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Tar Calabria: Si alla sanzione disciplinare al militare prosciolto in ambito penale per inutilizzabilità delle intercettazioni

Per i giudici del Tar , può essere legittimamente applicata la sanzione disciplinare al militare prosciolto in sede penale per inutilizzabilità delle intercettazioni.

In linea generale – sostengono i giudici con la sentenza dello scorso 16 giugno 2023 – il giudizio disciplinare non è vincolato dalle valutazioni effettuate in sede penale, giacché i due giudizi sono autonomi fra loro ed operanti su piani diversi, fermo restando, quindi, che lo stesso fatto imputabile all’inquisito può essere giudicato lecito dal punto di vista penale ed illecito sotto l’aspetto disciplinare (v. Cons. Stato Sez. IV 3 maggio 2011 n. 2643).

In altri termini, l’Amministrazione può assumere a presupposto gli stessi fatti oggetto del procedimento penale, con l’onere di valutare autonomamente i medesimi accadimenti nell’ambito del procedimento disciplinare, ferma restando l’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità, siccome operato dal giudice penale (v. Cons. Stato Sez. IV 15 settembre 2010 n. 6927).

Il Collegio pertanto, in aderenza al prevalente orientamento giurisprudenziale, ritiene che “…l’inutilizzabilità dell’intercettazione telefonica, ai fini dell’accertamento della responsabilità penale, non impedisce la valutazione di quegli stessi fatti così come storicamente accertati (…) ai fini del profilo disciplinare della vicenda. In tal senso si è espresso questo Consiglio, riguardo ai rapporti fra processo penale e procedimento disciplinare dei dipendenti pubblici, sulla base di un orientamento dal quale non vi è motivo per discostarsi in questa sede (Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2009, n. 7703” (v. Cons. Stato, Sez. II, 21 marzo 2022 n. 2004; Sez. IV, 10 febbraio 2020 n. 1015).

E ancora che “gli eventuali errori nella procedura di acquisizione delle prove da parte dell’Autorità giudiziaria, che rendano le stesse inutilizzabili nel procedimento penale, non ne comportano, infatti, l’automatica inutilizzabilità in sede amministrativa nel procedimento disciplinare nei confronti del pubblico dipendente (…); e tanto perché il principio dell’inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite (art. 191, c.p.p.) opera nel solo processo penale e non dispiega effetti nell’ambito del procedimento disciplinare attivato dalla pubblica amministrazione nei confronti del proprio dipendente 

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