http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20181005/snciv@sL0@a2018@n24592@tS.clean.pdf

Strage Marò caduti dal cavalcavia nel 1983- Cassazione accoglie ricorso una delle mamme

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 9 aprile 2015,  aveva rigettato l’appello contro i Ministeri della Difesa e dell’Interno proposto da Cipresso Antonia,  mamma di uno dei militari morto in seguito ad un tragico incidente con un pullman della Marina Militare per il riconoscimento, in favore del figlio, Umberto De Mare, marinaio di leva, quale vittima del dovere in conseguenza del decesso. Era il  1983.



Il ragazzo morì unitamente ad altri 36 militari, nella tragedia avvenuta il 18 dicembre 1983, per la caduta, da un altissimo cavalcavia, del pullman della marina militare sul quale viaggiavano per missione di rappresentanza delle forze armate.La donna, visto il rigetto della Corte di Appello, ha proposto ricorso per cassazione .

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Secondo i giudici  della Cassazione, il ricorso è fondato. La controversia verte sull’interpretazione del comma 564 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo cui: «Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di  missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative».

Al successivo comma 564 dell’articolo 1 si precisa che sono equiparati ai
soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità
permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o
a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini
nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le
particolari condizioni ambientali od operative.



Secondo i giudici inoltre, è essenziale – per la vittima del dovere che abbia contratto un’infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio – che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di «particolari condizioni», che è un concetto aggiuntivo e specifico.

Già lo scorso anno , gli eredi di un altro militare deceduto nel medesimo incidente riuscirono ad ottenere giustizia.La Corte territoriale infatti, aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni straordinarie che avevano aggravato il normale rischio connesso al trasferimento, determinate dall’utilizzo di un mezzo di trasporto in pessime condizioni di manutenzione a dispetto delle avverse condizioni metereologiche, così come accertato definitivamente in sede penale, l’evento quindi si verificò in situazione straordinaria dipesa da ragioni peculiari che aggravarono il rischio normalmente connesso all’attività espletata.

Il militare quindi, fu esposto a circostanze straordinarie e fatti di servizio che lo  sottoposero a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni
di svolgimento dei compiti di istituto.

Accertata irretrattabilmente la sussistenza della condizione di fatto del
sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, ed incontestato lo status di Umberto De Mare quale vittima del dovere, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, per l’ulteriore esame del gravame in ordine ai benefici assistenziali pretesi.
21. Alla Corte del rinvio si demandano anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 maggio 2018

Per rendere più chiara la vicenda, all’epoca l’assicurazione del pullman sborsò complessivamente trecento milioni di lire da dividere tra tutti gli eredi, ma quel danaro fini in gran parte nelle tasche legali, per una battaglia legale durata oltre dieci . Ci Ci fu un unico condannato per omicidio colposo plurimo.Un sottufficiale di origine napoletana all’epoca caporeparto degli automezzi della caserma di Aulla, ma la condanna venne  cancellata dalla prescrizione.




loading…


loading…


Condivisione
Metti un like alla nostra pagina facebook, Clicca QUI. Ci trovi anche su Telegram, Clicca QUI. (Se non hai Telegram, Clicca QUI)

Lascia un commento