Un maresciallo di 2° classe dell’Aeronautica Militare , in servizio presso il COMAER, quartier generale di Roma, ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa del 2006 con il quale gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per due mesi .
Il Tribunale Militare di Roma , nel corso dell’anno 2001, lo sottopose a processo per aver effettuato fraudolentemente delle telefonate poste a carico dell’Amministrazione militare, su di una linea intestata ad un Generale. Ne conseguì una condanna a tre mesi di reclusione militare.
In seguito la pena fu sostituita da una multa di euro 3.420 euro , ma il contenzioso finì in Cassazione , ed i giudici si espressero nuovamente a sfavore del Maresciallo. Con n la sentenza n. 55 dell’8 novembre 2005 ,furono rigettate le impugnazioni proposte dal militare,e furono confermate le conclusioni a cui erano pervenuti i giudici di primo e secondo grado circa il venire in essere del reato di “truffa militare continuata e aggravata”.
Una volta definito il procedimento penale, l’Amministrazione militare, nel 2006, dispose l’avvio di un procedimento disciplinare che si concluse nello stesso anno con l’irrogazione della sospensione dal servizio per due mesi nei confronti del Maresciallo.
Il Maresciallo si rivolse quindi al Consiglio di Stato che lo scorso aprile 2018 ha emesso la propria sentenza , ritenendo infondati i motivi di ricorso, anzi, i giudici hanno anche voluto fare una premessa, ve la proponiamo integralmente:
E’ necessario premettere che il ricorrente è stato condannato per il reato di truffa militare aggravata per avere effettuato telefonate a carattere privato, inserendosi nella linea telefonica intestata ad un Generale, fattispecie quest’ultima che è stata confermata in tutti e tre i gradi di giudizio.
Tale comportamento, non solo ha un evidente rilievo penale, ma è stato ritenuto dall’Amministrazione “lesivo del prestigio dell’Istituzione e dei doveri di lealtà, rettitudine ed esemplarità che devono caratterizzare lo status di Sottufficiale”.
Si consideri, peraltro, che la sanzione disciplinare della sospensione di due mesi è stata così determinata dall’Ufficiale inquirente proprio in ragione dello stato di servizio del ricorrente, che è stato valutato come “elemento indispensabile ed in possesso di notevoli qualità militari” (in questo senso la nota dell’Ufficiale Inquirente del 2006).
La circostanza che la sanzione sia stata determinata avendo a riferimento l’intero percorso professionale del militare è confermata dal fatto che la sospensione, prevista dall’art. 21 della L. 599/1954 è stata applicata nella misura minima, laddove la disposizione sopra citata avrebbe consentito all’Amministrazione di disporre la stessa sospensione per un periodo sino ad un massimo di dodici mesi.