La sentenza che vi proponiamo oggi, svela in qualche modo le assurde decisioni che, talvolta, ( raramente per fortuna) vengono intraprese negli ambienti militari. Una punizione che arriva dopo oltre due anni dalla contestazione ( era il 2016), malgrado il PM ed il GIP si fossero detti contrari a procedere contro il militare.
A pagarne le spese, un finanziere, punito con il rimprovero . Inutile il ricorso gerarchico presentato dal militare. L’uomo ha quindi tentato la via del Tar, riuscendo ad ottenere giustizia soltanto lo scorso aprile 2019.
I FATTI
L’amministrazione nel giugno 2016 era stata informata, oltre che dal finanziere, anche dai Carabinieri di Poggio Mirteto della notizia di reato. Tutto ebbe inizio a causa di una querela presentata da un signore del luogo, che poi si scoprirà non essere nemmeno il proprietario del terreno.
Durante le indagini, si scoprì infatti che le canne di bambù erano di proprietà del comune di F.S., (il vero e unico proprietario della particella demaniale posta sull’argine del corso d’acqua ove è stato effettuato il taglio delle canne di bambù).
Il comune venne avvisato di quanto accaduto, ma non elevò alcuna contravvenzione e non contestò eventuali illeciti amministrativi al militare.
Dopo due anni, l’Amministrazione instaurò ugualmente il procedimento disciplinare a carico del finanziere, sanzionandolo con il rimprovero. Circa la doglianza relativa al superamento del termine per l’avvio del procedimento disciplinare, l’amministrazione sostenne di aver ricevuto tutti gli atti solo nel gennaio 2018. Il militare , vistosi rigettare il ricorso gerarchico, si rivolse al Tar .
La sentenza del Tar Lazio:
Secondo i giudici amministrativi, dagli atti emerge di come il PM, nella richiesta di archiviazione, avesse sottolineato che dalle indagini non fossero emersi elementi idonei a sostenere l’accusa.
Tale profilo, avrebbe dovuto essere valorizzato dall’Amministrazione in sede di irrogazione della sanzione, prima, e di decisione del ricorso gerarchico poi.
Invece – continuano i giudici – l’Amministrazione non ha ritenuto di soffermarsi su tale profilo, malgrado fosse stato appurato che l’area in questione non era di proprietà privata di alcuno, ma ricedeva in zona demaniale.
La motivazione del rigetto del ricorso gerarchico – sostengono i giudici amministrativi – fa unicamente riferimento alla circostanza che, pur non essendo stato identificato il proprietario dell’area in cui erano state tagliate le canne di bambù, comunque il ricorrente doveva essere consapevole che esse ricedevano nella proprietà di qualcuno, senza alcun cenno alla circostanza che si trattasse di area demaniale e che l’area fosse priva di recinzione.
In sostanza – concludono i giudici – il provvedimento dà per scontata la circostanza, ritenuta poi non veritiera, che le aree in questione erano comunque in proprietà di altro soggetto privato, che non aveva inteso sporgere querela. Tale profilo, tuttavia, non è stato minimamente considerato dalla amministrazione nella valutazione dei fatti dalla stessa effettuata.
La fondatezza del secondo motivo di ricorso consente di non esaminare il primo motivo, concernente l’asserita tardività del procedimento disciplinare.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa le spese……..