recentemente, è stata emanata dal giudice del lavoro di Firenze una sentenza che ha riconosciuto il diritto all’anticipazione del Tfr a due dipendenti pubblici, per poter acquistare la prima casa, motivata sulla base del fatto che l’anticipo non può essere negato per il solo fatto che la riserva di accantonamento sia prevista solo figurativamente;

tale sentenza potrebbe aprire la strada all’estensione al pubblico impiego privatizzato della disciplina relativa al Tfr già in vigore per i dipendenti privati;

sarebbe opportuno, ad avviso dell’interrogante, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali emanasse un decreto ministeriale, volto a disciplinare, dal punto di vista normativo ed amministrativo, la modalità di erogazione anticipata per i dipendenti pubblici del Tfs o del Tfr;

tale decreto diverrebbe di notevole importanza, specialmente per situazioni sociali ove sono presenti dipendenti pubblici in precarie e gravi condizioni di salute, oppure con contesti familiari piuttosto complessi e difficili, i quali necessiterebbero, ai fini di un supporto economico, di una anticipazione del Tfr –:

se il Governo sia a conoscenza della situazione suesposta;

se ed entro quali termini intenda assumere iniziative volte a disciplinare, dal punto di vista normativo ed amministrativo la modalità di erogazione anticipata per i dipendenti pubblici del Trattamento di fine servizio o del Trattamento di fine rapporto;

se si intendano assumere iniziative normative per introdurre, come criteri per l’erogazione anticipata per i dipendenti pubblici del Trattamento di fine servizio o del Trattamento di fine rapporto, quelli stabiliti dal giudice del lavoro di Firenze di cui in premessa, oltre, naturalmente, a quelli riferiti alle gravi condizioni di salute del richiedente e le situazioni di indigenza familiare.
(4-01013)



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